DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 11-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31 (L) 
      Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, 
           in totale difformita' o con variazioni essenziali 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; 
             decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, 
    convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
costruire quelli che comportano  la  realizzazione  di  un  organismo
edilizio  integralmente  diverso  per  caratteristiche   tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto  del  permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio  o  parte  di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
    2.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente   ufficio
comunale,  accertata  l'esecuzione  di  interventi  in   assenza   di
permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero  con  variazioni
essenziali,  determinate  ai  sensi  dell'articolo  32,  ingiunge  al
proprietario  e  al  responsabile  dell'abuso  la  rimozione   o   la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che  viene  acquisita
di diritto, ai sensi del comma 3. 
    3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione  e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine  di  novanta  giorni
dall'ingiunzione,  il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'   quella
necessaria,  secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,   alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive  sono  acquisiti  di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita  non
puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte   la   complessiva
superficie utile abusivamente costruita. 
    4.  L'accertamento   dell'inottemperanza   alla   ingiunzione   a
demolire,  nel  termine  di  cui  al   comma   3,   previa   notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel  possesso  e
per  la  trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere
eseguita gratuitamente. 
    4-bis.  L'autorita'  competente,   constatata   l'inottemperanza,
irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione,  in  caso  di  abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo
27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico  elevato  o
molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata  o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le
responsabilita' penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della
performance individuale nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile   del   dirigente    e    del    funzionario
inadempiente. 
    4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis  spettano
al  comune  e  sono  destinati  esclusivamente  alla  demolizione   e
rimessione in pristino  delle  opere  abusive  e  all'acquisizione  e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 
    4-quater. Ferme restando le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a  statuto  ordinario  possono  aumentare  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis  e  stabilire  che
siano periodicamente reiterabili  qualora  permanga  l'inottemperanza
all'ordine di demolizione. 
    5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza  del  dirigente  o
del  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  a  spese   dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione  consiliare  non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali
o di rispetto dell'assetto idrogeologico. 
    6.  Per  gli  interventi   abusivamente   eseguiti   su   terreni
sottoposti, in base  a  leggi  statali  o  regionali,  a  vincolo  di
inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere  abusive
ed al ripristino dello stato dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione  si
verifica a favore del patrimonio del comune. 
    7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili  e  alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti  degli  ufficiali
ed agenti di  polizia  giudiziaria  e  delle  relative  ordinanze  di
sospensione e trasmette i dati  anzidetti  all'autorita'  giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
    8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla  data
di constatazione della inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  27,  ovvero  protrattasi  oltre  il  termine
stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente  organo
regionale, nei  successivi  trenta  giorni,  adotta  i  provvedimenti
eventualmente  necessari  dandone  contestuale   comunicazione   alla
competente autorita' giudiziaria ai fini  dell'esercizio  dell'azione
penale. 
    9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il  giudice,
con la sentenza di condanna per il  reato  di  cui  all'articolo  44,
ordina la demolizione delle opere stesse  se  ancora  non  sia  stata
altrimenti eseguita. 
    9-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui ((all'articolo 23, comma 01)).