stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-9-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche).
1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n.1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.
5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.
((
6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge
))
((
7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni
))