LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal: 29-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 28 
 (Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative) 
 
  1. Le organizzazioni non governative, che operano nel  campo  della
cooperazione con i Paesi in via  di  sviluppo,  possono  ottenere  il
riconoscimento di idoneita'  ai  fini  di  cui  all'articolo  29  con
decreto dal Ministro degli affari esteri,  sentito  il  parere  della
Commissione  per  le   organizzazioni   non   governative,   di   cui
all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori
anche sulle revoche di idoneita', sulle qualificazioni  professionali
o  di  mestiere  e  sulle  modalita'  di  selezione,   formazione   e
perfezionamento tecnico-professionale dei  volontari  e  degli  altri
cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. 
  2. L'idoneita'  puo'  essere  richiesta  per  la  realizzazione  di
programmi a breve, e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;  per
la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio  civile;
per attivita' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via  di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle  suddette  attivita'
possono inoltre richiedere l'idoneita' per attivita' di  informazione
e di educazione allo sviluppo. 
  3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal  Ministro
degli affari esteri  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  4.  Il  riconoscimento  di  idoneita'   alle   organizzazioni   non
governative puo' essere dato per uno o  piu'  settori  di  intervento
sopra indicati, a condizione che le medesime: 
    a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale  di
uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  di  altro  Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo; 
    b) abbiano come fine istituzionale quello di  svolgere  attivita'
di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del  terzo
mondo; 
    c) non perseguano finalita' di lucro  e  prevedano  l'obbligo  di
destinare ogni provento, anche  derivante  da  attivita'  commerciali
accessorie  o  da  altre  forme  di  autofinanziamento,  per  i  fini
istituzionali di cui sopra; 
    d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti  con  finalita'  di
lucro, ne' siano collegate in  alcun  modo  agli  interessi  di  enti
pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; 
    e) diano adeguate garanzie in  ordine  alla  realizzazione  delle
attivita' previste, disponendo anche delle strutture, e del personale
qualificato necessari; 
    f) documentino esperienza operativa e capacita' organizzativa  di
almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore
o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita'; 
    g)  accettino  controlli  periodici  all'uopo   stabiliti   dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  anche  ai  fini
del mantenimento della qualifica; 
    h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio  e
documentino la tenuta della contabilita'; 
    i) si obblighino alla  presentazione  di  una  relazione  annuale
sullo stato di avanzamento dei programmi in corso. 
                                                               ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.