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LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
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Testo in vigore dal:  12-12-1962

Art. 3


Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare a piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;
2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa.
La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;
3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;
4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare allo esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;
5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;
6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;
7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;
8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;
9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;
10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite a sensi del quarto comma nell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;
11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato: saranno previsti controlli amministrativi sull'attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.