LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
Testo in vigore dal: 14-9-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24. 
      (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche). 
1. Le imprese non assoggettate a  trasferimenti  all'Enel,  ai  sensi
dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n.1643,
possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per  le
quali l'Enel abbia manifestato la volonta'  di  non  avvalersi  della
facolta' di subingresso di cui al combinato disposto del terzo  comma
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775,  e  del  quinto  comma  dell'articolo  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 18  marzo  1965,  n.  342,  a
condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma
dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775. 
2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di
Bolzano  previste  dal  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dalle relative norme di attuazione. 
3. E' abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2,
commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n.  529,  ad
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1,  comma  primo,  della
legge stessa, e di conseguente prolungamento  delle  concessioni,  le
opere di raccolta, di regolazione e  di  derivazione,  principali  ed
accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e  di
scarico restano in proprieta' delle  imprese  elettriche  degli  enti
locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica  titolari
delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo
termine che sara' assegnato all'utenza. 
5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge  7  agosto  1982,  n.
529, si applica, oltre ai  soggetti  indicati  nel  primo  comma  del
medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici. 
((6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo  8,  comma
4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento  della  durata
della   concessione   e'   disposto   con   decreto   del    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo  massimo
di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da  parte  dell'ENEL  a  norma
dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il
prolungamento  della  durata  delle  concessioni  idroelettriche   e'
disposto con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni  di  pubblico
interesse  e  per  una  durata  massima  nei  limiti  fissati   dalla
convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge)). 
((7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL,  ai  sensi
dell'articolo 4, n.  8),  della  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,
modificato dall'articolo 18 della  legge  29  maggio  1982,  n.  308,
possono esercitare il diritto  di  prelazione  sulle  concessioni  di
piccole derivazioni d'acqua per  impianti  idroelettrici  di  cui  al
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli  impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  e
successive modificazioni ed integrazioni)).