DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
(Disposizioni in materia fallimentare, civile  e  processuale  civile
nonche' in materia di libere professioni,  di  cartolarizzazione  dei
                   crediti e relative alla CONSOB) 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 67 e' sostituito dal  seguente:  "Art.  67.  (Atti  a
titolo oneroso, pagamenti,  garanzie)  .  Sono  revocati,  salvo  che
l'altra parte provi che  non  conosceva  lo  stato  d'insolvenza  del
debitore: 
  1) gli atti a titolo  oneroso  compiuti  nell'anno  anteriore  alla
dichiarazione di fallimento, in cui  le  prestazioni  eseguite  o  le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un  quarto  cio'
che a lui e' stato dato o promesso; 
  2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili  non
effettuati con danaro o con altri  mezzi  normali  di  pagamento,  se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 
  3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie  costituiti
nell'anno anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento  per  debiti
preesistenti non scaduti; 
  4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o  volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di  fallimento
per debiti scaduti. 
  Sono altresi' revocati, se il  curatore  prova  che  l'altra  parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti  di  debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi
di  un  diritto  di  prelazione   per   debiti,   anche   di   terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro  sei  mesi  anteriori  alla
dichiarazione di fallimento. 
  Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
  a)  i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati   nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
  b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non
abbiano ridotto  in  maniera  consistente  e  durevole  l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca; 
  c)  le  vendite  a  giusto  prezzo  d'immobili  ad  uso  abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente  o  di
suoi parenti e affini entro il terzo grado; 
  d) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  concesse  su  beni  del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione
finanziaria  e  la  cui  ragionevolezza  sia   attestata   ai   sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; 
  e) gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in
esecuzione   del    concordato    preventivo,    dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato  ai  sensi  dell'articolo
182-bis; 
  f)  i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di   lavoro
effettuate  da  dipendenti  ed   altri   collaboratori,   anche   non
subordinati, del fallito; 
  g) i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  alla
scadenza  per  ottenere  la  prestazione   di   servizi   strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione,  alle  operazioni  di  credito  su  pegno  e  di   credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."; 
  b) l'articolo 70 , e' sostituito dal seguente: "Art.  70.  (Effetti
della revocazione) . La revocatoria dei  pagamenti  avvenuti  tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione  multilaterale
o dalle societa' previste dall'articolo 1  della  legge  23  novembre
1939, n. 1966, si  esercita  e  produce  effetti  nei  confronti  del
destinatario della prestazione. 
  Colui che, per effetto della  revoca  prevista  dalle  disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito. 
  Qualora la revoca abbia  ad  oggetto  atti  estintivi  di  rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve  restituire  una  somma  pari
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue  pretese,
nel periodo per  il  quale  e'  provata  la  conoscenza  dello  stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e'  aperto  il  concorso.  Resta  salvo  il  diritto  del   convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto
restituito."; 
  c) nella rubrica del Titolo III, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e degli accordi di ristrutturazione"; 
  d)  l'articolo  160  e'  sostituito  dal   seguente:   "Art.   160.
(Condizioni per l'ammissione alla procedura) . L'imprenditore che  si
trova in stato di crisi puo'  proporre  ai  creditori  un  concordato
preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere: 
  a) la ristrutturazione dei debiti e la  soddisfazione  dei  crediti
attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante  cessione  dei   beni,
accollo,   o   altre   operazioni   straordinarie,    ivi    compresa
l'attribuzione  ai  creditori,   nonche'   a   societa'   da   questi
partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche
convertibili in azioni, o altri  strumenti  finanziari  e  titoli  di
debito; 
  b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese  interessate  dalla
proposta di concordato ad  un  assuntore;  possono  costituirsi  come
assuntori anche i creditori o societa' da  questi  partecipate  o  da
costituire nel corso della procedura, le  azioni  delle  quali  siano
destinate  ad  essere  attribuite  ai  creditori  per   effetto   del
concordato; 
  c) la  suddivisione  dei  creditori  in  classi  secondo  posizione
giuridica e interessi economici omogenei; 
  d) trattamenti differenziati tra creditori  appartenenti  a  classi
diverse."; 
  e) l'articolo 161 e' sostituito dal seguente: "Art.  161.  (Domanda
di concordato) .  La  domanda  per  l'ammissione  alla  procedura  di
concordato preventivo  e'  proposta  con  ricorso,  sottoscritto  dal
debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria  sede
principale;  il  trasferimento  della  stessa  intervenuto  nell'anno
antecedente  al  deposito  del  ricorso  non  rileva  ai  fini  della
individuazione della competenza. 
  Il debitore deve presentare con il ricorso: 
  a)  una  aggiornata  relazione   sulla   situazione   patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa; 
  b) uno stato analitico ed estimativo  delle  attivita'  e  l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti  e
delle cause di prelazione; 
  c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su  beni  di
proprieta' o in possesso del debitore; 
  d) il valore dei beni e i  creditori  particolari  degli  eventuali
soci illimitatamente responsabili. 
  Il piano e la documentazione di  cui  ai  commi  precedenti  devono
essere accompagnati dalla  relazione  di  un  professionista  di  cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati  aziendali  e  la
fattibilita' del piano medesimo. 
  Per la societa' la domanda deve essere approvata e  sottoscritta  a
norma dell'articolo 152."; 
  f)  l'articolo  163  e'  sostituito  dal   seguente:   "Art.   163.
(Ammissione alla procedura) . Il tribunale, verificata la completezza
e la regolarita' della documentazione, con  decreto  non  soggetto  a
reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; 
  ove siano  previste  diverse  classi  di  creditori,  il  tribunale
provvede  analogamente  previa  valutazione  della  correttezza   dei
criteri di formazione delle diverse classi. 
  Con il provvedimento di cui al primo comma , il tribunale: 
  1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
  2) ordina la convocazione dei creditori  non  oltre  trenta  giorni
dalla  data  del  provvedimento  e  stabilisce  il  termine  per   la
comunicazione di questo ai creditori; 
  3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli
articoli 28 e 29; 
  4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni  entro  il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria  del  tribunale
la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 
  Qualora non sia eseguito il  deposito  prescritto,  il  commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma."; 
  g)  l'articolo  177  ,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  177.
(Maggioranza per l'approvazione del concordato) . 
  Il concordato e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei
creditori che rappresentino la maggioranza  dei  crediti  ammessi  al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori,  il  concordato
e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei  creditori  che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima. 
  Il tribunale, riscontrata in ogni caso la  maggioranza  di  cui  al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il  dissenso  di
una o piu' classi di creditori, se la  maggioranza  delle  classi  ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano  risultare  soddisfatti
dal concordato in misura  non  inferiore  rispetto  alle  alternative
concretamente praticabili. 
  I creditori muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca,  ancorche'  la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non  rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia  puo'  essere  anche  parziale,
purche' non  inferiore  alla  terza  parte  dell'intero  credito  fra
capitale ed accessori. 
  Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la  parte  del  credito  non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari;  la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
  Sono esclusi dal voto e dal computo delle  maggioranze  il  coniuge
del debitore, i suoi  parenti  e  affini  fino  al  quarto  grado,  i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno  prima
della proposta di concordato."; 
  h)  l'articolo  180  ,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  180.
(Approvazione  del  concordato  e  giudizio  di  omologazione)  .  Il
tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione
del debitore e del commissario giudiziale. 
  Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del  tribunale,
e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale  e  agli
eventuali creditori dissenzienti. 
  Il debitore, il commissario  giudiziale,  gli  eventuali  creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno  dieci
giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  memoria  difensiva
contenente le  eccezioni  processuali  e  di  merito  non  rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti.  Nel  medesimo  termine  il  commissario  giudiziale   deve
depositare il proprio motivato parere. 
  Il  tribunale,  nel  contraddittorio  delle  parti,  assume   anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie,  eventualmente
delegando  uno  dei  componenti  del  collegio   per   l'espletamento
dell'istruttoria. 
  Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato.  Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,  riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo  177,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso  di  una  o  piu'
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha  approvato  la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura  non  inferiore  rispetto  alle  alternative  concretamente
praticabili. 
  Il decreto e' comunicato al debitore e al  commissario  giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso
a norma dell'articolo 17. 
  Le  somme  spettanti  ai  creditori  contestati,   condizionali   o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti  dal  tribunale,  che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo."; 
  i)  l'articolo  181  ,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  181.
(Chiusura della procedura) La procedura di concordato  preventivo  si
chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. 
  L'omologazione deve intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo'
essere prorogato  per  una  sola  volta  dal  tribunale  di  sessanta
giorni."; 
  l) dopo l'articolo 182 e'  inserito  il  seguente:  "Art.  182-bis.
(Accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti)  .  Il   debitore   puo'
depositare,  con  la  dichiarazione  e  la  documentazione   di   cui
all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato
con i creditori rappresentanti  almeno  il  sessanta  per  cento  dei
crediti,  unitamente  ad  una  relazione  redatta   da   un   esperto
sull'attuabilita' dell'accordo stesso,  con  particolare  riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei  creditori
estranei. 
  L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori  ed
ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione. 
  Il tribunale, decise le opposizioni,  procede  all'omologazione  in
camera di consiglio con decreto motivato. 
  Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte  di  appello  ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 
  L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.". 
  2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano  alle
azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e),  f),  g),
h)  ed  i)  si  applicano  altresi'  ai  procedimenti  di  concordato
preventivo pendenti e non ancora omologati alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Al codice  di  procedura  civile,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 133 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "L'avviso di cui al secondo comma puo' essere  effettuato  a  mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della  normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo  di  posta  elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler
ricevere l'avviso"; 
  b) all'articolo 134 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "L'avviso di cui al secondo comma puo' essere  effettuato  a  mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della  normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo  di  posta  elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler
ricevere l'avviso"; 
  b-bis) all'articolo 164,  ultimo  comma,  la  parola:  "ultimo"  e'
sostituita dalla seguente: "secondo"; 
  b-ter)  all'articolo  167,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "le
eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti:  "e  le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" 
  c) all'articolo 176, secondo comma, , sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "anche  a  mezzo  telefax  o  a  mezzo  di   posta
elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici e teletrasmessi A tal fine il difensore  indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o  l'indirizzo  di
posta  elettronica  presso  cui  dichiara  di  volere   ricevere   la
comunicazione"; 
  c-bis) l'articolo 180 e' sostituito  dal  seguente:  "Art.  180.  -
(Forma di trattazione). - La trattazione della causa e' orale.  Della
trattazione della causa si redige processo verbale"; 
  c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 183. - (Prima comparizione delle parti  e  trattazione  della
causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e
la  trattazione  il  giudice   istruttore   verifica   d'ufficio   la
regolarita'  del  contraddittorio  e,  quando  occorre,  pronuncia  i
provvedimenti   previsti   dall'articolo    102,    secondo    comma,
dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo  167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo  291,  primo
comma. 
  Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il  giudice
fissa una nuova udienza di trattazione. 
  Il giudice istruttore fissa altresi'  una  nuova  udienza  se  deve
procedersi a norma dell'articolo 185. 
  Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente  fissata
ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla  base
dei fatti allegati, i chiarimenti necessari  e  indica  le  questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. 
  Nella stessa  udienza  l'attore  puo'  proporre  le  domande  e  le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o  delle
eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi'  chiedere  di  essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli  106  e  269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese  del  convenuto.  Le
parti possono precisare e modificare le domande, le  eccezioni  e  le
conclusioni gia' formulate. 
  Se richiesto, il giudice concede  alle  parti  i  seguenti  termini
perentori: 
  1) nn termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande,  delle
eccezioni e delle conclusioni gia' proposte; 
  2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande
ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte,  per  proporre  le
eccezioni che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle  eccezioni
medesime  e  per  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  e  produzioni
documentali; 
  3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni  di
prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187,  il  giudice
provvede  sulle  richieste  istruttorie  fissando  l'udienza  di  cui
all'articolo  184  per  l'assunzione  dei  mezzi  di  prova  ritenuti
ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori
udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. 
  Nel caso in cui vengano  disposti  d'ufficio  mezzi  di  prova  con
l'ordinanza di cui al settimo comma,  ciascuna  parte  puo'  dedurre,
entro un termine perentorio assegnato dal  giudice  con  la  medesima
ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione  ai
primi nonche' depositare memoria di  replica  nell'ulteriore  termine
perentorio  parimenti  assegnato  dal  giudice,  che  si  riserva  di
provvedere ai sensi del settimo comma. 
  Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in  ogni  caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il  libero  interrogatorio  delle
parti;  all'interrogatorio  disposto  dal   giudice   istruttore   si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma. 
  L'ordinanza di cui al  settimo  comma  e'  comunicata  a  cura  del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a  mezzo
telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli
atti difensivi, nonche' a mezzo di posta  elettronica,  nel  rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile  il  numero  di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara  di  voler
ricevere gli atti. 
  184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova).  -  Nell'udienza
fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183,
il giudice istruttore  procede  all'assunzione  dei  mezzi  di  prova
ammessi. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263. 
  C-quater) all'articolo 185, al primo comma e' premesso il seguente: 
  "ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa  la  comparizione  delle  medesime  al  fine  di   interrogarle
liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha
altresi' facolta' di fissare  la  predetta  udienza  di  comparizione
personale  a  norma  dell'articolo  117.  Quando   e'   disposta   la
comparizione  personale,   le   parti   hanno   facolta'   di   farsi
rappresentare da un procuratore generale o  speciale  il  quale  deve
essere a conoscenza dei fatti della causa.  La  procura  deve  essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata  autenticata  e  deve
attribuire al procuratore il potere di  conciliare  o  transigere  la
controversia. Se la  procura  e'  conferita  con  scrittura  privata,
questa puo' essere autenticata anche dal difensore  della  parte.  La
mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della  causa
da parte del procuratore e'  valutata  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 116"; 
  c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma,  le  parole:  "di  cui
all'articolo  184"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 183, ottavo comma". 
  d) all'articolo 250 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata  dal  difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax  o  posta  elettronica
nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici e teletrasmessi. 
  Il difensore che  ha  spedito  l'atto  da  notificare  con  lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice  copia  dell'atto
inviato, attestandone la conformita'  all'originale,  e  l'avviso  di
ricevimento."; 
  e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 474. - (Titolo esecutivo). - L'esecuzione  forzata  non  puo'
avere luogo che in virtu' di  un  titolo  esecutivo  per  un  diritto
certo, liquido ed esigibile. 
  Sono titoli esecutivi: 
  1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la  legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 
  2)   le   scritture   private   autenticate,   relativamente   alle
obbligazioni di somme di  denaro  in  esse  contenute,  le  cambiali,
nonche' gli altri titoli di credito ai  quali  la  legge  attribuisce
espressamente la stessa efficacia; 
  3) gli atti ricevuti  da  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli, . 
  L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non  puo'  aver  luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui  ai  numeri  1)  e  3)  del
secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale,  ai
sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,  delle  scritture  private
autenticate di cui al numero 2) del secondo comma."; 
  2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non  superiore  a  5
euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"; 
  3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se esso" fino
a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse; 
  4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore
superiore a 25.000 euro,  e  di  beni  immobili,  lo  stesso  avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e  della  relazione  di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis  delle  disposizioni  di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno  quarantacinque  giorni  prima  del  termine  per  la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; 
  4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono  inserite
le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine  per  la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; 
  5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari
previste   nei   capi   seguenti,   il   pignoramento   consiste   in
un'ingiunzione  che  l'ufficiale  giudiziario  fa  al   debitore   di
astenersi da qualunque atto diretto a  sottrarre  alla  garanzia  del
credito   esattamente   indicato   i   beni   che   si   assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi. 
  Il  pignoramento  deve  altresi'  contenere  l'invito  rivolto   al
debitore  ad   effettuare   presso   la   cancelleria   del   giudice
dell'esecuzione  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione   di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice
competente per  l'esecuzione  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le  successive  notifiche  o  comunicazioni  a  lui
dirette  saranno  effettuate  presso  la  cancelleria  dello   stesso
giudice. 
  Il  pignoramento  deve  anche  contenere  l'avvertimento   che   il
debitore, ai sensi dell'articolo 495,  puo'  chiedere  di  sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto  al  creditore  pignorante   e   ai   creditori   intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle  spese,  oltre  che
delle spese di esecuzione, sempre che, a  pena  di  inammissibilita',
sia da lui depositata in  cancelleria,  prima  che  sia  disposta  la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552  e  569,  la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad  un  quinto
dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento  e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve  essere  data
prova documentale. 
  Quando  per  la  soddisfazione  del  creditore  procedente  i  beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti  ovvero  per  essi
appare manifesta  la  lunga  durata  della  liquidazione  l'ufficiale
giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori  beni  utilmente
pignorabili, i luoghi in cui si trovano  ovvero  le  generalita'  dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per  l'omessa  o
falsa dichiarazione. 
  Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo
stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal  momento
della dichiarazione, sono considerate pignorate  anche  agli  effetti
dell'articolo 388, terzo  comma,  del  codice  penale  e  l'ufficiale
giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano  per  gli
adempimenti di cui all'articolo 520  oppure,  quando  tale  luogo  e'
compreso  in  altro  circondario,   trasmette   copia   del   verbale
all'ufficiale  giudiziario  territorialmente  competente.   Se   sono
indicati crediti o cose mobili che  sono  in  possesso  di  terzi  il
pignoramento si considera perfezionato  nei  confronti  del  debitore
esecutato dal momento della  dichiarazione  e  questi  e'  costituito
custode della somma o della cosa  anche  agli  effetti  dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima  che  gli
sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il  pagamento
o restituisce il bene. Se sono indicati beni  immobili  il  creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. 
  Qualora, a seguito di intervento di altri creditori,  il  compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il  creditore  procedente  puo'
richiedere  all'ufficiale  giudiziario  di  procedere  ai  sensi  dei
precedenti  commi  ai  fini  dell'esercizio  delle  facolta'  di  cui
all'articolo 499, quarto comma. 
  In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della  ricerca  delle
cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non  individua
beni utilmente pignorabili oppure le cose e  i  crediti  pignorati  o
indicati  dal  debitore  appaiono  insufficienti  a   soddisfare   il
creditore procedente e i  creditori  intervenuti,  su  richiesta  del
creditore  procedente,  rivolge   richiesta   ai   soggetti   gestori
dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. 
  La richiesta,  eventualmente  riguardante  piu'  soggetti  nei  cui
confronti procedere a pignoramento, deve  indicare  distintamente  le
complete  generalita'  di  ciascuno,  nonche'  quelle  dei  creditori
istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta'  di  richiedere
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. 
  Se  il  debitore  e'  un   imprenditore   commerciale   l'ufficiale
giudiziario, negli stessi casi di  cui  al  settimo  comma  e  previa
istanza del creditore procedente,  con  spese  a  carico  di  questi,
invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute  le  scritture
contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero  un  notaio
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter  delle  disposizioni
per l'attuazione del presente  codice  per  il  loro  esame  al  fine
dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il  professionista
nominato puo' richiedere  informazioni  agli  uffici  finanziari  sul
luogo di tenuta  nonche'  sulle  modalita'  di  conservazione,  anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati  nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e  vi  accede  ovunque  si  trovi,
richiedendo quando occorre  l'assistenza  dell'ufficiale  giudiziario
territorialmente competente.  Il  professionista  trasmette  apposita
relazione con i risultati  della  verifica  al  creditore  istante  e
all'ufficiale giudiziario che  lo  ha  nominato,  che  provvede  alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano
cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese
dell'accesso  alle  scritture  contabili  e  della   relazione   sono
liquidate con provvedimento che costituisce titolo  esecutivo  contro
il debitore. 
  Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario  nel  compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo,  il  presidente  del
tribunale competente per l'esecuzione  puo'  concedere  al  creditore
l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma". 
  6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  6.1) al primo comma, le parole:  "In  qualsiasi  momento  anteriore
alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569"; 
  6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "diciotto mesi"; 
  7) l'articolo 499 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 499. - (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione  i
creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato  su
titolo  esecutivo,  nonche'  i  creditori   che,   al   momento   del
pignoramento, avevano  eseguito  un  sequestro.  sui  beni  pignorati
ovvero avevano un  diritto  di  pegno  o  un  diritto  di  prelazione
risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di  un  credito
di somma di  denaro  risultante  dalle  scritture  contabili  di  cui
all'articolo 2214 del codice civile. 
  Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in
cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi  degli  articoli
530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del
titolo di esso, la domanda per partecipare alla  distribuzione  della
somma ricavata e la dichiarazione  di  residenza  o  la  elezione  di
domicilio nel comune  in  cui  ha  sede  il  giudice  competente  per
l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un  credito  di  somma  di
denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma,  al  ricorso
deve  essere  allegato,  a  pena  di   inammissibilita',   l'estratto
autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma  delle
vigenti disposizioni. 
  Il   creditore   privo   di   titolo   esecutivo   che   interviene
nell'esecuzione deve notificare al debitore,  entro  i  dieci  giorni
successivi  al   deposito,   copia   del   ricorso,   nonche'   copia
dell'estratto   autentico   notarile   attestante   il   credito   se
l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. 
  Ai  creditori   chirografari,   intervenuti   tempestivamente,   il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto  notificato  o
all'udienza  in  cui  e'  disposta  la  vendita   o   l'assegnazione,
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente  pignorabili,  e  di
invitarli ad estendere il pignoramento  se  sono  forniti  di  titolo
esecutivo o,  altrimenti,  ad  anticipare  le  spese  necessarie  per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza  giusto  motivo,  non
estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo
entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto
di essere loro preferito in sede di distribuzione. 
  Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione  ai
sensi degli articoli 530, 552  e  569  il  giudice  fissa,  altresi',
udienza di comparizione davanti a se' del debitore  e  dei  creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo,  disponendone  la  notifica  a
cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata
per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni. 
  All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare  quali  dei
crediti per i quali hanno avuto luogo  gli  interventi  egli  intenda
riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la
relativa  misura.  Se  il  debitore   non   compare,   si   intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi
in assenza di titolo esecutivo. In tutti  i  casi  il  riconoscimento
rileva  comunque  ai  soli  effetti  dell'esecuzione.   I   creditori
intervenuti i cui crediti  siano  stati  riconosciuti  da  parte  del
debitore partecipano alla  distribuzione  della  somma  ricavata  per
l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale  vi
sia stato riconoscimento parziale.  1  creditori  intervenuti  i  cui
crediti  siano  stati  viceversa  disconosciuti  dal  debitore  hanno
diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma,  all'accantonamento
delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza
e  dimostrino  di  avere  proposto,  nei  trenta  giorni   successivi
all'udienza di cui al presente comma, l'azione  necessaria  affinche'
essi possano munirsi del titolo esecutivo". 
  7-bis) L'articolo 500 e' sostituito  dal  seguente:  "Art.  500.  -
(Effetti dell'intervento). - L'intervento,  secondo  le  disposizioni
contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti,  da'  diritto  a
partecipare alla distribuzione della somma  ricavata,  a  partecipare
all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti" 
  8)  l'articolo  510  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  510.  -
(Distribuzione della somma ricavata). - Se vi e'  un  solo  creditore
pignorante   senza   intervento   di   altri   creditori,   ilgiudice
dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del  creditore
pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale,  interessi
e spese. 
  In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra  i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo alle cause legittime di prelazione e  previo  accantonamento
delle somme che  spetterebbero  ai  creditori  intervenuti  privi  di
titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto  o  in  parte
riconosciuti dal debitore. 
  L'accantonamento e' disposto dal  giudice  dell'esecuzione  per  il
tempo ritenuto necessario  affinche'  i  predetti  creditori  possano
munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di  tempo
non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su  istanza  di
una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione
davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei  creditori
intervenuti,  con  l'eccezione  di  coloro  che  siano   gia'   stati
integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti
per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche  prima
che sia decorso il termine fissato  se  vi  e'  istanza  di  uno  dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi
di titolo esecutivo. 
  Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione  di
cui al terzo comma ovvero dopo  che  sia  decorso  il  termine  nello
stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che  ha  subito
l'espropriazione".; 
  9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). -  Se,  in  sede  di
distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti  o  tra
creditore e debitore o terzo assoggettato  all'espropriazione,  circa
la sussistenza o l'ammontare  di  uno  o  piu'  crediti  o  circa  la
sussistenza di diritti di  prelazione,  il  giudice  dell'esecuzione,
sentite le parti e compiuti i necessari  accertamenti,  provvede  con
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui  all'articolo
617, secondo comma. 
  Il giudice puo', anche con  l'ordinanza  di  cui  al  primo  comma,
sospendere, in  tutto  o  in  parte,  la  distribuzione  della  somma
ricavata"; 
  10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525,
secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 
  "nell'articolo  525,   primo   comma"   e:   "nel   secondo   comma
dell'articolo 525"; 
  11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  11.1) il primo comma e' abrogato; 
  11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora il valore
dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi
20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver  luogo
non  oltre  la  data   di   presentazione   del   ricorso,   prevista
dall'articolo 529"; 
  12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma  e  del
terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma dell'articolo 525"; 
  13) l'articolo 527 e' abrogato; 
  14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I
creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di
cui all'articolo 525, ma prima del  provvedimento  di  distribuzione,
concorrono alla distribuzione della parte della  somma  ricavata  che
sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore  pignorante,  dei
creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza"; 
  15) all'articolo 530,  quinto  comma,  le  parole:  "terzo  comma",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 
  16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza  incanto
o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono
essere  affidate  all'istituto  vendite  giudiziarie,   ovvero,   con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato  nel  settore
di  competenza,  affinche'  proceda  alla  vendita  in  qualita'   di
commissionario. 
  Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il  giudice,  dopo
avere sentito, se  necessario,  uno  stimatore  dotato  di  specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del
bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale
fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere  eseguita,  e
puo' imporre al commissionario una cauzione"; 
  17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 534-bis.  -  (Delega  delle  operazioni  di  vendita).  -  Il
giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo',  sentiti
gli  interessati,  delegare  all'istituto  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 534,  ovvero  in  mancanza  a  un  notaio  avente  sede
preferibilmente  nel  circondario  o   a   un   avvocato   o   a   un
commercialista, iscritti nei relativi  elenchi  di  cui  all'articolo
179-ter delle disposizioni di  attuazione  del  presente  codice,  il
compimento delle operazioni  di  vendita  con  incanto  ovvero  senza
incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.  La  delega  e
gli  atti  conseguenti  sono  regolati  dalle  disposizioni  di   cui
all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le  previsioni  della
presente sezione"; 
  17-bis)  all'articolo  534-ter,  le  parole:  ".con  incanto"  sono
soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: "professionista"; 
  18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e
nei  limiti  dell'importo  del  credito  precettato  aumentato  della
meta'"; 
  18.2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi,  il  debitore
puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli  pignoramenti  a
norma dell'articolo 496 ovvero la  dichiarazione  di  inefficacia  di
taluno di essi;  il  giudice  dell'esecuzione,  convocate  le  parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza"; 
  19) all'articolo 557, secondo comma,  le  parole:  "cinque  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"; 
  20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  20.1) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Il  giudice  provvede  a  nominare  una  persona  diversa   quando
l'immobile non sia occupato dal debitore"; 
  20.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Il giudice provvede alla  sostituzione  del  custode  in  caso  di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. 
  Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il  debitore  e  salvo
che  per  la  particolare  natura  degli  stessi   ritenga   che   la
sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia
l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o  disposta  la  delega
delle relative operazioni, che  custode  dei  beni  medesimi  sia  la
persona incaricata delle dette operazioni  o  l'istituto  di  cui  al
primo comma dell'articolo 534. 
  Qualora  tale  istituto  non  sia  disponibile   o   debba   essere
sostituito, e' nominato custode altro soggetto. 
  I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati  con
ordinanza non impugnabile."; 
  21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Il  giudice  dell'esecuzione  dispone,   con   provvedimento   non
impugnabile,  la  liberazione  dell'immobile  pignorato,  quando  non
ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso,
o parte dello stesso, ovvero quando revoca la  detta  autorizzazione,
se concessa in precedenza, ovvero quando provvede  all'aggiudicazione
o all'assegnazione dell'immobile. 
  Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e'
eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia  del
decreto  di  trasferimento   nell'interesse   dell'aggiudicatario   o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. 
  Il giudice, con l'ordinanza di cui  al  terzo  comma  dell'articolo
569, stabilisce le modalita'  con  cui  il  custode  deve  adoperarsi
affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto  esaminino
i  beni  in  vendita.  Il  custode  provvede  in  ogni  caso,  previa
autorizzazione del  giudice  dell'esecuzione,  all'amministrazione  e
alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni  previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'" 
  22) l'articolo 563 e' abrogato; 
  23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 564. - (Facolta' dei creditori intervenuti).  -  I  creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata  per  l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile  pignorato
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti"; 
  24) agli  articoli  561,  secondo  comma,  565  e  566  le  parole:
"nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite  dalle  seguenti:
"nell'articolo 564"; 
  25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 567. - (Istanza di vendita). -  Decorso  il  termine  di  cui
all'articolo 501, il creditore  pignorante  e  ognuno  dei  creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono  chiedere  la  vendita
dell'immobile pignorato. 
  Il  creditore  che  richiede  la  vendita  deve  provvedere,  entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare  allo  stesso
l'estratto del catasto , nonche' i  certificati  delle  iscrizioni  e
trascrizioni relative all'immobile  pignorato  effettuate  nei  venti
anni   anteriori   alla   trascrizione   del    pignoramento;    tale
documentazione puo' essere  sostituita  da  un  certificato  notarile
attestante le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei  registri
immobiliari. 
  Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato  una  sola
volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi  e
per una durata non  superiore  ad  ulteriori  centoventi  giorni.  Un
termine di centoventi giorni e' inoltre assegnato  al  creditore  dal
giudice, quando lo stesso ritiene che  la  documentazione  da  questi
depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta  o
non e' concessa, oppure se la documentazione  non  e'  integrata  nel
termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,
il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata
depositata la prescritta documentazione. 
  L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza,  sentite  le  parti.  Il
giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione
del pignoramento.  Si  applica  l'articolo  562,  secondo  comma.  Il
giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se  non
vi sono altri beni pignorati"; 
  26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 569. - (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).  -
A  seguito  dell'istanza  di  cui   all'articolo   567   il   giudice
dell'esecuzione,   entro   trenta   giorni   dal    deposito    della
documentazione di cui al  secondo  comma  dell'articolo  567,  nomina
l'esperto convocandolo davanti a se' per  prestare  il  giuramento  e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori  di
cui all'articolo 498 che non  siano  intervenuti.  Tra  la  data  del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non  possono  decorrere
piu' di centoventi giorni. 
  All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e  le
modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza,  le
opposizioni agli atti  esecutivi,  se  non  sono  gia'  decadute  dal
diritto di proporle. 
  Se non vi sono opposizioni o se su di esse si  raggiunge  l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con  ordinanza  la  vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 571. Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve  essere  prestata  la  cauzione,
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza  per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di  cui
all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per  il  caso
in cui  non  siano  proposte  offerte  d'acquisto  entro  il  termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci  ai
sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si  verifichi  una
delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per
il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo  per
qualsiasi altra ragione. 
  Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi
il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. 
  Con la medesima ordinanza il giudice  fissa  il  termine  entro  il
quale essa deve essere  notificata,  a  cura  del  creditore  che  ha
chiesto la vendita o di un altro autorizzato,  ai  creditori  di  cui
all'articolo 498 che non sono comparsi"; 
  26-bis) all'articolo 570, le parole: "e  del  valore  dell'immobile
determinato  a  norma  dell'articolo  568"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  ",  del   valore   dell'immobile   determinato   a   norma
dell'articolo 568, del sito  Internet  sul  quale  e'  pubblicata  la
relativa relazione di stima, del nome e del recapito  telefonico  del
custode nominato in sostituzione del debitore"; 
  27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 571. - (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e'
ammesso   a   offrire   per   l'acquisto   dell'immobile    pignorato
personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  legale  anche  a   norma
dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente  deve  presentare  nella
cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione  del  prezzo,  del
tempo  e  modo  del  pagamento  e  ogni  altro  elemento  utile  alla
valutazione dell'offerta. . 
  L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo  comma,  se  e'  inferiore  al  prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o  se  l'offerente  non  presta
cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza  di  vendita,  in
misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 
  L'offerta e' irrevocabile, salvo che: 
  1)  NUMERO  ABROGATO  DALLA  L.  28  DICEMBRE  2005,  N.  263  COME
MODIFICATA DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52; 573; 
  2) il giudice ordini l'incanto; 
  3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed  essa
non sia stata accolta. 
  L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno  della
quale sono annotati, a  cura  del  cancelliere  ricevente,  il  nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o  del  professionista  delegato  ai
sensi dell'articolo  591-bis  e  la  data  dell'udienza  fissata  per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da  versare
mediante assegno circolare, lo  stesso  deve  essere  inserito  nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza  fissata  per  l'esame  delle
offerte alla presenza degli offerenti. 
  Art. 572. - (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione  sente  le  parti  e   i   creditori   iscritti   non
intervenuti. 
  Se l'offerta e' superiore al  valore  dell'immobile  determinato  a
norma dell'articolo  568,  aumentato  di  un  quinto,  la  stessa  e'
senz'altro accolta. 
  Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice  non  puo'  far
luogo alla vendita se vi e' il  dissenso  del  creditore  procedente,
ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore
vendita con il sistema  dell'incanto.  In  tali  casi  lo  stesso  ha
senz'altro  luogo  alle  condizioni  e  con  i  termini  fissati  con
l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. 
  Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. 
  Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il
giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara  sull'offerta
piu' alta. 
  Se la gara non puo' avere luogo  per  mancanza  di  adesioni  degli
offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del  maggiore
offerente oppure ordinare l'incanto"; 
  28) l'articolo 575 e' abrogato; 
  29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5) l'ammontare della cauzione in misura non  superiore  al  decimo
del prezzo base d'asta e il termine entro  il  quale  tale  ammontare
deve essere prestato dagli offerenti"; 
  30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  580.  -  (Prestazione  della  cauzione).   -   Per   offrire
all'incanto  e'  necessario  avere  prestato  la  cauzione  a   norma
dell'ordinanza di cui all'articolo 576. 
  Se  l'offerente  non  diviene  aggiudicatario,   la   cauzione   e'
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di  procuratore  speciale,  senza  documentato  e  giustificato
motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura  dei
nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come  somma
rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione"; 
  31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 584.  -  (Offerte  dopo  l'incanto).  -  Avvenuto  l'incanto,
possono ancora essere fatte offerte  di  acquisto  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci  se  il  prezzo
offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. 
  Le offerte di cui al primo comma  si  fanno  mediante  deposito  in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571,  prestando  cauzione
per una  somma  pari  al  doppio  della  cauzione  versata  ai  sensi
dell'articolo 580. 
  Il giudice, verificata la  regolarita'  delle  offerte,  indice  la
gara,  della  quale  il  cancelliere  da'  pubblico  avviso  a  norma
dell'articolo 570 e  comunicazione  all'aggiudicatario,  fissando  il
termine perentorio entro il  quale  possono  essere  fatte  ulteriori
offerte a norma del secondo comma. 
  Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti  in  aumento  di
cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche  gli  offerenti  al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. 
  Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a
norma del terzo comma, l'aggiudicazione  diventa  definitiva,  ed  il
giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al  primo  comma  ,
salvo che ricorra un documentato e giustificato  motivo,  la  perdita
della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti
gli effetti dall'esecuzione. 
  Art. 585.  -  (Versamento  del  prezzo).  -  L'aggiudicatario  deve
versare il prezzo nel termine e nel modo fissati  dall'ordinanza  che
dispone la  vendita  a  norma  dell'articolo  576,  e  consegnare  al
cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. 
  Se l'immobile e' stato aggiudicato  a  un  creditore  ipotecario  o
l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad  assumersi   un   debito
garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo'  limitare,  con
suo decreto, il versamento alla parte del prezzo  occorrente  per  le
spese e per la  soddisfazione  degli  altri  creditori  che  potranno
risultare capienti. 
  Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a  seguito  di
contratto di finanziamento che preveda il  versamento  diretto  delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia  ipotecaria  di
primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto  di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il  conservatore  dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se
non  unitamente  all'iscrizione  dell'ipoteca  concessa  dalla  parte
finanziata"; 
  32) all'articolo 586, al primo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Il  giudice  con  il  decreto  ordina  anche  la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle  iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento"; 
  33) gli articoli  588,  589,  590,  591,  591-bis  e  591-ter  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 588. -  (Termine  per  l'istanza  di  assegnazione).  -  Ogni
creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto,
puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per
il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di
offerte. 
  Art. 589. - (Istanza di assegnazione). - L'istanza di  assegnazione
deve contenere l'offerta di pagamento di una somma  non  inferiore  a
quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo  determinato  a  norma
dell'articolo 568. 
  Fermo quanto previsto  al  primo  comma,  se  nella  procedura  non
risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e  se
non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo'
presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra
il suo credito in linea capitale e il  prezzo  che  intende  offrire,
oltre le spese. 
  Art. 590. -  (Provvedimento  di  assegnazione).  -  Se  la  vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice provvede su  di  esse  fissando  il  termine
entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. 
  Avvenuto  il  versamento,  il  giudice  pronuncia  il  decreto   di
trasferimento a norma dell'articolo 586. 
  Art. 591. - (Provvedimento  di  amministrazione  giudiziaria  o  di
nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se  decide
di   non   accoglierle,   il    giudice    dell'esecuzione    dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e  seguenti,
oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo  576  perche'
si proceda a nuovo incanto. 
  Il giudice puo' altresi' stabilire diverse condizioni di vendita  e
diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un
quarto  a  quello  precedente.  Il  giudice,  se   stabilisce   nuove
condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo,  assegna  altresi'  un
nuovo termine non inferiore a sessanta  giorni,  e  non  superiore  a
novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571. 
  Si applica il terzo  comma,  secondo  periodo,  dell'articolo  569.
3-bis. 
  DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA 
  Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita).  -  Il  giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale  provvede  sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli
interessati, delegare ad un notaio avente  preferibilmente  sede  nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti  nei
relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter  delle  disposizioni  di
attuazione del presente codice, il  compimento  delle  operazioni  di
vendita secondo le modalita' indicate al  terzo  comma  del  medesimo
articolo 569. Con la medesima  ordinanza  il  giudice  stabilisce  il
termine per lo svolgimento delle operazioni  delegate,  le  modalita'
della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte  ai  sensi
dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle  offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. 
  Il professionista delegato provvede: 
  1)  alla  determinazione   del   valore   dell'immobile   a   norma
dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto  della  relazione
redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,
primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti  ai  sensi
dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione
del presente codice; 
  2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e,  ove  occorrenti,
dall'articolo 576, secondo comma; 
  3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli
ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 
  4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione  dell'immobile
a norma dell'articolo 581; 
  5) a ricevere o autenticare  la  dichiarazione  di  nomina  di  cui
all'articolo 583; 
  6) sulle offerte dopo l'incanto a norma  dell'articolo  584  e  sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585,  secondo
comma; 
  7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590; 
  8)  alla  fissazione  del  nuovo  incanto  e  del  termine  per  la
presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 
  9)  alla  fissazione  dell'ulteriore  incanto  nel  caso   previsto
dall'articolo 587; 
  10)   ad   autorizzare   l'assunzione   dei   debiti    da    parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 
  11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione
e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla  comunicazione
dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi  casi  previsti
per le comunicazioni  di  atti  volontari  di  trasferimento  nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto
di trasferimento pronunciato dal  giudice  dell'esecuzione  ai  sensi
dell'articolo 586; 
  12) alla formazione del  progetto  di  distribuzione  ed  alla  sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 
  13) ad ordinare alla banca o all'ufficio  postale  la  restituzione
delle cauzioni e di ogni altra somma  direttamente  versata  mediante
bonifico o deposito intestato  alla  procedura  dagli  offerenti  non
risultati aggiudicatari. La restituzione  ha  luogo  nelle  mani  del
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi  conti  da  cui
sono pervenute le somme accreditate. 
  Nell'avviso di cui all'articolo 570 e'  specificato  che  tutte  le
attivita', che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono  essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione,  o  dal
cancelliere  o  dal  giudice  dell'esecuzione,  sono   eseguite   dal
professionista  delegato  presso  il  suo  studio  ovvero  nel  luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si  applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione  del  presente
codice. 
  E professionista delegato  provvede  altresi'  alla  redazione  del
verbale  delle  operazioni  di  vendita,  che   deve   contenere   le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita' delle persone presenti, la  descrizione  delle  attivita'
svolte,  la   dichiarazione   dell'aggiudicazione   provvisoria   con
l'identificazione dell'aggiudicatario. 
  Il  verbale  e'  sottoscritto  esclusivamente  dal   professionista
delegato ed allo stesso nondeve essere allegata la  procura  speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma. 
  Se il prezzo non e' stato versato nel  termine,  il  professionista
delegato ne da' tempestivo  avviso  al  giudice,  trasmettendogli  il
fascicolo. 
  Avvenuto il versamento del prezzo con  le  modalita'  stabilite  ai
sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista
delegato predispone il decreto di  trasferimento  e  trasmette  senza
indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. 
  Al decreto, se  previsto  dalla  legge,  deve  essere  allegato  il
certificato   di   destinazione   urbanistica   dell'immobile   quale
risultante dal  fascicolo  processuale.  Il  professionista  delegato
provvede alla trasmissione del fascicolo al  giudice  dell'esecuzione
nel caso in cui non faccia  luogo  all'assegnazione  o  ad  ulteriori
incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il  decreto  previsto  nel
presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. 
  Le somme versate dall'aggiudicatario  sono  depositate  presso  una
banca o su un conto postale indicati dal giudice. 
  I provvedimenti  di  cui  all'articolo  586  restano  riservati  al
giudice dell'esecuzione in ogni  caso  di  delega  al  professionista
delle operazioni di vendita. 
  Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel
corso  delle  operazioni  di  vendita,  insorgono   difficolta',   il
professionista delegato puo' rivolgersi al  giudice  dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto. Le parti  e  gli  interessati  possono
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti
del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso  non  sospende  le  operazioni  di
vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,  disponga  la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617"; 
  34)   all'articolo   596,   primo   comma,    dopo    le    parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le  seguenti:  "o  il  professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis"; 
  35)  all'articolo  598,  dopo  le  parole:  "dell'esecuzione"  sono
inserite  le   seguenti:   "o   professionista   delegato   a   norma
dell'articolo 591-bis"; 
  36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal  seguente:
"Se la separazione in natura non e' chiesta o non  e'  possibile,  il
giudice dispone che si proceda alla  divisione  a  norma  del  codice
civile, salvo che ritenga probabile la vendita della  quota  indivisa
ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa,  determinato  a
norma dell'articolo 568"; 
  37) all'articolo 608, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
"L'esecuzione  inizia  con  la  notifica  dell'avviso  con  il  quale
l'ufficiale giudiziario  comunica  almeno  dieci  giorni  prima  alla
parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno  e  l'ora  in
cui procedera'"; 
  38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente: 
  "Art. 608-bis. - (Estinzione  dell'esecuzione  per  rinuncia  della
parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se
la parte istante, prima della consegna o del rilascio,  rinuncia  con
atto  da  notificarsi  alla  parte   esecutata   e   da   consegnarsi
all'ufficiale giudiziario procedente"; 
  39) all'articolo 611,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "giudice
dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma  degli  articoli
91 e seguenti"; 
  40) all'articolo 615, primo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi,  sospende  su
istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo"; 
  41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  41.1) al primo comma, le parole: "cinque  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "venti giorni"; 
  41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono  sostituite
dalle seguenti: "venti giorni"; 
  42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti: 
  "Art. 624. - (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se  e'
proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619,
il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi  motivi,  sospende,  su
istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 
  Contro l'ordinanza che  provvede  sull'istanza  di  sospensione  e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma. 
  Nei casi di sospensione del processo disposta ai  sensi  del  primo
comma e non reclamata, nonche'  disposta  o  confermata  in  sede  di
reclamo, il giudice che  ha  disposto  la  sospensione  dichiara  con
ordinanza  non  impugnabile  l'estinzione  del  pignoramento,  previa
eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti,
su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del  giudizio
di merito  sull'opposizione,  fermo  restando  in  tal  caso  il  suo
possibile  promovimento  da  parte   di   ogni   altro   interessato;
l'autorita' dell'ordinanza di estinzione  pronunciata  ai  sensi  del
presente comma non e' invocabile in un diverso processo. 
  La disposizione di  cui  al  terzo  comma  si  applica,  in  quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del  processo  disposta  ai
sensi degli articoli 618 e 618-bis. 
  Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il  giudice
dell'esecuzione, su istanza di tutti i  creditori  muniti  di  titolo
esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo  fino  a
ventiquattro mesi. L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni
prima della scadenza del termine per il  deposito  delle  offerte  di
acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo,
fino a quindici giorni prima dell'incanto. 
  Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci  giorni  successivi  al
deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo  comma
dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito  del
provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al  custode  e
pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione  di
stima. La sospensione e' disposta per una sola volta. L'ordinanza  e'
revocabile in qualsiasi  momento,  anche  su  richiesta  di  un  solo
creditore e sentito comunque il debitore. 
  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte  interessata
deve presentare istanza per la  fissazione  dell'udienza  in  cui  il
processo deve proseguire. 
  Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per  la  sospensione  puo'
essere presentata non oltre la fissazione della data di  asporto  dei
beni ovvero fino a dieci giorni prima della  data  della  vendita  se
questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e,
comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove
disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di  sospensione
non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. 
  43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole:  "e'  ammesso
reclamo" sono inserite le seguenti: "da  parte  del  debitore  o  del
creditore pignorante ovvero degli  altri  creditori  intervenuti  nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e". 
  43-bis)  all'articolo   631,   primo   comma,   dopo   le   parole:
"all'udienza" sono inserite  le  seguenti:  ",  fatta  eccezione  per
quella in cui ha luogo la vendita,"; 
  e-bis) al capo III del titolo I del  libro  IV  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole:  "in  arbitri"  sono
inserite le seguenti: "anche non rituali"; 
  2)   all'articolo   669-octies   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
  2.1) al primo comma, le parole:  "trenta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
  2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
  2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  e  al  primo  comma
dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi  ai  sensi  dell'articolo  700  e  agli  altri   provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di  merito,
previsti  dal  codice  civile  o  da  leggi  speciali,   nonche'   ai
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di  danno
temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito. 
  L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda
e' stata proposta in corso di causa. 
  L'autorita' del provvedimento cautelare non  e'  invocabile  in  un
diverso processo"; 
  3) all'articolo  669-decies,  il  primo  comma  e'  sostituito  dai
seguenti: 
  "Salvo che  sia  stato  proposto  reclamo  ai  sensi  dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore  della
causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare  con
ordinanza il provvedimento cautelare, anche se  emesso  anteriormente
alla causa, se si verificano mutamenti  nelle  circostanze  o  se  si
allegano  fatti  anteriori  di  cui  si   e'   acquisita   conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. 
  In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne
e' venuto a conoscenza. 
  Quando  il  giudizio  di  merito  non  sia  iniziato  o  sia  stato
dichiarato  estinto,  la  revoca  e  la  modifica  dell'ordinanza  di
accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice  che
ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si  e'  acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In  tale  caso
l'istante deve fornire la prova del momento in cui  ne  e'  venuto  a
conoscenza"; 
  4)  all'articolo   669-terdecies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Contro l'ordinanza con la quale e'  stato  concesso  o  negato  il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio  di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione
o dalla notificazione se anteriore"; 
  4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  "Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti   al   momento   della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio  del  contraddittorio,  nel   relativo   procedimento.   Il
tribunale  puo'  sempre  assumere  informazioni  e  acquisire   nuovi
documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice"; 
  5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  5.1) al primo comma e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'accertamento tecnico  e  l'ispezione  giudiziale,  se  ne  ricorre
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla  persona  dell'istante
e, se questa vi consente, sulla persona nei cui  confronti  l'istanza
e' proposta"; 
  5.2) dopo il primo comma e' inserito il  seguente:  "L'accertamento
tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche  valutazioni  in
ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica"; 
  6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente: 
  "Art. 696-bis. -  (Consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini  della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica,
in via preventiva, puo' essere richiesto  anche  al  di  fuori  delle
condizioni  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  696,  ai   fini
dell'accertamento  e  della  relativa  determinazione   dei   crediti
derivanti  dalla  mancata  o  inesatta  esecuzione  di   obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il  giudice  procede  a  norma  del
terzo comma del  medesimo  articolo  696.  Il  consulente,  prima  di
provvedere al deposito della  relazione,  tenta,  ove  possibile,  la
conciliazione delle parti. 
  Se le parti si sono conciliate, si  forma  processo  verbale  della
conciliazione. 
  Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale, ai fini dell'espropriazione  e  dell'esecuzione  in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
  Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro. 
  Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la
relazione depositata dal  consulente  sia  acquisita  agli  atti  del
successivo giudizio di merito. 
  Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili"; 
  7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in
quanto compatibili"; 
  7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e'  reclamabile  ai
sensi dell'articolo 669-terdecies. 
  Se richiesto da una delle parti, entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento  che
ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al
terzo comma,  il  giudice  fissa  dinanzi  a  se'  l'udienza  per  la
prosecuzione  del  giudizio  di   merito.   Si   applica   l'articolo
669-novies, terzo comma"; 
  8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia  domandata  al
giudice  competente  a  norma  dell'articolo  703,  il  quale  da'  i
provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna  delle  parti  puo'
proseguire il giudizio dinanzi al giudice  del  petitorio,  ai  sensi
dell'articolo 703"; 
  e-ter) al capo I del titolo II del libro IV, gli articoli 706, 707,
708 e 709 sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 706. - (Forma della domanda). -  La  domanda  di  separazione
personale si propone al tribunale  del  luogo  dell'ultima  residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui  il  coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso  che  deve  contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.  Qualora  il
coniuge convenuto sia residente all'estero, o  risulti  irreperibile,
la domanda si propone al  tribunale  del  luogo  di  residenza  o  di
domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero,
a qualunque tribunale della Repubblica. 
  Il  presidente,  nei  cinque  giorni  successivi  al  deposito   in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza  di  comparizione
dei coniugi davanti a se',  che  deve  essere  tenuta  entro  novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione  del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il  coniuge  convenuto
puo' depositare memoria difensiva e  documenti.  Al  ricorso  e  alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni  dei  redditi
presentate. 
  Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza  di  figli  legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 
  Art. 707. - (Comparizione  personale  delle  parti).  -  I  coniugi
debbono   comparire   personalmente   davanti   al   presidente   con
l'assistenza del difensore. 
  Se il ricorrente non si presenta o  rinuncia,  la  domanda  non  ha
effetto. 
  Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che  la  notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. 
  Art.  708.  -  (Tentativo  di  conciliazione  e  provvedimenti  del
presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire
i coniugi prima separatamente e  poi  congiuntamente,  tentandone  la
conciliazione. 
  Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere  il  processo
verbale della conciliazione. 
  Se la conciliazione non riesce,  il  presidente,  anche  d'ufficio,
sentiti i coniugi ed i rispettivi  difensori,  da'  con  ordinanza  i
provvedimenti   temporanei   e   urgenti   che    reputa    opportuni
nell'interesse  della  prole  e  dei  coniugi,  nomina   il   giudice
istruttore e fissa udienza di comparizione e  trattazione  davanti  a
questi. Nello stesso modo  il  presidente  provvede,  se  il  coniuge
convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. 
  Art.   709.   -   (Notificazione   dell'ordinanza   e    fissazione
dell'udienza).  -  L'ordinanza  con  la  quale  il  presidente  fissa
l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata
a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine  perentorio
stabilito  nell'ordinanza  stessa,  ed  e'  comunicata  al   pubblico
ministero. 
  Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la  stessa
deve  essere  notificata  al  convenuto  non   comparso,   e   quella
dell'udienza di comparizione  e  trattazione  devono  intercorrere  i
termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'. 
  Con  l'ordinanza  il  presidente  assegna   altresi'   termine   al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che
deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma,  numeri
2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per  la  costituzione  in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo  e  secondo  comma,
nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e  di  merito
che non siano rilevabili d'ufficio. 
  L'ordinanza deve  contenere  l'avvertimento  al  convenuto  che  la
costituzione oltre il suddetto termine implica le  decadenze  di  cui
all'articolo 167 e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito  non  rilevabili
d'ufficio. 
  I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti  dal  presidente  con
l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo  708  possono  essere
revocati o modificati dal giudice istruttore. 
  Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione  davanti  al
giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice  istruttore  si
applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  180  e  183,  commi
primo, secondo  e  dal  quarto  e  al  decimo.  Si  applica  altresi'
l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare  per  la
richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni
economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla
separazione.  Avverso  tale  sentenza  e'  ammesso  soltanto  appello
immediato che e' deciso in camera di consiglio." 
  3-bis. L'articolo 4 della  legge  1°  dicembre  1970,  n.  898,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. -  1.  La  domanda  per  ottenere  lo  scioglimento  o  la
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  si  propone   al
tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi  ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge  convenuto  ha  residenza  o
domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia  residente  all'estero  o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di  domicilio  del  ricorrente  e,  se  anche  questi  e'
residente all'estero, a  qualunque  tribunale  della  Repubblica.  La
domanda congiunta puo' essere proposta  al  tribunale  del  luogo  di
residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 
  2.  La  domanda  si  propone  con  ricorso,  che   deve   contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi  di  diritto  sui  quali  la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli  effetti
civili dello stesso e' fondata. 
  3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello
stato  civile  del  luogo  dove  il  matrimonio  fu  trascritto   per
l'annotazione in calce all'atto. 
  4.  Nel  ricorso  deve  essere  indicata  l'esistenza   dei   figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i  coniugi  durante  il
matrimonio. 
  5. Il presidente del tribunale, nei  cinque  giorni  successivi  al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la  data  di  comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del  ricorso  e
del decreto ed  il  termine  entro  cui  il  coniuge  convenuto  puo'
depositare memoria difensiva e documenti.  Il  presidente  nomina  un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace. 
  6. Al ricorso e alla  prima  memoria  difensiva  sono  allegate  le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 
  7. I coniugi devono comparire davanti al presidente  del  tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non  ha  effetto.  Se  non  si  presenta  il  coniuge  convenuto,  il
presidente  puo'  fissare  un  nuovo  giorno  per  la   comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso  e  del  decreto  gli  sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire  i
coniugi  prima  separatamente   poi   congiuntamente,   tentando   di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  presidente  fa  redigere
processo verbale della conciliazione. 
  8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi
e i rispettivi difensori nonche',  qualora  lo  ritenga  strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', i  figli  minori,
da', anche d'ufficio, con  ordinanza  i  provvedimenti  temporanei  e
urgenti che reputa  opportuni  nell'interesse  dei  coniugi  e  della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
e trattazione dinanzi a  questo.  Nello  stesso  modo  il  presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il  ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore. Si applica  l'articolo  189  delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
  9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra  la  data  entro  cui  la
stessa deve essere notificata al convenuto  non  comparso,  e  quella
dell'udienza di comparizione  e  trattazione  devono  intercorrere  i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice  di  procedura  civile
ridotti a meta'. 
  10. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  8,  il  presidente  assegna
altresi' termine al ricorrente per  il  deposito  in  cancelleria  di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui  all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per  la  costituzione  in  giudizio  ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,  dello  stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali  e  di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167  del  codice  di
procedura civile e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito  non  rilevabili
d'ufficio. 
  11. All'udienza davanti  al  giudice  istruttore  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,  commi  primo,  secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura  civile.  Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice. 
  12.  Nel  caso  in  cui  il  processo  debba  continuare   per   la
determinazione  dell'assegno,  il  tribunale  emette   sentenza   non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo  appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10. 
  13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva,  il  tribunale,
emettendo la sentenza che dispone  l'obbligo  della  somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin  dal
momento della domanda. 
  14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura  economica  la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. 
  15. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 
  16.  La  domanda  congiunta  dei  coniugi  di  scioglimento  o   di
cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  che  indichi  anche
compiutamente  le  condizioni  inerenti  alla  prole  e  ai  rapporti
economici,  e'  proposta  con  ricorso  al  tribunale  in  camera  di
consiglio. Il tribunale, sentiti i  coniugi,  verificata  l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza  delle  condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza.  Qualora  il  tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8". 
  3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 70-ter. - (Notificazione della comparsa di  risposta).  -  La
citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo
163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto  o  ai
convenuti, in caso  di  pluralita'  degli  stessi,  a  notificare  al
difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non
inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della  citazione,  ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine  indicato  ai  sensi  del
primo comma dell'articolo 163-bis del codice. 
  Se tutti i convenuti notificano la comparsa di  risposta  ai  sensi
del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5"; 
  a-bis) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente: "Art.  161-bis.
- (Rinvio della vendita  dopo  la  prestazione  della  cauzione).  Il
rinvio della vendita puo' essere disposto solo con  il  consenso  dei
creditori e degli offerenti che abbiano prestato  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571 e 580 del codice". 
  b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 169-bis. - (Determinazione dei  compensi  per  le  operazioni
delegate dal giudice  dell'esecuzione).  -  Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei  compensi  dovuti  ai
notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita
dei beni mobili iscritti nei pubblici registri"; 
  c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 169-ter. - (Elenco dei  professionisti  che  provvedono  alle
operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste  dall'articolo
179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli  avvocati  e
dei  commercialisti  disponibili  a  provvedere  alle  operazioni  di
vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri"; 
  c-bis) l'articolo 173 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 173-bis. - (Contenuto della  relazione  di  stima  e  compiti
dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare: 
  1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e  dei  dati
catastali; 
  2) una sommaria descrizione del bene; 
  3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base  al  quale  e'  occupato,  con  particolare
riferimento  alla  esistenza  di   contratti   registrati   in   data
antecedente al pignoramento; 
  4) l'esistenza di formalita', vincoli  o  oneri,  anche  di  natura
condominiale,  gravanti   sul   bene,   che   resteranno   a   carico
dell'acquirente,  ivi  compresi  i  vincoli  derivanti  da  contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria  dello  stesso  o  i  vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico; 
  5) l'esistenza di formalita', vincoli  e  oneri,  anche  di  natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno  non
opponibili all'acquirente; 
  6) la verifica della regolarita' edilizia e  urbanistica  del  bene
nonche' l'esistenza della dichiarazione di  agibilita'  dello  stesso
previa acquisizione o aggiornamento del certificato  di  destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa. 
  L'esperto, prima di ogni attivita', controlla  la  completezza  dei
documenti  di  cui  all'articolo  567,  secondo  comma,  del  codice,
segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. 
  L'esperto, terminata la relazione,  ne  invia  copia  ai  creditori
procedenti o intervenuti e al  debitore,  anche  se  non  costituito,
almeno quarantacinque giorni  prima  dell'udienza  fissata  ai  sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo  di  posta  ordinaria  o  posta
elettronica,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici e teletrasmessi. 
  Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche'
abbiano provveduto, almeno  quindici  giorni  prima,  ad  inviare  le
predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma;
in  tale  caso  l'esperto  interviene  all'udienza  per   rendere   i
chiarimenti. 
  Art. 173-ter. - (Pubblicita' degli avvisi tramite internet).  -  Il
Ministro della  giustizia  stabilisce  con  proprio  decreto  i  siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi di  cui  all'articolo
490 del codice e i criteri e le modalita' con  cui  gli  stessi  sono
formati e resi disponibili. 
  Art. 173-quater. - (Avviso delle operazioni di vendita da parte del
professionista  delegato).  -  L'avviso  di  cui   al   terzo   comma
dell'articolo 591-bis del codice deve contenere  l'indicazione  della
destinazione urbanistica del terreno risultante  dal  certificato  di
destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di
cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni; in caso di insufficienza  di  tali  notizie,  tale  da
determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1,  del  citato
testo unico, ovvero di cui  all'articolo  40,  secondo  comma,  della
citata  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  ne  va  fatta   menzione
nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra',  ricorrendone
i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui  all'articolo  46,
comma 5, del citato testo unico  e  di  cui  all'articolo  40,  sesto
comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47"; 
  Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalita' di  presentazione  delle
offerte d'acquisto). - H giudice, con l'ordinanza di vendita  di  cui
all'articolo 569, terzo comma,  del  codice,  puo'  disporre  che  la
presentazione delle offerte di acquisto ai  sensi  dell'articolo  571
del medesimo codice possa  avvenire  anche  mediante  l'accredito,  a
mezzo di bonifico o deposito su conto bancario  o  postale  intestato
alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo  del  prezzo
che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici  e   teletrasmessi,   di   una   dichiarazione
contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571. 
  L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque
giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere
proposte le offerte d'acquisto. 
  Quando l'offerta presentata con le modalita' di cui al primo  comma
e' accolta, il termine per il versamento del prezzo e di  ogni  altra
somma e' di novanta giorni. 
  e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con  decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,  il
Consiglio  nazionale  dell'ordine  degli  avvocati  e  il   Consiglio
nazionale dell'ordine dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a
notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni
immobili. 
  Il compenso dovuto  al  professionista  e'  liquidato  dal  giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione della parte  riguardante
le operazioni di vendita e le successive  che  sono  poste  a  carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di  liquidazione  del  compenso
costituisce titolo esecutivo. 
  Art. 179-ter. - (Elenco  dei  professionisti  che  provvedono  alle
operazioni di vendita). -  Il  Consiglio  notarile  distrettuale,  il
Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio  dell'ordine  dei
dottori commercialisti e esperti contabili comunicano  ogni  triennio
ai  presidenti  dei  tribunali  gli  elenchi,  distinti  per  ciascun
circondario,  rispettivamente  dei  notai,  degli  avvocati   e   dei
commercialisti disponibili a provvedere alle  operazioni  di  vendita
dei  beni  immobili.  Agli  elenchi  contenenti  l'indicazione  degli
avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili  sono
allegate le schede formate e sottoscritte da  ciascuno  dei  predetti
professionisti,  con  cui  sono  riferite  le  specifiche  esperienze
maturate  nello  svolgimento  di  procedure  esecutive  ordinarie   o
concorsuali. 
  Il   presidente   del   tribunale   forma   quindi   l'elenco   dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita  e
lo trasmette ai giudici  dell'esecuzione  unitamente  a  copia  delle
schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. 
  Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone
la cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu'  procedure
esecutive sia stata revocata la delega  in  conseguenza  del  mancato
rispetto  del  termine  e  delle  direttive  stabilite  dal   giudice
dell'esecuzione a  norma  dell'articolo  591-bis,  primo  comma,  del
codice. 
  I professionisti cancellati dall'elenco  a  seguito  di  revoca  di
delega non possono essere reinseriti nel  triennio  in  corso  e  nel
triennio successivo"; 
  f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  181.  -  (Disposizioni  sulla  divisione).  -   Il   giudice
dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione  del  bene
indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli  articoli
175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti. 
  Se  gli  interessati  non   sono   tutti   presenti,   il   giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di  cui  all'articolo  600,  secondo
comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la  comparizione
delle parti, concedendo termine alla  parte  piu'  diligente  fino  a
sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica dell'ordinanza". 
  3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1),
entrano in vigore il 1° marzo 2006. 
  3-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies),  e-bis)  ed  e-ter),
3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data  di
entrata in vigore. 
  3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da
2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed  f),
entrano in vigore  il  1°  marzo  2006  e  si  applicano  anche  alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando
tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa  ha  luogo  con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento  dei
creditori non  muniti  di  titolo  esecutivo  conserva  efficacia  se
avvenuto prima del 1° marzo 2006. 
  4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga  per  la
notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e'  sostituita
dall'indicazione  a  stampa  sul  documento  prodotto   dal   sistema
informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso."; 
  b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole:  "per  telegrafo"
sono inserite le seguenti: "o in via telematica"; 
  c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Se  le  persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del  destinatario,  rifiutano
di riceverlo, ovvero se l'agente postale  non  puo'  recapitarlo  per
temporanea assenza del destinatario o  per  mancanza,  inidoneita'  o
assenza delle persone sopra menzionate, il  piego  e'  depositato  lo
stesso giorno presso  l'ufficio  postale  preposto  alla  consegna  o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e  del
suo deposito presso l'ufficio postale o una sua  dipendenza  e'  data
notizia al destinatario, a cura  dell'agente  postale  preposto  alla
consegna,  mediante  avviso  in  busta   chiusa   a   mezzo   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso  di  assenza  del
destinatario,  deve  essere  affisso  alla  porta  d'ingresso  oppure
immesso  nella   cassetta   della   corrispondenza   dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso  deve  contenere  l'indicazione
del soggetto che  ha  richiesto  la  notifica  e  del  suo  eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica  e'  stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente,  della
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale  o  della  sua
dipendenza presso  cui  il  deposito  e'  stato  effettuato,  nonche'
l'espresso invito al destinatario a  provvedere  al  ricevimento  del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro  il  termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la  notificazione  si  ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del  deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto  termine  di  sei  mesi,
l'atto sara' restituito al mittente."; 
  2) il terzo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne  abbia
curato  il  ritiro,  l'avviso  di   ricevimento   e'   immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione  in  calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei  motivi  che  l'hanno  determinato,  dell'indicazione  "atto  non
ritirato  entro  il  termine  di  dieci  giorni"  e  della  data   di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e'  stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che  il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il  piego
stesso e' restituito al mittente in raccomandazione  con  annotazione
in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data  dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione  "non
ritirato entro il termine di centottanta  giorni"  e  della  data  di
restituzione."; 
  3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La notificazione si
ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della
lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero  dalla  data  del
ritiro del piego, se anteriore."; 
  4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale" sono
inserite le seguenti: "o una sua dipendenza"; 
  5) il sesto comma e' abrogato. 
  4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e  del
relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma  dell'articolo
8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e  successive  modificazioni,
sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di  ricevimento
stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i  casi
di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti. 
  4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo  7  sono
aggiunti i seguenti: 
  "Art.  7-bis.  -  (Obbligazioni  bancarie  garantite).  -   1.   Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e  3,  all'articolo  4  e
all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo  quanto  specificato  ai
commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad  oggetto
le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni o  garantiti  dalle  medesime,  anche
individuabili in blocco, nonche'  di  titoli  emessi  nell'ambito  di
operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti  della
medesima natura, effettuate da banche in favore di  societa'  il  cui
oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e  titoli,  mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di  garanzia  per  le  obbligazioni  emesse
dalle stesse banche ovvero da altre. 
  2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al  comma
1 e le somme corrisposte dai  relativi  debitori  sono  destinati  al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi  dell'articolo  1180  del
codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma  1  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e  nei  titoli  ceduti  e  degli  altri
contratti  accessori,  nonche'  al  pagamento   degli   altri   costi
dell'operazione,  in  via  prioritaria  rispetto  al   rimborso   dei
finanziamenti di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4,  comma  2,
si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del  presente
articolo. A tali fini, per portatori di titoli  devono  intendersi  i
portatori delle obbligazioni di cui al comma 1. 
  4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento  o
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3,  lettera
c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato  avviso  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  alle   pubbliche
amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle societa' di
cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle  medesime  societa'  si
applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, e successive modificazioni. 
  5. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d'Italia, adotta disposizioni di  attuazione  del  presente  articolo
aventi ad  oggetto,  in  particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le
obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la  tipologia
di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di  rischio,
utilizzabili  per  la  loro  successiva  integrazione,   nonche'   le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1. 
  6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono  emanate  disposizioni
di attuazione del presente articolo. Tali  disposizioni  disciplinano
anche i requisiti delle banche emittenti, i  criteri  che  le  banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e
le relative modalita' di integrazione, nonche'  i  controlli  che  le
banche  effettuano  per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo
scopo incaricate. 
  7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui
al comma 1 come non effettuate e i  crediti  e  i  titoli  che  hanno
formato oggetto di cessione come iscritti nel  bilancio  della  banca
cedente,  se  per  le  cessioni  e'  pagato  un  corrispettivo   pari
all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli,
e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso  o  garantito  dalla
medesima banca cedente. 
  Art. 7-ter. -  (Norme  applicabili).  -  1.  Alla  costituzione  di
patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i  titoli  di  cui
all'articolo  7-bis,  comma  1,  e  alla  destinazione  dei  relativi
proventi, effettuate  ai  sensi  dell'articolo  2447-bis  del  codice
civile, per garantire i  diritti  dei  portatori  delle  obbligazioni
emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6". 
  4-quater. Il primo comma dell'articolo 4  della  legge  3  febbraio
1963, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
  "L'assemblea per l'elezione dei membri del  Consiglio  deve  essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del  Consiglio  in
carica. La convocazione si effettua mediante  avviso  spedito  almeno
quindici giorni  prima  a  tutti  gli  iscritti,  esclusi  i  sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per  telefax
o a mezzo di posta elettronica certificata. Della  convocazione  deve
essere dato altresi' avviso  mediante  annuncio,  entro  il  predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto  a  carico
dell'Ordine l'onere di dare prova  solo  dell'effettivo  invio  delle
comunicazioni". 
  4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei
quindici  giorni  precedenti  a  quello  in  cui   esso   scade.   La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci  giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i  sospesi  dall'esercizio  della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a  mezzo  di  posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso  mediante  annuncio,  entro  il  predetto  termine,  sul  sito
internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni". 
  4-sexies.  All'articolo  2  del  decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561,  il  quinto  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea
per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di  novembre
dell'anno in cui il Consiglio  scade.  La  convocazione  si  effettua
mediante avviso  spedito  almeno  dieci  giorni  prima  a  tutti  gli
iscritti, esclusi i sospesi  dall'esercizio  della  professione,  per
posta prioritaria,  per  telefax  o  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata. Della convocazione  deve  essere  dato  altresi'  avviso
mediante annuncio, entro  il  predetto  termine,  sul  sito  internet
dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di  dare
prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni". 
  4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  l'articolo  4  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - 1. Il numero  e  la  residenza  dei  notai  per  ciascun
distretto e' determinato con decreto  del  Ministro  della  giustizia
emanato, uditi i Consigli notarili  e  le  Corti  d'appello,  tenendo
conto  della  popolazione,  della  quantita'  degli   affari,   della
estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e  procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo,  determinato  sulla  media
degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali
repertoriali. 
  2. La tabella che determina il numero  e  la  residenza  dei  notai
dovra', udite le  Corti  d'appello  e  i  Consigli  notarili,  essere
rivista ogni sette anni,  e  potra'  essere  modificata  parzialmente
anche  entro  un  termine  piu'  breve,  quando  ne  sia   dimostrata
l'opportunita'". 
  4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione: 
  a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio  1913,  n.  89,  come  sostituito  dal  comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto; 
  b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento
alle disposizioni contenute nel citato articolo  4,  comma  1,  della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'adozione delle misure che assicurano
l'equilibrio economico e finanziario della gestione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-novies. Al fine di agevolare la circolazione  dei  beni  immobili
gia' oggetto di atti di disposizione a titolo  gratuito,  nonche'  di
ribadire la corretta interpretazione della normativa  in  materia  di
esecuzione forzata: 
  a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e'  sostituito
dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la  riduzione
e' domandata dopo venti  anni  dalla  trascrizione  della  donazione,
salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in  denaro
i legittimari in ragione  del  conseguente  minor  valore  dei  beni,
purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni  dall'apertura
della successione. Le stesse disposizioni si applicano per  i  mobili
iscritti in pubblici registri"; 
  2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole:  "Se  i  donatari
contro i quali e' stata pronunziata la  riduzione  hanno  alienato  a
terzi gli immobili donati" sono inserite le  seguenti:  "e  non  sono
trascorsi venti anni dalla donazione"; 
  3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi
acquirenti puo' anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ",
entro il termine di cui al primo comma,"; 
  4) all'articolo 563 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del
termine di cui al primo comma e di quello di  cui  all'articolo  561,
primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e  dei  parenti  in
linea retta del donante che  abbiano  notificato  e  trascritto,  nei
confronti del donatario, un atto stragiudiziale di  opposizione  alla
donazione. Il diritto dell'opponente  e'  personale  e  rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se  non  e'  rinnovata  prima  che  siano
trascorsi venti anni dalla sua trascrizione"; 
  b) alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente: 
  "Art. 187-bis. - (Intangibilita'  nei  confronti  dei  terzi  degli
effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di  estinzione
o  di  chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo  avvenuta  dopo
l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano  fermi
nei  confronti  dei  terzi  aggiudicatari  o  assegnatari,  in  forza
dell'articolo 632, secondo comma, del codice,  gli  effetti  di  tali
atti.  Dopo  il  compimento  degli  stessi  atti,  l'istanza  di  cui
all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile". 
  4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
si intende riferito anche ai beni immobili degli  enti  previdenziali
pubblici. 
  4-undecies. La CONSOB e' autorizzata  ad  assumere  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti  da  indifferibili
esigenze di servizio, mediante nomina  per  chiamata  diretta  e  con
contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che,  per
i titoli professionali o  di  servizio  posseduti,  risultino  idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di  istituto.  La  ripartizione
del personale cosi' assunto e' stabilita con  deliberazione  adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. (14) 
  4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile  assetto
funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti,  assunti  con
contratto a tempo determinato, che alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto ((siano in  effettivo
servizio)),  possono  essere  inquadrati  in  ruolo,   in   qualifica
corrispondente a quella presa a riferimento nel  contratto,  mediante
apposito esame-colloquio, tenuto da una  Commissione  presieduta  dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti
universitari o esperti  nelle  materie  di  competenza  istituzionale
della CONSOB. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti  dall'applicazione  dei
commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i  criteri  e  le
procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (14a) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 ha disposto (con l'art. 7, comma
3) che il termine indicato  dall'articolo  2,  comma  4-undecies,  e'
Prorogato al 15 novembre 2007".