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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/6/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-6-2000 al: 31-12-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.";
b) nell'articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";
c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, vedi nelle note alla premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999: "Art. 3 (Fondi pensione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità. 2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto; b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione; c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione. 3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa; b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c); c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2; d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c). 4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione; e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere; f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta; b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 6.
Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie; b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto. 7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1o giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato". - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993. - Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996: "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988. "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 17, 48, 48-bis, e 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificati dal presente decreto: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile l981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo l del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". "Art. 17 (Indennità di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. 1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettati ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4-bis.
Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro". "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e di servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1o gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto". "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo quanto di seguito specificato: a) (soppressa);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41, se determinabili; d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili".
"Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). - 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. l rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16". - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.