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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998, n. 53

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2002)
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Testo in vigore dal:  22-5-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 8 e 87;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sentita la Conferanza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:
a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;
b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.
2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.
3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:
a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;
b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;
c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
4. Per il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché dei numeri 8 e 87 dell'allegato 1 alla stessa legge:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
"Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) (Omissis).
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni. (Omissis).
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
(Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 24 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):
"Art. 20 (Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali). - 1. Sostituisce con tre capoversi il terzo capoverso del n. 6 dell'art. 4, legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.
3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.
5. Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.
6. È abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'art. 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102".
"Art. 24 (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche). - 1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.
3. È abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.
5. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.
6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge.
7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".
- La legge n. 481/1995 reca "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 citata nelle note al preambolo:
"Art. 1. - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradazione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):
"Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che sono attualmente titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle.
4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche):
"Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;
2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;
3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.
Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.
Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle FF.SS e dalle imprese in cui l'amministrazione delle FF.SS ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;
6) non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a), e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economicoproduttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.
Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.
Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.
Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;
7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal comitato di Ministri;
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
Tale limite è elevato a 20 milioni di kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino 40 milioni di kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni i kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di kwh annui;
9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24, del suddetto decreto: sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.
I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.
Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio;
11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1 gennaio 1963".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991, citata nelle note al preambolo:
"Art. 21 (Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali). - 1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzionequadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzionequadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzionequadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella convenzionequadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzionequadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138), intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo e effettuato in due semestralità.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'art. 34.
10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5), e l'art. 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione che li inviano, entro i successivi novanta giorni corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - G.U. n. 140 s.o. del 16 giugno 1988):
"Art. 17. - 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.
5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs.
n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - G.U. n. 38 s.o. del 15 febbraio 1997):
"Art. 22 (Piani regionali). - 1. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989):
"Art. 2. - 1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.".
- Si riporta il testo dell'allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377):
"Allegato IV
Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e
turbogas
Art. 1. - 1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 2. - 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.
Art. 3. - 1. I programmi pluriennali dell'Enel sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.
Art. 4. - 1. L'Enel, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'Enel informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'Enel.
4. L'Enel, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'Enel al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.
6. L'Enel stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione la documentazione presentata dall'Enel.
Art. 5. - 1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.
Art. 6. - 1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'Enel e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di novanta giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'Enel.
Art. 7. - 1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'Enel degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.
2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da tre esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'Enel può presentare osservazioni alle memorie presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'Enel, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'Enel, con una relazione di sintesi delle attività svolte.
Art. 8. - 1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui ai comma 4 dell'art. 4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i quindici giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi trenta giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilita ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'Enel.
5. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.
Art. 9. - 1. L'Enel, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socioeconomici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'Enel e delle altre parti contraenti.
2. L'Enel con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.
3. L'Enel entro centottanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socioeconomici con la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socioeconomici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
Art. 10. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'Enel di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di novanta giorni.
2. In mancanza di risposta entro novanta giorni, i pareri si intendono favorevoli.
Art. 11. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socioeconomica a carico dell'Enel non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socioeconomica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'Enel deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.
3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.
Art. 12. - 1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:
art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);
art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).
Art. 13. - 1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'Enel, in adempimento dei commi successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di novanta giorni dall'istanza dell'Enel, si applica il comma 4 dell'art. 6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.
5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro novanta giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.
Art. 14. - 1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
Art. 15. - 1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni novanta a decorrere dalla data della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.
Art. 16. - 1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
Art. 17. - 1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.
Art. 18. - 1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.
Art. 19. - 1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.
Art. 20. - 1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880".