DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. Ai  lavoratori,  pubblici  e  privati,  con  contratto  a  tempo
determinato, i trattamenti economici e le  indennita'  economiche  di
malattia sono corrisposti per un periodo non superiore  a  quello  di
attivita'  lavorativa  nei  dodici  mesi  immediatamente   precedenti
l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata  previsti
dalle vigenti disposizioni. 
  2.  Non  possono  essere  corrisposti   trattamenti   economici   e
indennita'  economiche  per  malattia  per  periodi  successivi  alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
  3. Nel caso in cui il lavoratore a  tempo  determinato  nei  dodici
mesi  immediatamente  precedenti  non  possa   far   valere   periodi
lavorativi superiori a trenta  giorni,  il  trattamento  economico  e
l'indennita' economica di  malattia  sono  concessi  per  un  periodo
massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal  caso  l'indennita'
economica di malattia e' corrisposta, previa comunicazione del datore
di lavoro,  direttamente  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale. 
  4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa  ai
fini del limite massimo delle giornate indennizzabili. 
  5.  Il  datore  di  lavoro  non  puo'  corrispondere   l'indennita'
economica di malattia per un numero di giornate  superiore  a  quelle
effettuate  dal  lavoratore  a   tempo   determinato   alle   proprie
dipendenze. Le indennita' relative ad un maggior numero  di  giornate
indennizzabili   sono   corrisposte   al   lavoratore    direttamente
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  6. I lavoratori agricoli a  tempo  determinato  iscritti  o  aventi
diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui  all'articolo
7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.  7,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.  83,  hanno  diritto,  a
condizione che risultino  iscritti  nei  predetti  elenchi  nell'anno
precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle  prestazioni
di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a
quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In
ogni caso il periodo indennizzabile non puo'  eccedere  i  limiti  di
durata massima prevista in materia. 
  7. Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si  applicano  ai
marittimi assistiti ai sensi del  regio  decreto-legge  23  settembre
1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge  24  aprile
1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
non si applicano ai lavoratori dello spettacolo  assistiti  ai  sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  16  luglio
1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  8. Ai fini  del  presente  articolo  i  periodi  di  godimento  del
trattamento  di  cassa  integrazione   guadagni   e   di   astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai
periodi di lavoro. 
  9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei  lavoratori,  il
Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di  convenzione  di
cui all'articolo 8-bis del decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno  1981,  n.  331,
nei casi in cui gli schemi suddetti  non  siano  stati  elaborati  di
intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Entro i trenta giorni successivi  alla  data  di  pubblicazione
degli schemi di cui al comma che precede le unita'  sanitarie  locali
adottano le convenzioni di cui al comma che precede  e  predispongono
un servizio  idoneo  ad  assicurare  entro  lo  stesso  giorno  della
richiesta,  anche  se  domenicale  o  festivo,  in  fasce  orarie  di
reperibilita', il controllo dello stato di  malattia  dei  lavoratori
dipendenti per tale  causa  assentatisi  dal  lavoro  e  accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale non  medico,
nonche' un  servizio  per  visite  collegiali  presso  poliambulatori
pubblici per accertamenti specifici. 
  11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che  precede  nel
termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta
da parte del competente organo regionale. 
  12. Per l'effettuazione  delle  visite  mediche  di  controllo  dei
lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli
ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi  liste  speciali
formate  da   medici,   a   rapporto   di   impiego   con   pubbliche
amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai  quali  possono
fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638. (28) 
  12-bis. L'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  per  gli
accertamenti sanitari connessi alla sua attivita'  istituzionale,  e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
  13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della  sanita',  sentiti  la  Federazione
nazionale degli ordini dei medici e il consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono  stabilite  le
modalita' per la disciplina e l'attuazione dei  controlli  secondo  i
criteri di cui al comma  10  del  presente  articolo  ed  i  compensi
spettanti ai medici. ((Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
esenzioni dalla reperibilita' per i lavoratori subordinati dipendenti
dai datori di lavoro privati)). 
  14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla
visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal  diritto  a
qualsiasi trattamento economico per l'intero  periodo  sino  a  dieci
giorni e nella misura della meta' per  l'ulteriore  periodo,  esclusi
quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente  visita
di controllo. (15) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-26 gennaio 1988 n.  78  (in
G.U.  la  s.s.  3/2/1988  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  5,  quattordicesimo  comma,  del  d.l.  12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni  nella  legge  11
novembre 1983 n. 638, nella parte in  cui  non  prevede  una  seconda
visita medica di  controllo  prima  della  decadenza  dal  diritto  a
qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della  meta'
per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 4, comma  10-bis)
che "In  considerazione  dei  vincoli  di  bilancio  e  assunzionali,
nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS,  le  liste  speciali,
gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638,  sono  trasformate  in  liste  speciali  ad
esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici  inseriti  nelle
suddette liste  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto  e  che  risultavano  gia'  iscritti
nelle liste alla data del 31 dicembre 2007".