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LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  10-4-1958

Art. 5


Qualora le società indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio d^ esercizio secondo i modelli di cui all'art. 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'art. 2.
Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perché provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.
Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.
Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.
Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo.