LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
           Disposizioni in materia finanziaria e contabile 
 
  1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e' sostituito dal seguente: 
"36. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  del
commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e  disciplinare,  a
fronte dei crediti della SACE, propri o di  terzi,  ivi  compreso  lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE,  nonche'  dei  crediti  concessi  a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo  6  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei  Paesi
per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale  tra
i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono  essere
convertiti, anche per un  valore  inferiore  a  quello  nominale,  ed
utilizzati per realizzare iniziative  di  protezione  ambientale,  di
sviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
essere attuate  anche  attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti  e
contributi a fondi espressamente destinati alla  realizzazione  delle
suddette attivita'. Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate  con  le  modalita'
predette,  confluiscono  nei  conti  correnti  presso  la   Tesoreria
centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato articolo  6  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e possono essere utilizzate per  le  finalita'  indicate
nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge  24
maggio 1977, n. 227, e per le  esigenze  finanziarie  del  richiamato
fondo rotativo". 
  2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del  codice  civile,  introdotto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 12  agosto  1993,  n.  313,  le
parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle  seguenti:
"titoli di Stato". 
  3.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  58,  comma  4,  del   decreto
legislativo 23  luglio  1996,  n.  415,  e'  soppresso.  Le  relative
disponibilita' sono trasferite ad un  fondo  destinato  a  concorrere
alla  copertura  degli  impegni  del  Fondo  nazionale  di  garanzia,
previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo. 
  4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della  legge  29  dicembre
1962, n. 1745, e' inserito il seguente: 
"In deroga a quanto previsto dal  comma  precedente,  lo  Stato  puo'
esigere gli utili ed intervenire  in  assemblea  dimostrando  che  le
proprie azioni sono depositate presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere". 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 1998  sono  rimborsati  alla  pari  e
cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita
5 per cento, emesso con regio decreto-legge  20  settembre  1935,  n.
1684, convertito dalla  legge  9  gennaio  1936,  n.  118.  I  titoli
nominativi di cui al precedente periodo, purche' non  prescritti,  di
importo inferiore a  lire  due  milioni,  con  esclusione  di  quelli
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore  senza
che occorra alcuna documentazione  o  formalita'.  E'  prescritto  il
capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se  annotati
di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni
dalla data di rimborsabilita'. 
  6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, e' inserito il seguente: 
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico  previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  nelle
materie di cui all'articolo 21 della  legge  stessa,  dagli  obblighi
previsti dalla normativa vigente relativi  alle  comunicazioni  delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente". 
  7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489,
e' sostituito dal seguente: 
"3. L'oggetto sociale  previsto  negli  statuti  delle  societa'  per
azioni derivanti dalla trasformazione  del  Mediocredito  centrale  e
della Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane  assicura  il
perseguimento delle finalita' degli enti  originari,  operando  l'una
prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e  degli
enti locali nonche' in operazioni riguardanti le  infrastrutture,  le
esportazioni e la cooperazione economica  internazionale,  e  l'altra
esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei  consorzi
a cui esse partecipano". 
  8. Fino al 31 dicembre 1999 ai  consorzi  di  cui  all'articolo  36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e  successive  modificazioni,  si
applicano  le  disposizioni   dell'articolo   66,   comma   14,   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla egge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33  della  legge  5  ottobre
1991,  n.  317,  sono   aggiunte   le   seguenti   parole:   "nonche'
dell'intervento   di   cui   al   presente   articolo   nei    limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5". 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  12. A decorrere  dal  1  gennaio  1998,  ogni  rinvio  normativo  o
contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini  della
scala  mobile  delle  retribuzioni  dei   lavoratori   dell'industria
(cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei
prezzi al consumo per  famiglie  di  impiegati  ed  operai  calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente  sulla
Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che  svolge  funzioni  di
controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice  sindacale  e'
soppressa. 
  13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di  mutui
da parte del Tesoro destinati a specifiche  finalita',  ivi  comprese
quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie,  al  cui  capitale  o  fondo  lo  Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'
specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali  si
provvede nei limiti risultanti dalla tabella F  allegata  alla  legge
finanziaria. 
  14. In relazione all'esigenza di definire  i  risultati  dei  conti
pubblici per il 1997 in vista della Conferenza  intergovernativa  per
l'ammissione al sistema della moneta  unica  europea,  gli  enti  del
settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica i dati consuntivi  della  gestione  di
cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998. 
  15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in
sede  comunitaria,  gli  enti  territoriali  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano  al
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
le caratteristiche delle emissioni deliberate. 
  16. Le spese  del  bilancio  dello  Stato  relative  a  regolazioni
contabili, a regolazioni debitorie mediante  titoli  di  Stato  e  ad
assegni  alle  categorie  protette  sono  imputate  alla   competenza
dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese
relative ad annualita' o  a  limiti  di  impegno,  da  conservare  in
bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa  dell'inizio  del
periodo di ammortamento, sono eliminate dal  conto  dei  residui  per
essere reiscritte  nella  competenza  degli  esercizi  terminali,  in
corrispondenza  del  relativo  piano  di   ammortamento,   sempreche'
l'impegno formale avvenga entro  l'esercizio  finanziario  successivo
alla prima iscrizione in bilancio.  Tali  spese,  limitatamente  agli
esercizi finanziari 2002 e 2003,  sono  reiscritte  nella  competenza
degli esercizi successivi a quello  terminale,  sempreche'  l'impegno
formale  venga  assunto  entro  il  secondo   esercizio   finanziario
successivo alla prima iscrizione in bilancio.