LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
          (Definizione agevolata delle violazioni edilizie) 
  1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
ulteriormente modificate dal presente  articolo,  si  applicano  alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30  per
cento  della  volumetria   della   costruzione   originaria   ovvero,
indipendentemente  dalla  volumetria   iniziale   o   assentita,   un
ampliamento superiore a 750  metri  cubi.  Le  suddette  disposizioni
trovano altresi'  applicazione  alle  opere  abusive  realizzate  nel
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni  non  superiori  ai
750 metri cubi per  singola  richiesta  di  concessione  edilizia  in
sanatoria. I  termini  contenuti  nelle  disposizioni  richiamate  al
presente comma e decorrenti dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  o  delle  leggi  di   successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come  riferiti  alla
data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di
cubatura non trovano applicazione  nel  caso  di  annullamento  della
concessione  edilizia.  Il  procedimento  di  sanatoria  degli  abusi
edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti  di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o  da
terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di  non
luogo a procedere o di proscioglimento o  di  assoluzione.  Non  puo'
essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi  se
interviene sentenza  definitiva  di  condanna  per  i  delitti  sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle
condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale
ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4  gennaio
1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
  ((1-bis. Qualora  l'amministratore  di  beni  immobili  oggetto  di
sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575,
sia autorizzato dal giudice competente ad alienare  taluno  di  detti
beni, il  medesimo  giudice,  sentito  il  pubblico  ministero,  puo'
altresi' autorizzarlo  a  riattivare  il  procedimento  di  sanatoria
sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1.  In  tal  caso,  non
opera nei confronti dell'amministratore o  del  terzo  acquirente  il
divieto di concessione in sanatoria  di  cui  al  sesto  periodo  del
medesimo comma)). 
  2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria  non
comporta limitazione ai diritti dei terzi. 
  3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985  e  dal  16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la  misura  dell'oblazione,  prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione  al
periodo dal 30 gennaio  1977  al  1  ottobre  1983,  e'  moltiplicata
rispettivamente per  2  e  per  3.  La  misura  dell'oblazione,  come
determinata ai sensi del presente comma, e'  elevata  di  un  importo
pari alla meta', nei comuni con popolazione  superiore  ai  centomila
abitanti. 
  4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,  con
la prova del pagamento  dell'oblazione,  deve  essere  presentata  al
comune competente, a pena di decadenza, entro il 31  marzo  1995.  La
documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituita  da  apposita  dichiarazione  del
richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. Resta fermo  l'obbligo  di  allegazione  della  documentazione
fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della  perizia
giurata, della certificazione di cui alla  lettera  b)  del  predetto
terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico  di  cui  al
quinto comma dello stesso articolo 35.  Il  pagamento  dell'oblazione
dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui  al
comma 9, nonche' la documentazione di cui  al  presente  comma  e  la
denuncia in catasto nel  termine  di  cui  all'articolo  52,  secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo  prorogato
dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i  comuni  con
piu' di 500.000 abitanti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge senza l'adozione  di  un  provvedimento  negativo  del
comune, equivale  a  concessione  o  ad  autorizzazione  edilizia  in
sanatoria salvo il disposto  del  periodo  successivo;  ai  fini  del
rispetto del suddetto termine la  ricevuta  attestante  il  pagamento
degli oneri concessori e la documentazione  di  denuncia  al  catasto
puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se  nei
termini  previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'   stata   interamente
corrisposta  o  e'  stata  determinata  in  modo  non   veritiero   e
palesemente  doloso,  le  costruzioni  realizzate  senza  licenza   o
concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate  agli
articoli 40 e 45 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47.  Le  citate
sanzioni non si applicano nel caso in cui  il  versamento  sia  stato
effettuato nei  termini  per  errore  ad  ufficio  incompetente  alla
riscossione dello stesso.  La  mancata  presentazione  dei  documenti
previsti per legge entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla  espressa
richiesta   di   integrazione   notificata   dal   comune    comporta
l'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  della
concessione  o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza   di
documentazione.  Si  fanno  salvi  i  provvedimenti  emanati  per  la
determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e  rimborso
dell'oblazione. (17) 
  5.  L'oblazione  prevista  dal  presente   articolo   deve   essere
corrisposta  a  mezzo  di  versamento,  entro  il  31   marzo   1995,
dell'importo fisso indicato nella tabella B  allegata  alla  presente
legge e della restante parte in  quattro  rate  di  pari  importo  da
effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995,  il
15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento
della restante parte dell'oblazione, in una  unica  soluzione,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia  di  importo  minore  o  pari
rispetto  a  quello  indicato  nella  tabella  di  cui  sopra  ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di
cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28  febbraio  1985,
n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di  oblazione
per ciascuna unita' immobiliare,  deve  essere  effettuato  in  unica
soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche' la  domanda  sia  stata
presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6  della
tabella  allegata  alla  stessa  legge,  l'oblazione,  pari  a   lire
5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra.
Le  somme  gia'  versate,  in  adempimento  di  norme  contenute  nei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25
novembre 1994, n. 649,  che  siano  di  importo  superiore  a  quello
indicato nel presente comma sono portate  in  riduzione  dell'importo
complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. 
  6. I soggetti che hanno presentato  domanda  di  concessione  o  di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro  aventi  causa,  se  non  e'  stata
interamente corrisposta l'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda,  versare,  in
luogo della somma residua, il triplo della differenza  tra  la  somma
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31  marzo  1996.
La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a
seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia  dovuto  unicamente  il
conguaglio  purche'  sia  stato  richiesto   nei   termini   di   cui
all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
  "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla  legge  29  giugno
1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,  n.  431,  relative  ad
ampliamenti  o  tipologie  d'abuso  che  non  comportano  aumento  di
superficie o di  volume,  il  parere  deve  essere  rilasciato  entro
centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende
reso in senso favorevole". 
  8.  Nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle  zone  e   fabbricati
sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089,  29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,  il
rilascio  della  concessione  edilizia  o  della  autorizzazione   in
sanatoria, subordinato al conseguimento  delle  autorizzazioni  delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue  il  reato
per la violazione del vincolo stesso. 
  9. Alle domande di concessione in sanatoria  deve  essere  altresi'
allegata una ricevuta comprovante il pagamento  al  comune,  nel  cui
territorio e' ubicata la  costruzione,  di  una  somma  a  titolo  di
anticipazione degli oneri  concessori,  se  dovuti,  calcolata  nella
misura  indicata  nella  tabella  C  allegata  alla  presente  legge,
rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per  le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette  a  sanatoria.  Per  il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica  la  stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in  proprio  o  in
forme consortili abbiano eseguito o intendano  eseguire  parte  delle
opere di urbanizzazione primaria, secondo  le  disposizioni  tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono  invocare  lo  scorporo  delle
aliquote, da loro sostenute, che riguardino  le  parti  di  interesse
pubblico. Le modalita' di  pagamento  del  conguaglio  sono  definite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, dal  comune  in  cui  l'abuso  e'  stato  realizzato.  Qualora
l'importo finale degli  oneri  concessori  applicati  nel  comune  di
ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata  nella
predetta tabella C, la somma da versare,  in  unica  soluzione,  deve
essere pari a detto minore importo. 
  10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro  il  30
giugno 1987 e non definite per il mancato  pagamento  dell'oblazione,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  40,  primo  comma,   ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate
dalla presentazione  di  una  ricevuta  attestante  il  pagamento  al
comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di  cui
al comma 9, se dovute.  Qualora  gli  oneri  concessori  siano  stati
determinati ai sensi della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  dalla
legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti  attuativi  di
questa, gli importi dovuti devono essere pari,  in  deroga  a  quanto
previsto  dal  presente  comma,  all'intera   somma   calcolata,   in
applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al  comma  9  ed  al
presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente
comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per  cento  annuo
sulle somme dovute. 
  10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria
presentate entro il 30 giugno  1987  sulle  quali  il  sindaco  abbia
espresso provvedimento di diniego successivamente al 31  marzo  1995,
sanabili a norma  del  presente  articolo,  gli  interessati  possono
chiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  della
presente legge. (17) (19) 
  11. I soggetti che hanno  presentato  entro  il  31  dicembre  1993
istanza di concessione ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto  dei  termini  e
degli obblighi previsti dal  presente  articolo,  che  l'istanza  sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il  30  giugno
1998,  i  comuni  determinano  in  via  definitiva  i  contributi  di
concessione e l'importo, da richiedere a  titolo  di  conguaglio  dei
versamenti di cui ai  commi  9  e  10.  L'interessato  provvede  agli
adempimenti  conseguenti  entro  60  giorni  dalla   notifica   della
richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario  puo'
accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione  bancaria,  o
ad altre forme di finanziamento offrendo  in  garanzia  gli  immobili
oggetto della domanda di sanatoria. 
  12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti  in  essere  dai
soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza  del  giudice
penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della  legge  28
febbraio 1985, n. 47,  dispone  la  confisca.  Per  effetto  di  tale
confisca, le opere sono  acquisite  di  diritto  e  gratuitamente  al
patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono.  La
sentenza  di  cui  al  presente  comma  e'  titolo  per   l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari. 
  13. Per le opere realizzate al fine  di  ovviare  a  situazioni  di
estremo  disagio  abitativo,  la  misura  dell'oblazione  e'  ridotta
percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed
all'ubicazione delle  stesse  opere  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella  D  allegata  alla   presente   legge.   Per   il   pagamento
dell'oblazione si applicano le  modalita'  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di  quanto
disposto dall'articolo 37 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  e
successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5,  6
e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo  di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro
destinazione  d'uso  ed  alla  loro  localizzazione  in   riferimento
all'ampiezza ed all'andamento demografico  dei  comuni  nonche'  alle
loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70
per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro  novanta  giorni  dalla
predetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  le
disposizioni vigenti alla medesima data. 
  14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione  e'  in  ogni
caso richiesto che l'opera  abusiva  risulti  adibita  ad  abitazione
principale,   ovvero   destinata   ad   abitazione   principale   del
proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile  o  di
altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro
il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e  che  vi  sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario  inoltre  che  le  opere
abusive risultino di consistenza non superiore a quella  indicata  al
comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica
anche nei casi di  ampliamento  dell'abitazione  e  di  effettuazione
degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31,  primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione
non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta  di
sanatoria da parte dello stesso soggetto. 
  15. Il reddito  di  riferimento  di  cui  al  comma  13  e'  quello
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993  dal  nucleo  familiare  del
possessore  ovvero,  nel  caso  di  piu'  aventi  titolo,  e'  quello
derivante  dalla  somma  della  quota   proporzionale   dei   redditi
dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei  possessori
dell'immobile. A  tali  fini  si  considera  la  natura  del  reddito
prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove  l'immobile
sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos
a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la  differenza  tra
l'oblazione  corrisposta  in  misura  ridotta  e   l'oblazione   come
determinata ai sensi del comma 3, maggiorata  degli  interessi  nella
misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente  deve
essere  allegata  a  pena  di  nullita'  all'atto  di   trasferimento
dell'immobile. 
  16.  All'oblazione  calcolata  ai  sensi  del   presente   articolo
continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34,  terzo,
quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  ovvero,
anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del  presente
articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso  articolo
34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al
comma 4 e' integrata dal certificato di cui  all'articolo  35,  terzo
comma, lettera d), della suddetta  legge,  in  quanto  richiesto.  La
riduzione di un terzo dell'oblazione  di  cui  alla  lettera  c)  del
settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e'
aumentata  al  50  per  cento.  Se  l'opera  e'  da  completare,   il
certificato di cui all'articolo 35, terzo comma,  lettera  d),  della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   puo'   essere   sostituito   da
dichiarazione del richiedente resa ai sensi  della  legge  4  gennaio
1968, n. 15. 
  17.  Ai  fini  della  determinazione  delle  norme   tecniche   per
l'adeguamento  antisismico  dei  fabbricati  oggetto   di   sanatoria
edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974,  n.
64, dei successivi decreti di attuazione,  delle  ordinanze,  nonche'
dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone
sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto  secondo
le  prescrizioni  relative  al  miglioramento  ed  adeguamento  degli
edifici esistenti di cui al punto C.9 delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di  cui  alla
lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  deve  essere  integrata  da  idonei  accertamenti   e
verifiche. 
  18.  Il  presente  articolo  sostituisce  le   norme   in   materia
incompatibili,  salvo  le  disposizioni  riferite   ai   termini   di
versamento  dell'oblazione,  degli  oneri   di   concessione   e   di
presentazione delle domande, che si intendono  come  modificative  di
quelle sopra indicati. 
  19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della  presente
legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri  previsti  per  la
sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  la  cancellazione  delle  relative
trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro  esibizione  di
certificazione comunale  attestante  l'avvenuta  presentazione  della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti  salvi  i  diritti  dei
terzi e del comune nel caso  in  cui  le  opere  stesse  siano  state
destinate ad attivita' di pubblica  utilita'  entro  la  data  del  1
dicembre 1994. (30) 
  20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
i vincoli di inedificabilita' richiamati dall'articolo 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il  divieto  transitorio  di
edificare previsto dall'articolo  1-quinquies  del  decreto-legge  27
giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12  del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. 
  21. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli  statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione  ad  esclusione  di
quelle relative alla misura  dell'oblazione  ed  ai  termini  per  il
versamento di questa. (24) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 38)
che "I termini di uno o due anni di cui  all'articolo  39,  comma  4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge  23
dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  dal
comma 37, lettera d), del presente articolo,  relative  alla  mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di  cui  al  comma
10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,
introdotto dal comma 37, lettera  g),  del  presente  articolo,  deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel modificare l'art. 2 della  L.
23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art.  10,  comma  5-bis)
che "La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della  citata
legge n. 724 del 1994, introdotto  dal  comma  37,  lettera  g),  del
presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge anche qualora  la  notifica
del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data  di
entrata in vigore della presente legge". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 marzo 1998, n. 61, ha disposto (con l'art. 13, comma  6-octies)
che "Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto  degli
immobili oggetto di  concessione  o  di  autorizzazione  edilizia  in
sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive
modificazioni e integrazioni,  e  dell'articolo  39  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle  regioni
Umbria e Marche". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 24,  comma  2)
che il comma 19 del presente articolo "deve intendersi nel senso  che
il   diritto   del   proprietario    di    ottenere    l'annullamento
dell'acquisizione al patrimonio  comunale,  qualora  abbia  adempiuto
agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei  casi  in
cui la predetta acquisizione sia stata disposta in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10."