DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32
             Misure per la riqualificazione urbanistica,
          ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
       dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
          nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
                e delle occupazioni di aree demaniali

  1.  Al  fine  di  pervenire  alla  regolarizzazione  del settore e'
consentito,  in  conseguenza del condono di cui al presente articolo,
il  rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente.
  2.  La  normativa  e'  disposta  nelle  more dell'adeguamento della
disciplina  regionale  ai  principi  contenuti  nel testo unico delle
disposizioni   legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato
dalla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve   le   competenze   delle  autonomie  locali  sul  governo  del
territorio.
  3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo  abilitativo  sono  stabilite  dal  presente  articolo e dalle
normative regionali.
  4.  Sono  in  ogni  caso  fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali  ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento  con  le  leggi  28  febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
  7.  Al  comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis)  nelle  ipotesi  in cui gli enti territoriali al di sopra dei
mille  abitanti  siano  sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di  elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del  consiglio  e'  adottato su proposta del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
  8.  All'articolo  141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere   adottati,   la   regione   segnala   al  prefetto  gli  enti
inadempienti.  Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad  adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti  locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche sostitutivi,
previsti   dallo   statuto   secondo   criteri   di  neutralita',  di
sussidiarieta'  e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di  quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio".
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
  10.  Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza  del  territorio  nazionale  dal  dissesto idrogeologico e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, da adottare
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con i soggetti pubblici
interessati,  predispone  un  programma  operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
  12.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  la  Cassa  depositi  e  prestiti  eautorizzata  a  mettere a
disposizione   l'importo  massimo  di  50  milioni  di  euro  per  la
costituzione,  presso  la  Cassa  stessa,  di  un Fondo di rotazione,
denominato  Fondo  per  le  demolizioni  delle  opere abusive, per la
concessione  ai  comuni  e  ai  soggetti  titolari  dei poteri di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6  giugno  2001,  n.  380,  anche  avvalendosi delle modalita' di cui
all'articolo  2,  comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
all'articolo  41,  comma  4,  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni,
senza  interessi,  sui  costi relativi agli interventi di demolizione
delle  opere  abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per
le   spese   giudiziarie,  tecniche  e  amministrative  connesse.  Le
anticipazioni,  comprensive della corrispondente quota delle spese di
gestione  del  Fondo,  sono  restituite al Fondo stesso in un periodo
massimo  di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, utilizzando le
somme  riscosse  a  carico  degli  esecutori  degli abusi. In caso di
mancato  pagamento  spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
provvede  alla  riscossione  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto
legislativo  26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano  rimborsate  nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro
dell'interno  provvede  al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. (24)
  13.  Le  attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative  al  fenomeno  dell'abusivismo  edilizio  di  competenza del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  fanno  capo
all'Osservatorio  nazionale  dell'abusivismo  edilizio.  Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale  necessario  anche  per  la  redazione  della  relazione al
Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa  con  il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'
di   redazione,  trasmissione,  archiviazione  e  restituzione  delle
informazioni  contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per  le  suddette  attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
  14.  Per  le  opere  eseguite  da terzi su aree di proprieta' dello
Stato  o  facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti
di  uso  civico,  il  rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio in
sanatoria  da  parte  dell'ente  locale  competente e' subordinato al
rilascio  della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio,  rispettivamente, a cedere a
titolo  oneroso  la  proprieta'  dell'area appartenente al patrimonio
disponibile  dello  Stato  su  cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente   il   diritto  al  mantenimento  dell'opera  sul  suolo
appartenente  al  demanio  e al patrimonio indisponibile dello Stato.
(7)
  15.  La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad ottenere la
disponibilita'  dello  Stato  alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio   disponibile  ovvero  il  riconoscimento  al  diritto  al
mantenimento  dell'opera  sul  suolo  appartenente  al  demanio  o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra 1'11
novembre  2004  e  il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio  territorialmente competente, corredata dell'attestazione del
pagamento  all'erario  della  somma dovuta a titolo di indennita' per
l'occupazione   pregressa   delle   aree,  determinata  applicando  i
parametri  di  cui  alla allegata Tabella A, per anno di occupazione,
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.
A  tale  domanda  deve  essere  allegata, in copia, la documentazione
relativa  all'illecito  edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30
aprile  2005,  inoltre,  deve essere allegata copia della denuncia in
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
  16.  La  disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente al
patrimonio  disponibile  ovvero  a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera   sul   suolo   appartenente   al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile  dello  Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del  demanio  territorialmente  competente  entro  il 31 maggio 2005.
Resta  ferma  la  necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole  degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del  diritto  al  mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
  17.  Nel  caso  di  aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio   indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata  al  parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
  18.  Le  procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile  dello  Stato  devono  essere  perfezionate  entro  il 31
dicembre   2006,  a  cura  della  filiale  dell'Agenzia  del  demanio
territorialmente    competente    previa   presentazione   da   parte
dell'interessato   del   titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria
rilasciato  dall'ente  locale competente, ovvero della documentazione
attestante  la  presentazione  della  domanda,  volta  ad ottenere il
rilascio  del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il  silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
  19.  Il  prezzo  di  acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B  allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari
importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre
2005.
  19-bis.  Le  opere  eseguite  da  terzi  su  aree  appartenenti  al
patrimonio  disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente,  sono  inalienabili  per  un periodo di cinque anni dalla
data  di  perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
  20.  Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento  del diritto al
mantenimento  dell'opera  sulle  aree  del  demanio dello Stato e del
patrimonio   indisponibile   e'   rilasciato  a  cura  della  filiale
dell'Agenzia  del  demanio  territorialmente  competente  entro il 31
dicembre  2006,  previa  presentazione della documentazione di cui al
comma  18.  Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
  21. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  22. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  23. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  24. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
  25.  Le  disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985,   n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
ulteriormente  modificate  dall'articolo  39  della legge 23 dicembre
1994,  n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente  articolo,  si  applicano  alle  opere abusive che risultino
ultimate  entro  il  31  marzo  2003  e  che  non  abbiano comportato
ampliamento  del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della  costruzione  originaria  o,  in  alternativa,  un  ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi'
applicazione  alle  opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative  a  nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi   per  singola  richiesta  di  titolo  abilitativo  edilizio  in
sanatoria,   a   condizione  che  la  nuova  costruzione  non  superi
complessivamente i 3.000 metri cubi. (7)
  26.  Sono  suscettibili  di  sanatoria  edilizia  le  tipologie  di
illecito di cui all'allegato 1:
    a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo  restando  quanto  previsto  alla  lettera  e) del comma 27 del
presente  articolo,  nonche'  4,  5  e  6  nell'ambito degli immobili
soggetti  a  vincolo  di  cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47;
    b)  numeri  4,  5  e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge  regionale,  da  emanarsi  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la  possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. (7)
  27.  Fermo  restando  quanto  previsto dagli articoli 32 e 33 della
legge  28  febbraio  1985,  n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
    a)   siano   state  eseguite  dal  proprietario  o  avente  causa
condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo
416  bis,  648  bis  e  648  ter del codice penale o da terzi per suo
conto;
    b)  non  sia  possibile  effettuare  interventi per l'adeguamento
antisismico,  rispetto  alle  categorie previste per i comuni secondo
quanto  indicato  dalla  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
    c)   non  sia  data  la  disponibilita'  di  concessione  onerosa
dell'arca   di   proprieta'   dello   Stato  o  degli  enti  pubblici
territoriali,  con  le  modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
    d)  siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla  base  di  leggi  statali  e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici   e  delle  falde  acquifere,  dei  beni  ambientali  e
paesistici,  nonche'  dei  parchi  e  delle  aree protette nazionali,
regionali  e  provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita' del titolo abilitativo
edilizio  e  non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
    e)  siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati  monumento
nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    f)  fermo  restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n.  353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il
comune  subordina  il  rilascio  del  titolo  abilitativo edilizio in
sanatoria  alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o
su  pascolo  i  cui  soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di  elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero  dell'interno,  che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano  state,  nell'ultimo  decennio,  percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
    g)  siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico.
  28.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  sopra  richiamate e
decorrenti  dalla  data  di  entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto   non   previsto   dal  presente  decreto  si  applicano,  ove
compatibili,  le  disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
  29.  Il  procedimento  di  sanatoria  degli  abusi edilizi posti in
essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis,  648-bis  e  648-ter  del  codice penale, o da terzi per suo
conto,  e'  sospeso  fino  alla  sentenza  definitiva  di non luogo a
procedere  o  di  proscioglimento  o  di assoluzione. Non puo' essere
conseguito  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi  se  interviene  la  sentenza  definitiva  di  condanna per i
delitti  sopra  indicati.  Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine   alle   condanne   riportate  nel  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  ad  opera  del  comune,  il  richiedente deve
attestare,   con   dichiarazione  sottoscritta  nelle  forme  di  cui
all'articolo  46  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, di non avere carichi
pendenti  in  relazione  ai  delitti  di  cui  agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale.
  30.  Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o  di  confisca  ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
autorizzato  dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo'  essere  autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico   ministero,  a  riattivare  il  procedimento  di  sanatoria
sospeso.  In  tal caso non opera nei confronti del l'amministratore o
del  terzo  acquirente  il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
  31.  Il  rilascio  del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
  32.  La  domanda  relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con  l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza,  tra  1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente
alla  dichiarazione  di cui al modello allegato e alla documentazione
di cui al comma 35.
  33.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  emanano norme per la definizione del
procedimento   amministrativo   relativo   al   rilascio  del  titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro,
un  incremento  dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura  determinata  nella tabella C allegata al presente decreto, ai
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi
e  per  la  promozione  di  interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati   da   fenomeni   di  abusivismo  edilizio,  nonche'  per
l'attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  23  della legge 28
febbraio 1985, n. 47. (7)
  34.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto  previsto  dall'articolo  37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985,  n.  47.  Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alle  opere  abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino  al  massimo  del  100  per  cento.  Le amministrazioni comunali
perimetrano   gli  insediamenti  abusivi  entro  i  quali  gli  oneri
concessori   sono   determinati   nella   misura  dei  costi  per  la
realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie,   nonche'   per   gli   interventi   di  riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano  eseguire  in  tutto  o in parte le opere di urbanizzazione
primaria,  nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni e integrazioni,
secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate  dagli  uffici comunali,
possono  detrarre  dall'importo  complessivo  quanto  gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata   al   presente  decreto.  Con  legge  regionale,  ai  sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal  presente  articolo,  sono  disciplinate le relative modalita' di
attuazione.
  35.  La  domanda  di  cui  al  comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47,
comma  1,  del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, con allegata documentazione
fotografica,  dalla  quale  risulti la descrizione delle opere per le
quali  si  chiede  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
    b)  qualora  l'opera  abusiva  supera  i  450  metri cubi, da una
perizia  giurata  sulle  dimensioni  e  sullo stato delle opere e una
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
    c)  ulteriore  documentazione  eventualmente prescritta con norma
regionale.
  36.  La  presentazione  nei  termini  della  domanda di definizione
dell'illecito  edilizio,  l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il  decorso  di  trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento,  producono  gli  effetti  di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei  mesi  si  prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante. ((25))
  37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione  di  cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia  ai  fini  dell'imposta  comunale  degli  immobili di cui al
decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle  denunce  ai  fini  della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani  e  per  l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31
ottobre  2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da
tale  data  senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivalgono  a  titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria.  Se nei
termini   previsti   l'oblazione  dovuta  non  e'  stata  interamente
corrisposta  o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni   realizzate   senza  titolo  abilitativo  edilizio  sono
assoggettate  alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (7)
  38.  La  misura  dell'oblazione  e  dell'anticipazione  degli oneri
concessori,   nonche'  le  relative  modalita'  di  versamento,  sono
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto. (7)
  39.  Ai  fini  della  determinazione  dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
  40.  Alla  istruttoria  della  domanda  di sanatoria si applicano i
medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per  le  medesime  fattispecie  di  opere  edilizie.  Ai  fini  della
istruttoria   delle   domande   di  sanatoria  edilizia  puo'  essere
determinato  dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni  in  sanatoria  i  comuni  possono utilizzare i diritti e
oneri  di  cui  al  precedente  periodo,  per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
  41.  Al  fine  di  incentivare  la  definizione  delle  domande  di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del  capo  IV  della  legge  28  febbraio  1985,  n. 47, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse
a  titolo  di  conguaglio  dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35,
comma   14,   della  citata  legge  n.  47  del  1985,  e  successive
modificazioni,   e'  devoluto  al  comune  interessato.  Con  decreto
interdipartimentale   del   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
  42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4.  Le  proposte  di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate  da  parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato  al  finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale,  economica  e  sociale,  alla coesione degli abitanti dei
nuclei  edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio."
  43.  L'articolo  32  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  32.  Opere  costruite su aree sottoposte a vincolo. - 1. Fatte
salve  le  fattispecie  previste  dall'articolo  33,  il rilascio del
titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria  per  opere  eseguite su
immobili  sottoposti  a  vincolo  e' subordinato al parere favorevole
delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso.
Qualora    tale   parere   non   venga   formulato   dalle   suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni dalla data di ricevimento
della   richiesta   di  parere,  il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto.   Il   rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio
estingue  anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e'  richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi,  la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
2.  Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere  insistenti  su  aree  vincolate  dopo la loro esecuzione e che
risultino:
    a)  in  difformita'  dalla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  e
successive   modificazioni,   e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
    b)  in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che prevedono la
destinazione  ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
    c)  in  contrasto  con le norme del decreto ministeriale 1 aprile
1968,  n.  1404,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 96 del 13
aprile  1968,  e  con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno
1991,  n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse
non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3.  Qualora  non  si  verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4.  Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso
da    una    amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente,
alla  tutela  del  patrimonio  storico  artistico o alla tutela della
salute  preclude  il  rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio in
sanatoria.
5.  Per  le  opere  eseguite  da  terzi su aree di proprieta' di enti
pubblici  territoriali,  in  assenza  di  un  titolo  che  abiliti al
godimento    del    suolo,    il   rilascio   della   concessione   o
dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'   subordinato   anche  alla
disponibilita'  dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni  previste  dalle  leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del  suolo  su  cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o  dagli  enti  pubblici territoriali proprietari entro il termine di
centottanta  giorni  dalla  richiesta. La richiesta di disponibilita'
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni  oggetto  della  sanatoria e alle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato.  Salve  le  condizioni  previste  da  leggi regionali, il
valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente
per  territorio  per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente  legge  e  dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  con  riguardo  al  valore  del terreno come risultava all'epoca
della   costruzione   aumentato   dell'importo   corrispondente  alla
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore.
L'atto  di  disponibilita',  regolato con convenzione di cessione del
diritto  di  superficie  per  una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito  dall'ente  proprietario  non oltre sei mesi dal versamento
dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo  21  della  legge  17  agosto 1942, n. 1150, il rilascio
della  concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del  prezzo,  che  e'  determinato  dall'Agenzia  del  territorio  in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7.  Per  le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
  43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione  delle  leggi  28  febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994,  n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi
delle predette leggi.
  44.  All'articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001,  n.  380,  comma  2,  dopo  le  parole: "l'inizio" sono
inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
  45.  All'articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti:
" , nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
  46.  All'articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001,  n.  380,  comma  2,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento  nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o
dichiarati  di  interesse  particolarmente  importante ai sensi degli
articoli  6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su
beni  di  interesse  archeologico,  nonche' per le opere abusivamente
realizzate  su  immobili  soggetti  a  vincolo  o di inedificabilita'
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta
della  regione,  del  comune  o  delle  altre autorita' preposte alla
tutela,  ovvero  decorso  il  termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito,  procede  alla  demolizione,  anche  avvalendosi delle
modalita'  operative  di  cui  ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".
  47.  Le  sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate
del cento per cento.
  48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
  49. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
  49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Tali  spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003,  sono  reiscritte  nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo  esercizio  finanziario  successivo  alla prima iscrizione in
bilancio".
  49-ter.  L'articolo  41  del  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
"ART.  41.  -  (Demolizione  di  opere abusive) - 1. Entro il mese di
dicembre  di  ogni  anno  il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette  al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il  responsabile  dell'abuso  non  ha provveduto nel termine previsto
alla  demolizione  e  al  ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti  relativi  alla  tutela  del  vincolo  di cui al comma 6
dell'articolo  31.  Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni  da  eseguire.  Gli  elenchi  contengono, tra l'altro, il
nominativo  dei  proprietari  e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2.  Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento  della  titolarita'  dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3.  L'esecuzione  della  demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione  delle  macerie  e  gli  interventi a tutela della pubblica
incolumita',  e'  disposta  dal  prefetto.  I  relativi  lavori  sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad  imprese  tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche  avvalersi,  per  il  tramite  dei  provveditorati  alle  opere
pubbliche,  delle  strutture  tecnico-operative  del  Ministero della
difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti ed il Ministro della
difesa". (7)
  49-quater.  All'articolo  48  del testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter.   Al   fine  di  consentire  una  piu'  penetrante  vigilanza
sull'attivita'  edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi  pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei  relativi  contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del  comune  ove  e'  ubicato  l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici  servizi  effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione  edilizia  ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli  abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata,  corredata  dalla  prova  del  pagamento per intero delle
somme  dovute  a  titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta,  per  ciascuna  violazione,  la sanzione pecuniaria da euro
10.000  ad  euro  50.000  nei  confronti  delle aziende erogatrici di
servizi  pubblici,  nonche'  la  sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti".
  50.  Agli  oneri  indicati  ai  commi  6,  9,  10,  11, 13 e 24, si
provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004,
2005  e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota
parte  delle  maggiori  entrate derivanti dal presente articolo. Tali
somme  sono  versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali  di  base,  anche  di  nuova  istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la Restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si  provvede  con  quota  parte  delle  entrate  recate  dal presente
decreto.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(7)
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
  La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in
G.U.   1a  s.s.  7/7/2004,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei seguenti commi del presente articolo:
    -  comma  14,  nella  parte  in cui non prevede il rispetto della
legge regionale di cui al comma 26;
    - comma 25, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di  cui  al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a
quelli ivi indicati;
    - comma 26, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
possa  determinare  la possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita'  a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio
di cui all'allegato 1;
    -  comma 33, nella parte in cui prevede le parole "entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" anziche'
le parole "tramite la legge di cui al comma 26";
    - comma 37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di  cui  al  comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del
prolungato silenzio del comune;
    - comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'allegato 1 dello
stesso  decreto-legge n. 269 del 2003, anziche' la legge regionale di
cui  al  comma  26,  a determinare la misura dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento;
    - comma 49-ter;
    -  dell'art.  32,  nella  parte  in  cui non prevede che la legge
regionale  di  cui  al comma 26 debba essere emanata entro un congruo
termine da stabilirsi dalla legge statale.
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 21 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio  2004,  n.  191,  ha  disposto  (con  l'art.  5, comma
2-quinquies)  che "Per consentire il completamento degli accertamenti
tecnici  in corso, d°intesa con le regioni interessate, relativamente
alla   rideterminazione  dei  canoni  demaniali  marittimi  anche  in
relazione   al   numero,   all'estensione,   alle   tipologie,   alle
caratteristiche   economiche  delle  concessioni  e  delle  attivita'
economiche  ivi  esercitate,  e  all'abusivismo,  il  termine  di cui
all'articolo  32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  326  del  2003, e
successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004."
---------------
AGGIORNAMENTO (15a)
  Il  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L.  17  agosto  2005,  n.  168, ha disposto (con l'art. 14-quinquies,
comma  1)  che  "Per  consentire  il completamento degli accertamenti
tecnici  in  corso,  d'intesa  con  le  regioni  e  le organizzazioni
sindacali    delle    categorie   interessate,   relativamente   alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero,  all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed  all'abusivismo,  il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al
31 ottobre 2005."
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L.  17  agosto  2005,  n.  168, come modificato dal D.L. 30 settembre
2005,  n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,
n.  248,  ha  disposto  (con  l'art. 14-quinquies, comma 1) che " Per
consentire  il  completamento  degli  accertamenti  tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie
interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi  anche  in  relazione  al  numero,  all'estensione  ed alle
tipologie  delle  concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine
di  cui  all'articolo  32,  comma  22, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differito al 15 dicembre 2005."
---------------
AGGIORNAMENTO (20a)
  Il  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 7 giugno 2006, n.
206, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, ha
disposto  (con  l'art.  14-quinquies, comma 1) che "Per consentire il
completamento  degli  accertamenti  tecnici in corso, d'intesa con le
regioni  e  le  organizzazioni  sindacali delle categorie interessate
nonche'  con  le  associazioni  dei  consumatori,  relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero,  all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed  all'abusivismo,  il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al
31 ottobre 2006."
---------------
AGGIORNAMENTO (21a)
  Il  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L.  17  agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006,
n.  262,  convertito  con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286,  ha  disposto  (con  l'art.  14-quinquies,  comma  1)  che  "Per
consentire  il  completamento  degli  accertamenti  tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie
interessate    nonche'   con   le   associazioni   dei   consumatori,
relativamente  alla  rideterminazione  dei canoni demaniali marittimi
anche  in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni   esistenti   ed   all'abusivismo,   il  termine  di  cui
all'articolo  32,  comma  22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differito al 31 dicembre 2006."
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma
340)  che  "Al  fine  di potenziare le attivita' di sorveglianza e di
tutela  del  territorio  e  di  disincentivare l'esecuzione di lavori
senza   titolo  o  in  difformita'  dalle  norme  e  dagli  strumenti
urbanistici,  nonche'  di sostenere gli oneri a carico dei comuni per
l'immediata   demolizione  delle  opere  abusive,  il  Fondo  per  le
demolizioni  delle  opere  abusive, di cui all'articolo 32, comma 12,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008."
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 12-28 marzo 2008, n. 70 (in
G.U.  1a  s.s.  2/4/2008,  n.  15)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti  per favorire lo sviluppo e la
correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in
cui  non  prevede  che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di controllo
dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), si producono anche allorche', anteriormente al
decorso  dei  36  mesi  dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta
l'attestazione   di   congruita'  da  parte  dell'autorita'  comunale
dell'oblazione corrisposta."