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LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409

Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  19-6-2009
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Art. 4

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
((
3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse
))
((1))
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 giugno 2009, n. 68 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."