LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
Testo in vigore dal: 23-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
   Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali 
 
  1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della  legge  6
dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dai seguenti: 
E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi
capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio  o  per
la cessione all'Enel e,  in  caso  di  imprese  costituite  in  forma
societaria,  per  uso  delle  societa'  controllate,  della  societa'
controllante e delle societa'  controllate  dalla  medesima  societa'
controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste  ultime.
Il  Ministro  dell'Industria,  del   commercio   e   dell'artigianato
autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti
di cui al capoverso precedente per i fini  ivi  previsti,  attraverso
impianti esistenti,  potenziamento  di  impianti  esistenti  o  nuovi
impianti, tenendo conto della  compatibilita'  con  le  finalita'  di
interesse  generale   proprie   del   servizio   pubblico   e   della
corrispondenza  ad  esigenze  di  natura   economico-produttiva   del
collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in
relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. 
Tutta la produzione di energia  elettrica  che  eccede  la  eventuale
quota  consumata  dallo  stesso  produttore  dovra'   essere   ceduta
all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al  terzo  capoverso  potranno
stipulare con l'Enel convenzioni per  la  cessione,  lo  scambio,  la
produzione  per  conto  terzi  ed   il   vettoriamento   dell'energia
elettrica, secondo  le  condizioni  indicate  in  apposite  direttive
vincolanti emanate  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  in  relazione  alla  possibilita'   tecnica   delle
suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico  espletato
dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto
dell'Enel, al vettoriamento ed  i  parametri  relativi  allo  scambio
vengono definiti entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base  al  criterio
dei costi evitati". 
  2. Sono altresi' ammessi scambi e cessioni tra enti locali  e  loro
imprese, cosi' come definite dall'articolo 22 della  legge  8  giugno
1990, n. 142, nonche' tra societa' con partecipazione di enti  locali
e/o delle loro suddette imprese. 
  3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le forniture di energia elettrica previste  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165,  per
le quantita' e i prezzi di cui agli  articoli  7  e  8  dello  stesso
decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data,  tali
forniture verranno ridotte in  misura  progressivamente  decrescente,
secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n.
529, nei successivi sei anni. ((8)) 
  5.  L'articolo  10  del  decreto-legge  17  marzo  1980,   n.   68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio  di  gruppi  elettrogeni
per la produzione di energia elettrica  di  soccorso,  nelle  aziende
agricole,  commerciali,  artigianali,  industriali,   nonche'   negli
ospedali e nelle case di cura, non sono  soggetti  all'autorizzazione
prevista  dalla  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  e   successive
modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati  nel  rispetto
delle norme di sicurezza ed ambientali. 
2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge
di cui  al  comma  1,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'installazione e l'esercizio di gruppi  elettrogeni  funzionanti  di
continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW,  purche'  siano
effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 
3.  I  soggetti  che  intendono  provvedere  all'installazione  degli
impianti di cui  ai  commi  1  e  2  devono  darne  comunicazione  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  all'Enel
e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione  competente  per
territorio". 
  6. E' abrogato l'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato  dall'articolo  21
del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. 
  7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6),  dell'articolo  4
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 282. 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2008, n. 201 ha disposto (con l'art.  3-bis)  che  "Il
secondo periodo dell'articolo 20, comma  4,  della  legge  9  gennaio
1991, n. 9, si interpreta nel  senso  che  le  forniture  di  energia
elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo  4  della
legge 7 agosto 1982, n. 529,  in  misura  decrescente  nei  sei  anni
successivi  secondo  decrementi  annuali  calcolati  in  progressione
aritmetica".