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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2015)
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Testo in vigore dal:  1-3-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 162, concernente la delega al Governo di apportare alle disposizioni del vigente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari le modifiche richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'Ordinamento medesimo, nonché le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


È approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.