LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
Testo in vigore dal: 22-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Le  norme  di  cui  all'articolo  2  sui trasferimenti disposti dal
quarto comma, dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
    1)  dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in
via  esclusiva o principale le attivita' di riterra' il complesso dei
beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse ed i relativi
rapporti giuridici.
  Saranno  previste  le modalita' per l'esecuzione del trasferimento,
nonche'  quelle  per  la  separazione  e  la restituzione agli aventi
diritto, dei beni non ritenuti.
  L'Ente  dovra' decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni
dalla esecuzione del trasferimento.
  Ciascuna  impresa  assoggettata a trasferimento sara' amministrata,
con  tutti  i  poteri  di  gestione, da un amministratore provvisorio
nominato  dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso
non disponga diversamente;
    2)  per  le  imprese  che  non  esercitano  in  via  esclusiva  o
principale  le  attivita'  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 1,
saranno   stabilite   le  modalita'  per  il  trasferimento  all'Ente
nazionale  del  complesso  dei beni organizzati per l'esercizio delle
attivita' stesse e dei relativi rapporti giuridici;
    3) la classificazione delle imprese di di ai numeri 1) e 2) sara'
operata con riferimento alla organizzazione ed alta consistenza delle
imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;
    4)  alle  imprese  gestite  da  enti  pubblici  si applichera' la
disciplina  contenuta  nei  numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che
gestiscono  in  via  esclusiva  le attivita' indicate nel primo comma
dell'articolo   1  saranno  disciolti;  si  provvedera'  altresi'  ai
riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva
le  attivita'  sopradette  ed alle necessarie modifiche delle attuali
norme   ad  essi  relative,  adeguandole  ai  compiti  che  rimangono
attribuiti   ai   medesimi  in  base  a  criteri  di  semplificazione
amministrativa.
  Sara'  prevista  la  nomina  di  amministratori straordinari per la
gestione   degli  enti:  la  nomina  sara'  fatta  dal  Ministro  per
l'industria  e  il  commercio  a  tempo  determinato,  sentiti l'Ente
nazionale  ed  i  Ministri  eventualmente competenti secondo le norme
sull'ordinamento dei singoli enti.
  Saranno  stabilite  le  modalita'  per  il  trasferimento  all'Ente
nazionale  di  quanto  attiene  alle  attivita' di cui al primo comma
dell'articolo  1,  esercitate direttamente dall'Amministrazione delle
ferrovie  dello  Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresi' stabilite le
modalita'  per  la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione
con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;
    5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
  Le  imprese  per  le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il
trasferimento  all'Ente  nazionale  e le imprese per le quali non sia
stata  richiesta  o  non  sia  ottenuta la concessione predetta, sono
soggette  a  trasferimento  secondo le disposizioni contenute nei nn.
1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente n. 3) si applicano agli enti
istituiti  dalle  Regioni  a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di
Elettricita',  istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  2  gennaio  1947,  n. 2: la richiesta delle concessioni
sara' fatta dalle rispettive Amministrazioni regionali ed il rilascio
delle   concessioni   sara'   accordato  sentite  le  Amministrazioni
regionali stesse.
  Saranno  previste  le norme per il subingresso dello Ente nazionale
in  tutti  i  rapporti  giuridici dei consorzi fra Comuni e Province,
costituiti  anteriormente  al  1 gennaio 1962, ai fini di concessioni
idroelettriche o promiscue;
    6) non sono soggette a trasferimento:
      a)  le  imprese  che  producono  energia  elettrica destinata a
soddisfare   i  fabbisogni  inerenti  ad  altri  processi  produttivi
esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate
o  consociate  alla  data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno
superi  il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio
1959-61;
      b)  le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, nuovi impianti
elettrici   destinati   a   soddisfare  il  fabbisogno  di  attivita'
produttive  programmate  anteriormente  al 31 dicembre 1961 in base a
documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data, del 1
gennaio  1963  pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento
del totale dell'energia prodotta.
  Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorche' il
fabbisogno  non  abbia  superato  per  tre anni consecutivi il 70 per
cento dell'energia prodotta.
  E'  consentita  alle  imprese,  con  le  modalita'  di  cui  ai due
successivi  capoversi,  la  produzione  di  energia elettrica per uso
proprio  o  per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite
in  forma  societaria,  per  uso  delle  societa'  controllate, della
societa'  controllante  e  delle  societa' controllate dalla medesima
societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste
ultime.  Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti
di  cui  al  capoverso precedente per i fini ivi previsti, attraverso
impianti  esistenti,  potenziamento  di  impianti  esistenti  o nuovi
impianti,  tenendo  conto  della  compatibilita'  con le finalita' di
interesse   generale   proprie   del   servizio   pubblico   e  della
corrispondenza   ad   esigenze  di  natura  economico-produttiva  del
collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in
relazione  ad  esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta
la  produzione  di  energia  elettrica  che eccede la eventuale quota
consumata  dallo  stesso  produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A
tal  fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con
l'Enel  convenzioni  per  la  cessione, lo scambio, la produzione per
conto  terzi  ed  il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le
condizioni  indicate  in  apposite  direttive  vincolanti emanate dal
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  in
relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle
esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi
alla  cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento
ed   i   parametri  relativi  allo  scambio  vengono  definiti  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge   ed  aggiornati  con  cadenza  almeno  biennale  dal  Comitato
interministeriale  dei  prezzi  (CIP)  in  base al criterio dei costi
evitati. ((9))
  Sono  escluse  dall'esonero  le  attivita'  di  cui  al primo comma
dell'articolo  1  esercitate  dalla  societa'  per  azioni Terni: nei
limiti   della  quantita'  di  energia  elettrica  consumata  per  le
attivita'  esercitate  dalla  societa'  Terni  al  1961 o in corso di
realizzazione  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,
saranno  stabilite  le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo
dell'energia  stessa,  tenuto  conto  delle condizioni applicate alle
suddette attivita' mediamente nel triennio 1959-61.
  Saranno  altresi'  integralmente  trasferite  all'Ente nazionale le
attivita' della societa' per azioni Larderello;
    7)  il  limite  del 70 per cento non si applica per le centrali a
recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal
Comitato di Ministri;
    8)  non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non
abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio
1959-60  piu'  di  15  milioni  di chilowattore per anno. Le medesime
imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche'
l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni
consecutivi  superato  i  15  milioni  di chilowattore per anno; Tale
limite  e'  elevato  a  20  milioni di Kwh per le imprese che operano
nelle piccole isole.
    Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di
Kwh  annui  e'  consentita  quando l'energia elettrica eccedente i 15
milioni   di   Kwh   proviene   da   fonte  diversa  da  idrocarburi.
L'autorizzazione   e'   concessa  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della
domanda,  a  condizione  che  le  imprese  produttrici  presentino al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato un piano
di  trasformazione  degli  impianti  la  cui realizzazione non potra'
comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
    Resta  fermo  che  4 ad eccezione delle imprese che operano nelle
piccole  isole,  l'integrazione  tariffaria  alle  imprese elettriche
minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti
vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui.
    9)  nel  trasferimento  previsto dal quarto comma dell'articolo 1
sono  comprese,  con  tutti  gli  obblighi  e  i diritti relativi, le
concessioni  e  autorizzazioni  amministrative  in  atto attinenti la
produzione,  il  trasporto,  la  trasformazione  e  la  distribuzione
dell'energia  elettrica,  nonche' le concessioni minerarie utilizzate
per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni
per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli
dopo  la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933,
n.  1775,  non  hanno  scadenza  e  quindi non si applicano ad esse i
termini  di  durata  previsti  negli articoli 22, 23, 24 del suddetto
decreto;  sono  abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
    10)  i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con
decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere
individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale;
tali  decreti  saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri
direttivi sopra indicati.
  I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del
n.  6) che non pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento
del  totale  dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno
1966.
  Il  trasferimento  delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n.
6)  che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento
dell'energia  prodotta  sara' dichiarato con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio:
    11)  i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto
dalla  data  che  sara'  indicata  nei decreti di cui all'articolo 2,
comunque non anteriormente al 1 gennaio 1963.
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.P.R.  11  febbraio  1998, n.53 ha disposto (con l'art. 6) che
"Dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di
avere  efficacia,  limitatamente  alla  materia  procedimentale dallo
stesso disciplinata:
    [...]  d)  il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della
legge  6  dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'articolo
20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9."