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LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  10-4-1958

Art. 4


Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine di cui all'art. 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.
Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sulla azienda od ente, ovvero sentita la competente regione - per gli enti di carattere regionale - nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.