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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2018, n. 80

Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. (18G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-7-2018
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti  pubblici  non
economici tramite  concorso  indetto  dalle  singole  amministrazioni
ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, «Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; 
  Vista la legge  del  19  novembre  1990,  n.  341,  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 novembre 1999, n.  509,  «Regolamento  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto l'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135»; 
  Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce,  tra
l'altro, che possono essere ammessi al concorso per titoli  ed  esami
di cui all'articolo 28, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, i dipendenti di ruolo delle pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
o, in via alternativa, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione  individuate  con  il
presente decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso  del  dottorato  di
ricerca o del diploma di laurea; 
  Visto altresi' l'articolo  7,  comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce,  tra
l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sono individuate le scuole di specializzazione  che  possono
rilasciare diplomi di specializzazione quali requisiti  necessari  ai
fini della partecipazione al corso-concorso selettivo  di  formazione
per  il  reclutamento  di  dirigenti  di  seconda  fascia,   di   cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2004,  n.  295,  recante  regolamento  sulle  modalita'  di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione  dirigenziale,
ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
novembre 2005, recante «Riconoscimento dei titoli  post  universitari
considerati  utili  ai  fini  dell'accesso   al   corso-concorso   di
formazione dirigenziale, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre  2004,
n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2005,  n.
286; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
agosto 2007, recante «Riconoscimento  dei  titoli  post  universitari
considerati  utili  ai  fini  dell'accesso   al   corso-concorso   di
formazione dirigenziale, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre  2004,
n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28  settembre  2007,
n. 226; 
  Ritenuto di adottare, per ragioni di economicita', un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le scuole  di
specializzazione per il rilascio di titoli  di  studio  valevoli  per
entrambe le finalita' di cui ai citati commi 1 e  2  dell'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018; 
  Effettuata  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  On.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo  7,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,
le  scuole  di  specializzazione  che   rilasciano   i   diplomi   di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed  esami  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente. 
  2. Il presente decreto individua, altresi', ai sensi  dell'articolo
7, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile
2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano  i  diplomi
di   specializzazione   che   consentono   la    partecipazione    al
corso-concorso selettivo di formazione, di cui all'articolo 28, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso  alla
qualifica di dirigente. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
          concorso indetto dalle singole amministrazioni  ovvero  per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
              (Omissis). 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ,  su  proposta  del
          Ministro per la funzione pubblica  sentita,  per  la  parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti: 
                a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti   di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
          corso-concorso; 
                b)  la  percentuale  di  posti  che  possono   essere
          riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
          indice i concorsi pubblici per esami; 
                c) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
                d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva; 
                e)  l'ammontare  delle  borse   di   studio   per   i
          partecipanti al corso-concorso. 
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private. 
              (Omissis). 
              8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          attribuito   alla   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione un ulteriore contributo di  1.500  migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  9,
          pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere  dall'anno  2002,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego).  -  1.  All'art.  36  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d), del  comma  1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
                a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'art.  3,
          comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre  2003,  n.
          350,  ferma  restando  la  salvaguardia   della   posizione
          occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
          le assunzioni a tempo indeterminato."; 
                b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
              "5-ter.   Le   disposizioni   previste   dal    decreto
          legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo sono, altresi', responsabili  ai  sensi  dell'art.
          21.   Al   dirigente    responsabile    di    irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato."; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
              2. All'art. 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le  parole:
          "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36,  comma
          3, del presente decreto." sono sostituite  dalle  seguenti:
          "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36,  comma
          3, del presente decreto e,  in  caso  di  violazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater.". 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
                a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
                b) dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,  di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'art. 33  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli  idonei  delle
          graduatorie  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
          l'applicabilita' dell'art.  3,  comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              3-quater. L'assunzione dei vincitori  e  degli  idonei,
          nelle procedure concorsuali gia' avviate  dai  soggetti  di
          cui al comma 3 e non ancora concluse alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e' subordinata alla verifica del rispetto della  condizione
          di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere
          autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
          specifiche professionalita'. Le regioni e gli  enti  locali
          possono  aderire  alla  ricognizione  di   cui   al   comma
          3-quinquies  e,  in  caso  di  adesione,  si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017. 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
          accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli  assunzionali
          previsti   dalla   legislazione   vigente   e,    per    le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura  di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a  favore
          di coloro che alla data di  pubblicazione  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto  hanno  maturato,  negli
          ultimi  cinque  anni,  almeno  tre  anni  di  servizio  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  alle
          dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,  con
          esclusione, in  ogni  caso,  dei  servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al 50 per cento, in alternativa a quelle  di  cui  all'art.
          35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.  Le  graduatorie  definite  in  esito  alle   medesime
          procedure sono utilizzabili per assunzioni nel  quadriennio
          2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma  per
          il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 
              6-bis. All'art. 1, comma 166, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore della presente legge" e le parole: "con  riferimento
          alla data di entrata in vigore della presente  legge"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per il personale  in  effettivo
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, entro i termini di cui  all'art.  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 
              6-ter. All'art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "siano   in   effettivo
          servizio". 
              6-quater. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi  dell'art.
          1, comma 560, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  a
          indire procedure selettive pubbliche per  titoli  ed  esami
          possono,  in  via  prioritaria  rispetto  al   reclutamento
          speciale di cui al comma  6  del  presente  articolo  e  in
          relazione al proprio effettivo fabbisogno  e  alle  risorse
          finanziarie disponibili, fermo restando il  rispetto  delle
          regole del patto di stabilita' interno e nel  rispetto  dei
          vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento
          della   spesa   complessiva   di    personale,    procedere
          all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,   del
          personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro
          a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione  delle
          procedure selettive  precedentemente  indicate,  che  abbia
          maturato, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per le stesse finalita', previsti dall'art.  9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, i contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  periodo  precedente   fino   alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
              7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6  sono
          di  norma   adottati   bandi   per   assunzioni   a   tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate. 
              8.  Al  fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'art.  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e  di  cui
          all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 280, le regioni predispongono un  elenco  regionale  dei
          suddetti  lavoratori  secondo  criteri   che   contemperano
          l'anzianita'  anagrafica,  l'anzianita'  di  servizio  e  i
          carichi familiari. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2016
          (31), gli enti territoriali che  hanno  vuoti  in  organico
          relativamente alle qualifiche  di  cui  all'art.  16  della
          legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modificazioni,
          nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei  vincoli
          finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
          disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  1°
          dicembre   1997,   n.   468,   all'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dei  soggetti  collocati  nell'elenco  regionale
          indirizzando   una   specifica   richiesta   alla   Regione
          competente. 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          riferita  agli  anni  dal  2013  al  2016,   prevedono   di
          effettuare procedure concorsuali  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
          soggetti che hanno maturato,  alla  data  di  pubblicazione
          della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
          anni di servizio alle proprie dipendenze. La  proroga  puo'
          essere  disposta,  in  relazione   al   proprio   effettivo
          fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
          in   dotazione    organica    vacanti,    indicati    nella
          programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
          al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
          oltre il  31  dicembre  2016.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino  al
          31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo  determinato
          nonche'  i  contratti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa, anche a progetto, per le  strette  necessita'
          connesse alle esigenze di continuita'  dei  servizi  e  nel
          rispetto dei vincoli finanziari di cui al  presente  comma,
          del patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa
          di contenimento della spesa complessiva di  personale.  Per
          le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'art. 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              (Omissis). 
              9-ter. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio  2013,  n.  54,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  2013,
          n. 85, nel rispetto dei  requisiti  soggettivi  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. Fino al completamento  della
          procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del
          50 per cento delle risorse finanziarie  disponibili,  sulla
          base   delle   facolta'   assunzionali    previste    dalla
          legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la   proroga   dei
          contratti  a  tempo  determinato   relativi   allo   stesso
          personale nei limiti numerici e finanziari individuati  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il   30
          novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle  predette
          proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di  euro  annui,
          si provvede mediante utilizzo di quota parte delle  entrate
          di cui all'art. 18, comma 1, lettera  a),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente  riassegnate  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno. 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma  5.
          Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
          dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,
          si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con
          riferimento alle professionalita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  precedente
          periodo saranno previste  specifiche  disposizioni  per  il
          personale dedicato alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate
          anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai
          concorsi, dei titoli di studio di laurea e post  laurea  in
          possesso del personale precario nonche'  per  il  personale
          medico in servizio presso il pronto soccorso delle  aziende
          sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di  prestazione
          continuativa,   ancorche'    non    in    possesso    della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza. Resta comunque salvo quanto  previsto  dall'art.
          10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre  2001,
          n. 368. 
              10-bis. In considerazione dei  vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983,
          n. 463,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre  2007.  Ai  fini   della   razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
              10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
          178, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: 
              "Art.  1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4,
          5, 6, 7 e 8.  I  restanti  rapporti  proseguono  fino  alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.". 
              10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "1° gennaio 2014",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
                b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
                c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
                d) le parole: "1° gennaio 2016",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 
              10-quinquies.  All'art.  3,  comma   3,   del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
              10-sexies. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
          28 settembre 2012, n. 178, al  terzo  periodo,  le  parole:
          "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle  seguenti:
          "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto  periodo,  le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 
              10-septies. All'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2.  I  certificati  per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica, di  cui  all'art.  3  del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              11. All'art. 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
          settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: 
              "Per assicurare il diritto all'educazione, negli  asili
          nidi e nelle scuole dell'infanzia  degli  enti  locali,  le
          deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
          del patto  di  stabilita'  e  dei  vincoli  finanziari  che
          limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
          regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo   personale
          educativo e scolastico.". 
              12. All'art. 114, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  "ed
          educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi  scolastici
          e per l'infanzia,". 
              13.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di  cui  all'art.  7,  comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale. 
              14. Per le finalita' di cui  al  comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo  determinato  previsti  dall'art.  2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli
          anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo  di  spesa
          di 1 milione di  euro  per  ciascun  anno  a  valere  sulle
          disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto  del
          patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa  in
          materia  di  contenimento  della   spesa   complessiva   di
          personale. Per le medesime finalita', i comuni del  cratere
          possono prorogare o rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
          dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  nonche'  i  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
          delle ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  di  cui  all'art.  7,   comma   6-ter,   del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche  per
          l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5  milioni  di
          euro. (30) 
              15. La disposizione dell'art. 4, comma 45, della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi  per
          il reclutamento del personale di magistratura.  Le  entrate
          derivanti dalla disposizione di cui al  primo  periodo  del
          presente  comma,   relativamente   ai   concorsi   per   il
          reclutamento del personale di magistratura ordinaria,  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate  al  pertinente   capitolo   dello   stato   di
          previsione del Ministero della giustizia. 
              16. All'art. 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le  parole:
          ", gli enti pubblici non economici e gli enti  di  ricerca"
          sono sostituite dalle seguenti: "e gli  enti  pubblici  non
          economici" e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
          "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio  delle
          procedure concorsuali e' concessa, in sede di  approvazione
          del piano triennale del fabbisogno del  personale  e  della
          consistenza    dell'organico,    secondo    i    rispettivi
          ordinamenti. Per gli enti di ricerca  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,
          l'autorizzazione di cui al presente comma  e'  concessa  in
          sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del
          piano di  fabbisogno  del  personale  e  della  consistenza
          dell'organico, di cui all'art. 5,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. 
              16-bis. All'art. 55-septies, comma 5-ter,  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a)  le  parole:  "l'assenza  e'  giustificata"   sono
          sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
                b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
          seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; 
                c) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "o
          trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 
              16-ter. All'art.  14,  comma  5,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "L'individuazione  dei  limiti  avviene
          complessivamente  su   base   nazionale   e   la   relativa
          assegnazione alle singole camere di commercio delle  unita'
          di personale da  assumere  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico sulla base  dei  criteri
          individuati da un'apposita  commissione,  costituita  senza
          oneri presso il  medesimo  Ministero,  composta  da  cinque
          componenti:  due  in  rappresentanza  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  dei  quali  uno   con   funzione   di
          presidente,   uno   in   rappresentanza    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica ed uno in rappresentanza di  Unioncamere.
          Dalle  disposizioni  del  periodo  precedente  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.». 
              - Si riporta il testo dei  commi  1  e  2  dell'art.  7
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70   (Regolamento   recante   riordino   del   sistema   di
          reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle
          Scuole pubbliche di formazione, a norma  dell'art.  11  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135): 
              «Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al  concorso
          per titoli ed esami  di  cui  all'art.  28,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  essere
          ammessi   i   dipendenti   di   ruolo    delle    pubbliche
          amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano  compiuto
          almeno cinque anni  di  servizio  o,  se  in  possesso  del
          dottorato di ricerca  o  del  diploma  di  specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, almeno tre anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
          laurea. Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
          reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di
          servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
          i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
          e  strutture  pubbliche  non  ricomprese   nel   campo   di
          applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma  di  laurea,  che
          hanno svolto per almeno due anni le funzioni  dirigenziali.
          Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
          dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche  per
          un periodo non inferiore a cinque anni, purche'  muniti  di
          diploma  di  laurea.  Sono  altresi'  ammessi  i  cittadini
          italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
          che hanno maturato, con servizio  continuativo  per  almeno
          quattro  anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
          esperienze lavorative in posizioni funzionali  apicali  per
          l'accesso alle quali e' richiesto il possesso  del  diploma
          di laurea. 
              2. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  di  cui
          all'art. 28, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, possono  essere  ammessi,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui al comma  5  del  medesimo
          art. 28,  i  soggetti  muniti  di  laurea  specialistica  o
          magistrale oppure del diploma di laurea conseguito  secondo
          gli   ordinamenti   didattici   previgenti    al    decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di  dottorato
          di  ricerca,  o  diploma  di  specializzazione,  conseguito
          presso  le  scuole  di  specializzazione  individuale   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, o master  di  secondo  livello  conseguito
          presso universita' italiane  o  straniere  dopo  la  laurea
          magistrale.  Al  corso-concorso  possono  essere   ammessi,
          altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
          amministrazioni,   muniti   di   laurea   specialistica   o
          magistrale, che abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso della laurea.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  70  del  2013,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.