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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 1165

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi da beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dalla "Terni Società per l'Industria e l'Elettricità s.p.a."

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 05/09/1963, n. 235 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2008)
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Testo in vigore dal:  23-12-2008
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Art. 6


L'ENEL è tenuto a fornire alla "Terni - Società per l'industria e l'Elettricità a s.p.a. kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui con una potenza di kW 170.000 (centosettantamila), quantità di energia elettrica utilizzata al 1961 dalla "Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità" s.p.a. per le attività non comprese tra quelle previste dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) all'anno, con una ulteriore potenza di kW 100.000 (centomila) per le attività in corso di realizzazione alla data. di entrata in vigore della legge 6 dicembre 3962, n. 1643.
Le dette forniture dovranno aver luogo fino al 31 dicembre millenovecentonovantadue in punti di consegna situati presso gli stabilimenti Terni determinati d'accordo tra le parti. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con L. 22 dicembre 2008, n. 201, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "il secondo periodo del comma 4 del presente articolo 20, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica".