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DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. 68

Disposizioni sui consumi energetici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1980, n. 178 (in G.U. 17/05/1980, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
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Testo in vigore dal:  22-5-1998
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Art. 10

1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) che: "1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:
a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, così come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9".