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LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
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Testo in vigore dal:  3-5-1968
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Art. 5


Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente nel periodo dal 1 gennaio 1959 ai 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;
2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;
3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;
4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;
5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.
((3))

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.
Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;
6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 marzo 1968, n.412 ha disposto (con l'art. 2) che "Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."