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LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  10-4-1958

Art. 2


Le società, aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.
Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio ai Ministero dell'industria e del commercio.