DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 11-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48 (L) 
               Aziende erogatrici di servizi pubblici 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) 
 
  1. E' vietato a tutte le aziende  erogatrici  di  servizi  pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di  opere  prive  di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le  quali  non  siano  stati  stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 
  2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad  allegare  alla  domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di  costruire,  o,
per le opere abusive, gli estremi del permesso in  sanatoria,  ovvero
copia della domanda di permesso in sanatoria  corredata  della  prova
del pagamento delle somme dovute a titolo  di  oblazione  per  intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente  alle  prime  due  rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e'  nullo  e  il
funzionario  della  azienda  erogatrice,  cui   sia   imputabile   la
stipulazione del  contratto  stesso,  e'  soggetto  ad  una  sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di
un servizio  pubblico,  in  luogo  della  documentazione  di  cui  al
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una  fattura,  emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale  risulti  che  l'opera
gia' usufruisce di un pubblico servizio. 
  3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, attestante  che  l'opera
e' stata  iniziata  in  data  anteriore  al  30  gennaio  1977.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli  interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione   mediante
segnalazione certificata di inizio attivita' ai  sensi  dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.((31)) 
  3-ter.  Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante   vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici  di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la  stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare  al  sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile  le  richieste  di  allaccio  ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con  indicazione  della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero  degli  altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in  sanatoria
presentata, corredata dalla prova  del  pagamento  per  intero  delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza  di  tale  obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la  sanzione  pecuniaria  da  euro
10.000 ad euro 50.000  nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria  da  euro  2.582  ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma
1,  lettera  v))  che  "all'articolo  48,  comma  3-bis,  le   parole
«all'articolo  22,  comma  3»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»".