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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991

Art. 21

(Società commerciali e imprese elettriche
degli enti locali).
1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni.
La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie,
dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 34.
11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.
Nota al comma 1 dell'art. 21:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, n. 5) della legge n. 1643/1962 (per l'argomento trattato vedi nota all'art. 12);
"5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (4), le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale della presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con D.Lgs. C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1o gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue".
Nota al comma 5 dell'art. 21:
- Il D.P.R. n. 138/1963 reca "Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assogettate a trasferimento all'Ente".
Nota al comma 3 dell'art. 21:
- Il D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge n. 1643/1962 e norme relative al coordinamento e l'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'ENEL), prevede, in particolare all'art. 10, che le direttive per il coordinamento e l'esercizio delle attività elettriche di enti ed imprese diversi dall'Enel, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilità generale, siano impartite dal comitato dei Ministri di cui all'art. 1 secondo comma della legge n. 1643/1962.
Note al comma 6 dell'art. 21:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 n. 4, della legge n. 1643/1962 (per l'argomento trattato v. nota all'art. 12):
"art. 5".
"4) per le imprese e i beni non comtemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2 (a);".
(a) I principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge n. 1643/1962, che il Governo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1643/1962, è stato delegato ad emanare, sono enunciati nel D.P.R. n. 1670/1662 (Organizzazione dell' ENEL) D.P.R. n. 36/1963 (Norme relative ai trasferimenti all' ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche).
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 509/1966 recante: "Norme per l'accelleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'ente Nazionale Energia elettrica in base alla legge n. 1643/1962 e alla legge n. 452/1964". "Art. 3. - La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 può essere effettuata fra l'E.N.E.L. ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su indennizzo non superiore a lire 50.000.000.
La stima effettuata d'accordo tra le parti non diventa esecutiva se non è dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'E.N.E.L. e i titolari delle imprese trasferite non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 238, articolo 3".
Nota al comma 7 dell'art. 21:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1643/1962 v. seconda nota all'art. 12.
Nota ai commi 11 e 12 dell'art. 21:
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 191/1958 recante "Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o di distribuzione dell'energia elettrica".
"Art. 1. - A partire dall'esercizio 1 gennaio-31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.
Le società aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.
Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinchè dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.
Art. 2. - Le società, aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.
Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio.
Art. 3. - Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione - per gli enti di carattere regionale - può disporre accertamenti - anche mediante ispezioni di propri funzionari - sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.
Art. 4. - Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine di cui all'art. 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.
Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'azienda od ente, ovvero sentita la competente regione - per gli enti di carattere regionale - nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 5. - Qualora le società indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro per l'industria e commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio di esercizio secondo i modelli di cui all'art. 1 od a confermare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'art. 2.
Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perché provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze. Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.
Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.
Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo".