DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
Testo in vigore dal: 23-6-1985
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  1.  Il  Ministero  dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio
1986,  alla  rilevazione  della  consistenza  e delle caratteristiche
delle  opere  abusive  realizzate  fino  al  1  ottobre  1983 ed alle
relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
  2.  Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di
cui  al  comma  1,  il  Ministero  dei  lavori pubblici predispone il
modello  per  la  domanda  da  presentare ai sensi dell'art. 35 della
legge  28  febbraio  1985,  n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  ((3.  Il  Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro
il  15  marzo  di  ogni anno una relazione sullo stato di attuazione,
nell'anno  precedente,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  con particolare riguardo
alla  attuazione  ed  alla  efficacia  delle  norme  di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio.
  4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo
1986)).