LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 17-3-1985
                              ART. 23.
   (Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici)

  Le   regioni  stabiliscono,  con  proprie  leggi,  quali  aree  del
territorio   debbano  essere  assoggettate  a  particolare  controllo
periodico  dell'attivita'  urbanistica  ed  edilizia  anche  mediante
rilevamenti  aerofotogrammetrici,  ed  il  conseguente  aggiornamento
delle scritture catastali.
  Le  leggi  regionali agevolano altresi' la costituzione di consorzi
tra  comuni  per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui
al presente articolo.
  Lo  Stato  contribuisce  ad  integrare  i fabbisogni finanziari per
l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente articolo con quota
parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
  Con  la  legge  finanziaria  si  provvede alla determinazione della
quota da destinare alla finalita' suddetta.