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LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
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Testo in vigore dal:  11-9-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.
(( Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui. ))
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
((1))
3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. è abrogato il comma 2 del presente articolo.