DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni sui  tempi  e  sulle  modalita'  di  applicazione  delle
                  disposizioni degli articoli 1 e 2 
 
  1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto,  in  via
di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri  per
la finanza pubblica: 
    a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo
statuto  vigente  della  CRI  riducendo  il  numero   delle   attuali
componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate  di  cui
all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5)  e  6),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n.  97,  secondo
criteri di semplificazione, omogeneita' ed efficienza e applicando le
risoluzioni e le linee guida  del  Movimento,  nonche'  le  direttive
internazionali  sulla  valorizzazione  del  contributo  dei  giovani,
approvate a Ginevra nel novembre 2011; 
    b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il Commissario predispone  e  trasmette  al  Ministro  della
salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei  successivi
10 giorni e' emanato dal Ministro. Il Commissario convoca  quindi  le
elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della  CRI,
che esercitano fino al 1º gennaio 2016 le competenze  attribuite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli
organi del corrispondente  livello  territoriale.  I  Presidenti  dei
Comitati  locali  sono  eletti  dai  soci  del  comitato  locale;   i
Presidenti dei  comitati  provinciali  sono  eletti  dai  soci  della
provincia.  I  presidenti  dei  comitati  locali   e   dei   comitati
provinciali eleggono il Presidente della regione di  riferimento.  In
ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale e' scelto tra
i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui  vi  e'
un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato  provinciale
assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  eletti  due
Presidenti provinciali e non si procede all'elezione  del  Presidente
regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui un candidato sia eletto per piu' cariche,  rimane  in
carica per quella relativa alla maggiore  dimensione  territoriale  e
decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo
coloro che non avevano  il  requisito  di  socio  della  Croce  Rossa
italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi  livelli  della
CRI; 
    c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  si  svolge   l'Assemblea   straordinaria,   convocata   dal
Commissario,  costituita  esclusivamente  dai  Presidenti  regionali,
provinciali e locali che vengono eletti ai  sensi  della  lettera  b)
entro e non  oltre  il  termine  di  90  giorni  ivi  previsto.  Tale
Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale
e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente  nazionale  e
Vice Presidenti, che durano  in  carica  fino  al  1º  gennaio  2016,
esercitando le competenze attribuite dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005  al  presidente,  al  consiglio
direttivo e all'Assemblea nazionale  della  CRI;  i  Vice  presidenti
agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e  passivo  e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento e' vigente
fino alla data di elezione del Presidente  nazionale  e  cessa  dalla
predetta data. 
  2. Il Presidente nazionale e i Vice  Presidenti  predispongono  una
proposta   di   atto   costitutivo   e   di    statuto    provvisorio
dell'Associazione, che si ispira ai principi del  Movimento,  nonche'
ai criteri direttivi della volontarieta',  dell'elettivita'  e  della
rinnovabilita' delle cariche, della riduzione a non piu' di  tre  dei
livelli organizzativi con capacita' di spesa e dell'adozione di  atti
negoziali, dello snellimento degli  organi  esecutivi,  dell'adeguata
rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta e' sottoposta  ad
un'ulteriore  Assemblea  straordinaria  costituita,  oltre  che   dal
Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali,
provinciali  e  locali  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  il  cui
funzionamento e' disciplinato dal Presidente  nazionale  e  dai  Vice
Presidenti. La predetta  Assemblea  e'  convocata  e  presieduta  dal
Presidente nazionale ed elegge anche i membri  del  comitato  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto  costitutivo
sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data  di
elezione del Presidente nazionale. L'associazione e'  costituita  una
volta approvati  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  e  acquista  la
personalita' giuridica, in deroga al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361,  il  1º  gennaio  2016,  previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
  3. Il Commissario della CRI ovvero  il  Presidente  nazionale  sono
autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti  da  raccolte
fondi  finalizzate,  nonche'  escluse  le  risorse  provenienti   dal
Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, 2012,  2013,  2014  e
2015 e destinate ai Corpi Ausiliari  delle  Forze  Armate,  la  quota
vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato
centrale che del consolidato alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche  a  carico
dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto  consuntivo
consolidato approvato, a quello che sara' approvato per il  2012,  il
2013, il 2014 e il 2015 e per le esigenze del bilancio di  previsione
2013, 2014 e 2015, ((e  per  l'anno  2016  con  riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,)) nonche' ad  utilizzare  beni
immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  a
garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare  carenze
di liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili. 
  4. A far data dal 1º gennaio 2016 l'Associazione subentra in  tutte
le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono
trasferiti  i  beni  mobili  e  le  risorse   strumentali   necessari
all'erogazione dei  servizi  in  convenzione,  salvo  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro  della  salute,  con
proprio decreto, su proposta del  Presidente  nazionale,  sulla  base
degli statuti  provvisori  approvati  per  l'Ente  e  l'Associazione,
determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui  succede
l'Associazione dal 1º gennaio 2016. Il  Presidente  nazionale,  sulla
base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente  al
1º gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e
l'Associazione, predispone lo schema  di  fabbisogno  quantitativo  e
qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre,
sentite  le  Organizzazioni  sindacali,  un  piano  di  utilizzazione
provvisorio del personale, sia a  tempo  indeterminato  che  a  tempo
determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione.