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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1962, n. 1670

Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal: 31-1-1991
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione
dell'Ente  nazionale  per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto col Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Spetta al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 1
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di:
    1)  approvare  i  programmi  annuali  e pluriennali dell'Enel che
debbono rispondere alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico
del Paese, assicurando allo stesso il crescente fabbisogno di energia
con  minimi  costi  di  gestione,  prevedere  la costruzione di nuovi
impianti,   la   localizzazione   degli  stessi,  lo  sviluppo  della
interconnessione,   il   relativo  finanziamento  in  relazione  alla
programmazione generale;
    2)   approvare   la  relazione  programmatica  da  presentare  al
Parlamento;
    3) dare le direttive per l'attivita' dell'Enel, specie per quanto
riguarda  la  politica  tariffaria  da  determinare  in  relazione ai
programmi di cui al punto 1);
    4)  autorizzare  l'Enel alla costituzione di societa' estere o ad
assumervi  partecipazione,  quando  le  stesse abbiano come esclusivo
oggetto  l'attivita'  di  esportazione e di importazione dell'energia
elettrica con l'Italia;
    5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N.9));
    6) approvare la nomina del direttore generale dello Enel.