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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1962, n. 1670

Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991
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Art. 2


Spetta al Ministro per l'industria ed il commercio di:
1) vigilare che l'attività dell'Enel corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal Comitato dei Ministri a termini dell'articolo precedente;
2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente
3)
((NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N.9))
;
4) determinare gli emolumenti del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori;
5) stabilire le modalità per le conferenze previste dal n. 7) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.