DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
  1. L'art. 6 non si applica alle  centrali  termoelettriche  e  alle
raffinerie di olii minerali. 
  2. Le autorizzazioni di competenza del  Ministro  della  industria,
del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti
per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui  al  comma  1,
sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e
della sanita', sentita la regione  interessata.  Dopo  l'approvazione
del  piano  energetico  nazionale,   per   le   centrali   di   nuova
installazione saranno applicate, anche in  deroga  alle  disposizioni
del presente decreto, le procedure  definite  nell'ambito  del  piano
medesimo.(3) 
  3. Il parere di cui al comma 2 e'  comunicato  alla  regione  e  al
sindaco del comune interessato. 
  4. Le misure previste dall'art. 8,  comma  3,  secondo  periodo,  e
dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione,  dal
Ministro  dell'Industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   in
conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita'. 
  5.  Con  la  procedura  prevista  dal  comma  4  sono  adottati   i
provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.(7)(8)((10)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto (con l'art. 14, comma
2)che "Il comma 2 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e  delle
autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi
modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione
interessata, nonche', limitatamente alle opere  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere  dei
Ministeri dell'ambiente e della sanita'." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera a))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21,  comma
1, lettera d)) che e'  abrogato  "il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui
il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  preveda  l'ulteriore
vigenza". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
a)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.