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LEGGE 7 agosto 1982, n. 529

Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

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Testo in vigore dal:  28-8-1982

Art. 4


L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.
Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.
Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.