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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 2

Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1952)
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Testo in vigore dal:  20-8-1952
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto il dicembre 1933, n. 1775;
Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, concernente la esecuzione di opere irrigue nella Sicilia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È costituito l'Ente siciliano di elettricità" persona giuridica pubblica con sede in Catania.
((L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da, terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16))
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