LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 19-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 38.
     (Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria)

  La  presentazione  entro il termine perentorio della domanda di cui
all'articolo  31,  accompagnata  dalla  attestazione,  del versamento
della  somma  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 35, sospende il
procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
  L'oblazione   interamente  corrisposta  estingue  i  reati  di  cui
all'articolo  41  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni,  e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli
di  cui  all'articolo  221  del  testo  unico  delle leggi sanitarie,
approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli
13,  primo  comma,  14,  15,  16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n.
1086.  Essa  estingue  altresi'  i reati di cui all'articolo 20 della
legge  2  febbraio  1974, n. 64, nonche' i procedimenti di esecuzione
delle  sanzioni  amministrative. Qualora l'immobile appartenga a piu'
proprietari,  l'oblazione  versata  da  uno di essi estingue il reato
anche nei confronti degli altri comproprietari. ((15))
  Ove  nei  confronti  del  richiedente  la sanatoria sia intervenuta
sentenza  definitiva  di  condanna  per  i  reati  previsti dal comma
precedente,  viene  fatta  annotazione della oblazione nel casellario
giudiziale.  In  tale  caso non si tiene conto della condanna ai fini
dell'applicazione  della  recidiva  e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
  Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative,
ivi  comprese  le  pene  pecuniarie  e le sovrattasse previste per le
violazioni  delle  disposizioni  in  materia  di  imposte sui redditi
relativamente  ai  fabbricati  abusivamente  eseguiti,  sempre che le
somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  siano  state corrisposte per
intero.  Copia  del  provvedimento  di  sanatoria viene trasmessa dal
sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.
  I  soggetti  indicati  all'articolo 6 della presente legge, diversi
dal  proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al
presente  articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39,
devono  presentare  al  comune  autonoma domanda di oblazione, con le
modalita' di cui all'articolo 35.
  La  somma  dovuta  viene  determinata nella misura del 30 per cento
rispetto  a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo
34.
  Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.
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AGGIORNAMENTO (15)
  La  L. 30 aprile 1999, n. 136, ha disposto (con l'art. 24, comma 1)
che  "Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985,
n.  47,  e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la
corresponsione per intero dell'oblazione, purche' compiuta da uno dei
soggetti  legittimati  a presentare la domanda di cui all'articolo 31
della  stessa  legge,  estingue  nei  confronti  di  tutti i soggetti
interessati  i  reati  di  cui  all'articolo 41 della legge 17 agosto
1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni, all'articolo 17 della
legge   28   gennaio   1977,   n.  10,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e agli articoli 13, primo
comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086."