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LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
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Testo in vigore dal:  12-12-1962

Art. 2


Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con urto o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.