stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1173

Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, attrezzature e loro parti destinati alla costruzione e all'esercizio di detti reattori.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 17-12-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
  Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n.  38;28  febbraio  1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre
1953,  n.  844;  19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14
luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649
e  695;  23  dicembre  1955,  numeri  1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8
maggio  1956,  numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18
aprile  1957,  numeri  218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano
aggiunte  e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti
a  non  oltre  il  31  dicembre  1958  o  stabiliscono  altre date di
scadenza;
  Visti  i  decreti-legge  3  dicembre 1953, n. 878, convertito nella
legge  31  gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito
nella  legge  29  novembre  1956,  n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176,
convertito  nella  legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956,
n.  1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre
1956,  n.  1363,  convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con
cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  concluso  a  Ginevra  il  30 ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario,  concluso  tra  l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Anecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare il regime doganale di alcune
merci;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949, n. 993, e confermata con le leggi 7
dicembre  1952,  n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n.
68;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  sospesa  l'applicazione  dei  dazi di importazione sui reattori
nucleari,    nonche'   sui   materiali   (combustibili,   moderatori,
refrigeranti,  ecc,),  sulle apparecchiature, attrezzature e relative
parti,  per  la  costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non
possano  essere  forniti  dall'industria  nazionale  e  che risultino
necessari  per  studi ed esperimenti o per la produzione di energia o
di materiali fissili. - La sospensione daziaria sara' concessa previo
accertamento  -  da  parte  del  Ministero  delle  finanze, Direzione
generale  delle  dogane,  di intesa con il Ministero dell'industria e
commercio  -  della  sussistenza  delle condizioni indicate nel primo
comma del presente articolo.