LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 10-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                          (Fondi pensione).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  al  fine  di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza    per    l'erogazione    di   trattamenti   pensionistici
complementari  del  sistema  obbligatorio  pubblico,  di disciplinare
forme  di  risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali,
di  modificare  il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione
sulla  vita  e  di  capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime
fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
  2.  Il  riordino  del  regime fiscale delle forme di previdenza per
l'erogazione  di  trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio  pubblico  e'  informato  ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  revisione  della  deduzione fiscale prevista per i lavoratori
dipendenti  ed  autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e
48  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e dal
decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
complessivo  di  lire  10  milioni,  con conseguente incremento degli
eventuali  limiti  percentuali  vigenti  ed estensione della medesima
deduzione  anche  ai  soggetti  non  titolari  di redditi di lavoro o
d'impresa,  ivi  compresi  gli  imprenditori  agricoli nei limiti dei
redditi  agrari  dichiarati,  eventualmente  prevedendo,  in  caso di
incapienza  del  proprio  reddito, la deduzione a favore del soggetto
cui  sono  fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della
disciplina  di  cui  al precedente periodo anche ai soci lavoratori e
alle  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  qualora  queste ultime
osservino  in  favore  dei  soci  lavoratori  stessi  le disposizioni
contenute   nell'articolo  2120  del  codice  civile  in  materia  di
trattamento di fine rapporto;
    b)  riforma  del  trattamento fiscale dei fondi pensione previsto
dall'articolo  14  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al
fine  di  uniformare  i criteri di tassazione dei predetti fondi alla
disciplina  recata  dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
per   gli   organismi   di  investimento  collettivo  del  risparmio,
determinando  il  risultato  maturato di gestione al netto dei costi;
possibilita'   di   prevedere   riduzioni  di  aliquota  dell'imposta
sostitutiva  rispetto  a  quella  applicata  ai  citati  organismi di
investimento  collettivo;  conferma  del  regime  di  cui  al  citato
articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  124 del 1993 per i fondi
pensione  il  cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la
facolta'  di  modificare  l'aliquota  in  modo  da  perequare il loro
trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
    c)  revisione  della disciplina delle prestazioni erogate al fine
di  escludere  dall'imposizione  la  parte  di esse corrispondente ai
redditi  gia'  assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento
della  residua  parte  come  reddito  assimilato  a  quello di lavoro
dipendente,  nel  caso  di  prestazioni  periodiche,  e  come reddito
soggetto  a  tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo
13  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in
capitale  l'esclusione  di  cui  alla  presente  lettera si applica a
condizione  che  il  loro ammontare non sia superiore ad un terzo del
montante  maturato  alla  data  di  accesso  alle  prestazioni, salva
l'ipotesi  di  riscatto  di  cui  all'articolo  10 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
    d)  previsione  di  una  disciplina  transitoria  per  i soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi  di  attuazione,  volta a prevedere
l'applicazione  delle  nuove  disposizioni  per  le  prestazioni  che
maturano  a  decorrere  dalla  predetta  data. Nel caso in cui non si
rendano  applicabili  i  criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla  parte  della  posizione  maturata corrispondente al rendimento
finanziario,   il   fondo   pensione,  al  momento  di  accesso  alla
prestazione,  liquida  l'imposta  sostitutiva di cui alla lettera b),
applicando  un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione  equivalente  a  quella  che  sarebbe derivata se il fondo
avesse   subito   la   tassazione   per  maturazione.  Per  le  forme
pensionistiche  complementari  in regime di prestazione definita, per
le  quali  siano  inapplicabili  i  criteri di tassazione di cui alla
lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della
intera prestazione.
  3.  La  disciplina  fiscale  delle  forme  di risparmio individuale
vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
    a)  definizione  delle caratteristiche con riferimento ai criteri
stabiliti  dal  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124;  in
particolare,  previsione  di  vincoli  all'accantonamento  secondo  i
criteri  fissati  dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n.
124  del  1993,  e  definizione delle condizioni di partecipazione in
termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le
forme  di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo  n.  124  del  1993;  estensione  della  possibilita'  di
partecipazione  anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o
di impresa;
    b)  assoggettamento  del  risparmio previdenziale tramite i fondi
aperti  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
    c)  fermo  restando  il limite complessivo di importo di cui alla
lettera  a)  del  comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione;
applicazione  alla  gestione e alle prestazioni del regime fiscale di
cui alle lettere b) e c) del comma 2;
    d)  definizione  delle  caratteristiche  delle  polizze  vita con
finalita'  previdenziali,  secondo  i  principi e criteri di cui alla
lettera  a),  e  loro  assoggettamento  al regime fiscale di cui alla
lettera c).
  4.   La   modifica   del   trattamento  fiscale  dei  contratti  di
assicurazione  sulla  vita  e  di  capitalizzazione  e'  informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di
cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
    b)  conferma  dell'attuale  regime  fiscale in tema di detrazione
d'imposta,  prevedendo  eventualmente l'eliminazione del cumulo con i
contributi  volontari,  e  del  trattamento  dei redditi compresi nei
capitali  corrisposti  soltanto  nel  caso  di  contratti  aventi per
oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
    c)  estensione  del  regime  di  cui alla lettera b) ai contratti
aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza  nel  compimento  degli  atti della vita quotidiana a
condizione  che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso
dal contratto;
    d)  previsione,  nel caso di contratti diversi da quelli indicati
alle  lettere  b)  e  c)  cui  non  risulti applicabile la disciplina
prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti
siano  assoggettati,  senza  alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva
con  l'aliquota  prevista  per  la  tassazione  del  risultato  delle
gestioni  personali  di  portafoglio, con applicazione di un apposito
fattore  di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente
a  quella  che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
la tassazione per maturazione;
    e)  possibilita'  di  prevedere, nel caso di contratti misti, una
disciplina  che  tenga  conto  dei  criteri di tassazione di cui alle
precedenti lettere;
    f)  applicazione  della  nuova  disciplina ai contratti stipulati
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di attuazione del presente comma.
  5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto,
nonche'  delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma
1  dell'articolo  16  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  tassazione  dei  rendimenti  maturati e degli importi erogati
secondo  i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo,
con  possibilita'  di  prevedere,  in  caso di rapporti di formazione
lavoro  ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un
trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
    b)  previsione  di  una  disciplina transitoria volta a stabilire
l'applicazione   delle   nuove  disposizioni  ai  rendimenti  e  alle
prestazioni  che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
  6.  Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1
puo' altresi' prevedersi:
    a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA)  concernente  la  previdenza  collettiva e individuale, tenendo
conto  della  natura  finanziaria  dell'attivita'  di  gestione,  nel
rispetto delle direttive comunitarie;
    b)  l'armonizzazione  del  trattamento  delle  rendite vitalizie,
prevedendo  per  quelle  aventi  funzione  previdenziale  relative  a
contratti  stipulati  successivamente  alla data di entrata in vigore
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di
cui alla lettera b) del comma 2;
    c)  l'eventuale  revisione  e  allargamento  delle  modalita'  di
contribuzione  al  Fondo  di  cui al decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  565,  nonche',  relativamente  ai medesimi destinatari del
predetto  decreto  legislativo  n.  565  del  1996,  previsione delle
modalita'  di  istituzione,  adesione  e  contribuzione alle forme di
previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124;
    d)  l'introduzione  di  tutte  le modifiche tecniche necessarie a
consentire  la  pienezza  e  semplicita'  di applicazione della nuova
disciplina,   procedendo   in   particolare  a  coordinare  la  nuova
disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
    e)  il  coordinamento  della  nuova disciplina con il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, introducendo nel citato testo
unico  tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento,
ivi  compresa  la  possibilita',  in  caso di incapienza dell'imposta
dovuta  dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui
all'articolo  13-bis del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  i
contributi  volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche'
con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento
di   fine   rapporto,   e   l'introduzione   della   possibilita'  di
ricomprendere  tra  gli  oneri  deducibili di cui all'articolo 10 del
predetto  testo  unico i contributi previdenziali versati a titolo di
prosecuzione volontaria e di riscatto.
  7.  I  decreti  legislativi di attuazione delle disposizioni recate
dal  presente  articolo  entrano in vigore il((1° gennaio 2001)). Gli
schemi   dei   decreti  legislativi  sono  trasmessi  al  Parlamento,
successivamente  all'acquisizione  degli  altri  pareri previsti, per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni
permanenti.  Le  Commissioni  si  esprimono entro trenta giorni dalla
data  di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  previsti  dal  presente  articolo  e  previo  parere delle
Commissioni  parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o  piu'  decreti  legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione   delle   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.