COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 18-1-1989
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 135.

  La  Corte  costituzionale  e' composta di quindici giudici nominati
per  un  terzo  dal  Presidente  della  Repubblica,  per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed
amministrative,  i  professori  ordinari  di  universita'  in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti  per  ciascuno  di  essi  dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
  Alla  scadenza  del  termine  il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
  La  Corte  elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla  legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e'   rieleggibile,   fermi   in  ogni  caso  i  termini  di  scadenza
dall'ufficio di giudice.
  L'ufficio  di  giudice  della  Corte e' incompatibile con quello di
membro  del  Parlamento,  di  un Consiglio regionale, con l'esercizio
della  professione  di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
  Nei   giudizi  d'accusa  contro  il  Presidente  della   Repubblica 
(( . . . )) intervengono,  oltre  i  giudici  ordinari  della  Corte,
sedici membri tratti  a  sorte  da  un  elenco  di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilita'  a senatore, che  il Parlamento compila
ogni nove anni  mediante elezione con le  stesse  modalita' stabilite 
per la nomina dei giudici ordinari.