LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
         Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione 
 
  1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unita' previsionali  di
base del bilancio dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1999  e  le
relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla  categoria
IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della  difesa  e
di   quelle   aventi   natura   obbligatoria    o    legislativamente
predeterminate, sono ridotti del 5 per cento. 
  2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente: "Per  l'attuazione
della  programmazione   televisiva,   radiofonica   e   delle   altre
prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana  Spa,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre  1997,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare  dei
proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni  di  abbonamento
alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti,
e' integrato dell'importo di lire 207 miliardi  per  il  1999  e  210
miliardi  annue  a  decorrere  dal  2000  a  carico  dello  Stato,  a
compensazione dei minori introiti percepiti per effetto  della  nuova
disciplina sui canoni autoradio". 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (66) 
  4.  Nei  limiti  degli   stanziamenti   gia'   previsti   ai   fini
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  e  successive
modificazioni e integrazioni, degli articoli 4  e  8  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  7
del  decreto-legge  27  agosto  1993,   n.   323,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  ottobre  1993,  n.  422,  per  propri
programmi informativi  e  per  programmi  autoprodotti  si  intendono
quelli realizzati dalle emittenti  radiofoniche  e  televisive  anche
mediante l'utilizzazione  dei  notiziari  forniti  dalle  agenzie  di
informazione. 
  5. I compensi ed  i  rimborsi  relativi  alla  gestione  attraverso
soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti  nelle
convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni  subentrano
in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, sono imputati, secondo  le  rispettive  materie,  al  competente
Fondo di cui all'articolo 7, comma  9,  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui  all'articolo  7,
comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge  30
dicembre  1991,  n.  412,  si  interpretano  nel  senso  che  tra  le
prestazioni  erogate  dagli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria sono da  ricomprendere  anche  le  pensioni  erogate  ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nonche'  le
pensioni di invalidita' erogate dallo Stato. 
  7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma
dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e  la  somma  di
cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo  sono  determinate  sulla
base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti
dal  rendiconto  generale  dello  Stato.  La  medesima  procedura  e'
adottata per le quote spettanti alle Confessioni  acattoliche  aventi
diritto.  Con  le  medesime  modalita'  sono  determinate  la   quota
dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma  corrisposta  a  titolo  di
anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516;
all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo  4
della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27  della  legge  29
novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20  dicembre  1996,
n. 638. 
  8. All'atto della ripartizione delle  disponibilita'  giacenti  nel
conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato  al
fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge  28
maggio 1973, n. 295, da effettuare  ai  sensi  dell'articolo  25  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST  Spa  (gestione
interventi  esportazione  e  internazionalizzazione)  e  Mediocredito
centrale (gestione interventi interno), e' autorizzata, per  esigenze
di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a  carico
della   quota   di   disponibilita'   relativa   all'esportazione   e
all'internazionalizzazione e a favore della quota  di  disponibilita'
relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale  importo
verra' restituito al settore  esportazione  e  internazionalizzazione
all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire
675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266. Per  la  prosecuzione  dei  programmi  di  penetrazione
commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28  maggio  1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi  per  l'anno  1999,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227. 
  9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle  misure  concernenti  la
ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della
pesca  e  dell'acquacoltura  1997-1999,  adottato  con  decreto   del
Ministro per le politiche agricole  24  marzo  1997,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  97  del  28  aprile
1997, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al  relativo  onere
si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale
per il credito peschereccio di cui alla legge 17  febbraio  1982,  n.
41, e successive modificazioni. 
  10. Al personale della societa' Poste italiane Spa che,  alla  data
del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione  di  comando
presso  pubbliche  amministrazioni  si  applicano   le   disposizioni
previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  a  condizione  che  la   richiesta   di   comando   sia   stata
effettivamente inoltrata entro il  28  febbraio  1998.  Il  personale
suddetto puo' permanere in posizione di comando per  un  periodo  non
superiore a due anni a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Per il suddetto periodo, le unita' che  abbiano
assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo
il  28  febbraio  1998  sono  detratte  dalla  quota  di   assunzioni
autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme
di programmazione delle assunzioni previste  dall'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. (19) (29) 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209. 
  12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, le parole "il regolamento e' emanato ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro per la funzione pubblica  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica"
sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  con  regolamenti
emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro  per  la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica, sulla base di criteri  generali  deliberati
dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro  novanta
giorni da tale deliberazione". 
  13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge
31  luglio  1997,  n.  249,  l'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni determina le tariffe in  ambito  urbano  e  interurbano
delle  telecomunicazioni  in  modo  da  agevolare  la  diffusione  di
INTERNET. L'Autorita' individua gli schemi tariffari che favoriscano,
per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete. 
  14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di
leggi di settore nazionali che, alla data  del  31  dicembre  2003  ,
risultino  non  impegnate  o  per  le  quali  non  sia  ancora  stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge  regionale,
essere  riutilizzate   per   interventi   nel   settore   cui   erano
originariamente destinate. 
  15. A decorrere dal 1 gennaio 1999 affluiscono in apposita  sezione
del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito  dall'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni  e
integrazioni,  le  risorse  finanziarie   destinate   ad   interventi
agevolativi per la ricerca nelle  aree  depresse  di  competenza  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con l'applicazione delle disposizioni che regolano  il  funzionamento
del fondo medesimo. (5) 
  16.  Ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  di  spesa  per
interventi  di  ricerca,  le  risorse  finanziarie   destinate   agli
interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988,  n.  346,
possono essere trasferite, con decreto del Ministro  dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui  al  comma
14,  con  l'applicazione  delle  disposizioni  che  ne  regolano   il
funzionamento, e possono essere  utilizzate  anche  per  le  medesime
forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il
finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a
10 miliardi di lire. (5) 
  17. E' consentita la totale o parziale novazione,  a  favore  dello
stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della  legge  30  marzo
1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo
20, comma 1,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493.
La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei  mutui
originariamente concessi, salvo  adeguamento  degli  interessi  sulla
quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione
medesima, e' disposta, previo  parere  favorevole  del  Ministero  di
grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili
ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 
  119.  Nel  caso  di  mutui  concessi  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n.  119,  la
novazione e'  disposta  previo  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia. 
  18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25  gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare  ai
fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali  su  immobili  sono
comprese le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 
  19. Le disposizioni di cui al primo comma  dell'articolo  30  della
legge 5 agosto 1981, n. 416,  si  interpretano  nel  senso  che  sono
ammissibili  al  finanziamento  agevolato  i   beni   oggetto   delle
iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad
altri  soggetti,   a   condizione   che   essi   vengano   utilizzati
prevalentemente per la produzione  o  la  distribuzione  di  giornali
quotidiani, periodici  o  libri  editi  dalle  imprese  ammesse  alle
agevolazioni di credito. 
  20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1998,  n.
267, e' sostituito dal seguente: 
    "2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni  di  cui  al  comma  1  e'
concesso un ulteriore contributo pari,  rispettivamente,  al  30  per
cento per il 1998 ed al 10 per  cento  per  il  1999  dei  contributi
ordinari  e  consolidati  assegnati  ai  comuni  per  l'anno  1997  e
dell'imposta comunale sugli immobili al  4  per  mille  a  suo  tempo
detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a  carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6". 
  21. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "3-bis. Il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
intesa con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della  programmazione   economica,   provvede,   mediante   mobilita'
volontaria   interministeriale,   a   dotare   le   Commissioni    di
conciliazione  territoriali  degli  organici  indispensabili  per  la
tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di  conciliazione
delle controversie individuali  di  lavoro  nel  settore  pubblico  e
privato". 
  23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge  21
giugno 1993, n. 199, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 1993, n. 293, e' abrogata. 
  24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8,  comma  7,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850  milioni  per
l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue  a  decorrere  dal  1999,  si
provvede a carico del Fondo nazionale di cui  all'articolo  19  della
medesima legge. 
  25. Le operazioni connesse  alla  trasformazione  in  societa'  per
azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo  1,  comma  83,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo  14  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste  in  essere  in  applicazione
dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono  effettuate  in
regime di neutralita' fiscale. 
  26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 240, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6,  comma  2,  del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo' essere prorogato con  cadenza
trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento. (21) 
  27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di
cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997,  n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  1998,  n.
5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il
sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate,  sui
ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma
8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. 
  28. Le  maggiori  entrate  accertate  a  consuntivo  rispetto  alle
previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili
delle societa' per azioni possedute  direttamente  dallo  Stato  sono
destinate, per un  importo  pari  al  20  per  cento,  al  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. (29) 
  29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  1998,  n.
176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre  il  30  giugno  1999"
sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi". 
  30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge  26  novembre  1993,  n.
489,  le  parole  "l'altra  esclusivamente"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "l'altra prevalentemente". 
  31. Il Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni
di convenienza e di opportunita' economico-finanziarie ed al fine  di
ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui e'  ammesso  il
ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti  del
saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria. 
  32. In deroga a  quanto  eventualmente  previsto  da  normative  in
vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni
da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o
inferiore a 100 miliardi di lire, il  tasso  di  interesse  non  puo'
essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla  base  delle
condizioni di mercato,  ((dal  Capo  della  Direzione  competente  in
materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel  sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento del tesoro)). Per i  mutui  e  per  le  obbligazioni  di
importo superiore a 100 miliardi  di  lire,  il  tasso  di  interesse
massimo applicabile deve essere previamente concordato  dai  soggetti
interessati con  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  Qualora   le   predette   modalita'   non
risultassero  applicate,  l'eventuale  maggior  costo  gravera'   sui
soggetti   stessi.   Le   operazioni   finanziarie    basate    sulla
cartolarizzazione di crediti di pubbliche  amministrazioni  derivanti
da trasferimenti statali  sono  ammesse  soltanto  per  trasferimenti
previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita'
stabilite dal presente comma. 
  33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "del  4
per cento". 
  34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire  3  miliardi  per
l'anno 1999, si provvede  con  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 8. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4
lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
decreto di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  D.Lgs.  stesso  sono
abrogati i commi 15 e 16 del presente articolo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 51, comma 6)
che " I comandi in atto del personale  dell'ex  Ente  poste  italiane
presso le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati  dall'articolo
45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al
31 dicembre 2001." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 27 marzo 2001, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine di cui al  comma  26  dell'articolo  45  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto: 
  - (con l'art. 19, comma 9) che "I comandi  in  atto  del  personale
della  societa'  per  azioni  Poste  italiane  presso  le   pubbliche
amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002." 
  - (con l'art.  52,  comma  1)  che  "L'applicazione  del  comma  28
dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per
il triennio 2002-2004." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  - La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art.  1,  comma
164, lettera a)) che "Con effetto a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le
disposizioni  vigenti  relative  alle  provvidenze  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale,  e  in
particolare le seguenti: 
  a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448". 
  - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera a) della  L.
28 dicembre 2015, n. 208 e' stato emanato con D.P.R. 23 agosto  2017,
n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239.