LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 17-bis 
(  ((Effetti  del  silenzio  e  dell'inerzia   nei   rapporti))   tra
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche  e  gestori
                    di beni o servizi pubblici). 
 
  1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,  concerti
o nulla osta comunque denominati di amministrazioni  pubbliche  e  di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il
proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. ((Esclusi i
casi di cui al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di  una  o  piu'
amministrazioni pubbliche diverse da quella  competente  ad  adottare
l'atto, la proposta stessa  e'  trasmessa  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento   della    richiesta    da    parte    di    quest'ultima
amministrazione.)) Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione
o il gestore che deve rendere il proprio assenso,  concerto  o  nulla
osta  rappresenti  esigenze  istruttorie  o  richieste  di  modifica,
motivate e formulate in modo puntuale  nel  termine  stesso.  In  tal
caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso  nei  successivi
trenta giorni dalla  ricezione  degli  elementi  istruttori  o  dello
schema di provvedimento; ((lo stesso termine si applica qualora dette
esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo.)) ((Non sono ammesse))
ulteriori interruzioni di termini. 
  2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
intende acquisito. ((Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la
proposta non sia trasmessa nei termini di cui  al  comma  1,  secondo
periodo, l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal
caso,  lo  schema  di   provvedimento,   corredato   della   relativa
documentazione, e' trasmesso all'amministrazione che  avrebbe  dovuto
formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del  presente
articolo.)) In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali
coinvolte nei procedimenti di cui  al  comma  1,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di
provvedimento. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in
cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta
comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della
salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da
parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla
osta, lo stesso si intende acquisito. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.