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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/02/1994
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Testo in vigore dal:  10-2-1994

Art. 2

1. All'art. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".
2. All'art. 17, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.".
Note all'art. 2:
- L'art. 12 del precitato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 12 (Contributo di solidarietà). - 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".
A titolo di maggior chiarimento si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), così come modificato dal comma 1- bis del sopra riportato art. 12:
"1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 16, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia".
- L'art. 17 del precitato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 17 (Compiti della commissione di vigilanza). - 1.
Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza complementare ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1;
d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione; il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica dell'attività dei soggetti titolari di forme pensionistiche complementari, nonché in ordine alla comunicazione periodica ai destinatari di informazioni rel- ative all'andamento finanziario delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attività di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle attività previdenziali complementari nei vari settori e nel loro complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo".