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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  21-11-2019
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Art. 25

Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il
((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale))
, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale))
, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a.
alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero

Dini, Ministro degli affari esteri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: F lick