DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
 
            Riduzione della spesa degli enti territoriali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante  riduzione  delle  spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento   della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
  2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle  regioni  a
statuto ordinario sono  rideterminati  in  modo  tale  da  assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.000  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto  anche  delle  analisi
della  spesa  effettuate  dal  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata  deliberazione  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo  la
riduzione in proporzione alle spese sostenute per  consumi  intermedi
desunte, per l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute
dallo Stato alle regioni a  statuto  ordinario,  incluse  le  risorse
destinate  alla  programmazione  regionale  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al   finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale e  del  trasporto  pubblico
locale, che vengono  ridotte,  per  l'importo  complessivo  di  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e  1.050  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna  regione  in  misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del  secondo
e  del  terzo  periodo.   La   predetta   riduzione   e'   effettuata
prioritariamente sulle  risorse  diverse  da  quelle  destinate  alla
programmazione regionale del Fondo per le  aree  sottoutilizzate.  In
caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. (27) 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano un concorso  alla  finanza  pubblica  per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno  2012,  1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e 1.575  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al  primo  periodo  del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai  tributi  erariali  o,  previo  accordo  tra  la
Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale  e  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  valere  sulle
risorse destinate alla programmazione  regionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le
medesime autonomie speciali in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di  ciascun  anno.  In  caso  di  mancato
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,
l'accantonamento   e'   effettuato,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare  entro  il  15  febbraio  di
ciascun  anno,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi
del patto di stabilita' interno  delle  predette  autonomie  speciali
sono rideterminati tenendo conto degli importi  incrementati  di  500
milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso  di
utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le
finalita' di cui al presente comma, la  Regione  interessata  propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione
nel  limite  delle  disponibilita'  residue,  con  priorita'  per  il
finanziamento  di  interventi  finalizzati  alla   promozione   dello
sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti
locali. 
  4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,
n 183 , e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. In  caso  di  mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il  31  luglio,  gli  obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi   definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
    a) al comma 10 del presente articolo; 
    b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'articolo  1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011,  n.214  ,  come  rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e
dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; 
    d) agli ulteriori contributi disposti a  carico  delle  autonomie
speciali. 
  5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo  del  comma  12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati. 
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015.  Per
gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le  disposizioni
recate dal presente comma,  fermo  restando  il  complessivo  importo
delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare  a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto  anche  delle  analisi
della  spesa  effettuate  dal  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,  degli  elementi
di  costo  nei  singoli  settori  merceologici,  dei  dati   raccolti
nell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard , nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei  conseguenti
risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta  dall'ANCI,  e
recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il  15  ottobre
2012, relativamente alle riduzioni  da  operare  nell'anno  2012.  Le
riduzioni da applicare a ciascun comune a  decorrere  dall'anno  2013
sono determinate, con decreto del  Ministero  dell'interno,  d'intesa
con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  In  caso  di
mancata intesa  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  prima
iscrizione all'ordine del giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui  al
periodo precedente,  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  puo',
comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla
media delle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi  nel  triennio
2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando  che  la  riduzione  per
abitante di ciascun ente non puo' assumere valore  superiore  al  250
per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate
sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e  la  popolazione  residente  di
tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe  demografica  di  cui
all'articolo 156 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. In caso  di  incapienza,  sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle   entrate
provvede al recupero delle predette somme nei  confronti  dei  comuni
interessati all'atto del pagamento agli  stessi  comuni  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono  versate  allo  Stato
contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo  Stato.
Qualora  le  somme  da  riversare  ai  comuni  a  titolo  di  imposta
municipale  propria  risultino  incapienti  per  l'effettuazione  del
recupero di cui al quarto periodo del presente comma,  il  versamento
al bilancio dello Stato della parte non recuperata  e'  effettuato  a
valere sulle disponibilita' presenti sulla contabilita'  speciale  n.
1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che  e'  reintegrata
con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante
ai comuni. (49)(56) 
  6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole
del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione  di  cui
al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune,
definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo  del
comma 6, non sono validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  e
sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o  la  riduzione
anticipata del debito, inclusi gli eventuali  indennizzi  dovuti.  Le
risorse non utilizzate nel  2012  per  l'estinzione  o  la  riduzione
anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con  le  modalita'  di
cui al comma  6.  A  tale  fine  i  comuni  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo
le modalita' definite  con  decreto  del  Ministero  dell'interno  da
adottare entro il 31  gennaio  2013,  l'importo  non  utilizzato  per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata
comunicazione  da  parte  dei  comuni  entro  il   predetto   termine
perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari  al
totale del valore della riduzione non  operata  nel  2012.  Nel  2013
l'obiettivo del patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente  e'
migliorato di un importo pari al recupero  effettuato  dal  Ministero
dell'interno nel medesimo anno. 
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio. 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  23  del
medesimo decreto legislativo n.  68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013  e  2014  e  1.250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da  imputare
a ciascuna provincia sono  determinate,  tenendo  conto  anche  delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,  degli  elementi
di  costo  nei  singoli  settori  merceologici,  dei  dati   raccolti
nell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e  dei  conseguenti
risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base dell'istruttoria  condotta  dall'UPI,  e
recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il  15  ottobre
2012, relativamente alle riduzioni  da  operare  nell'anno  2012,  ed
entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  precedente  a  quello  di
riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013
e successivi. In  caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   il   decreto   del   Ministero
dell'interno e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorni  successivi,
ripartendo le riduzioni  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per  gli  anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono
determinate in proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle  spese  per  formazione  professionale,  per  trasporto
pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
servizi  socialmente  utili  finanziati  dallo  Stato.  In  caso   di
incapienza, sulla  base  dei  dati  comunicati  dal  Ministero  dell'
interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle  predette
somme  nei  confronti  delle  province  interessate  a   valere   sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i
ciclomotori, di  cui  all'articolo  60  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite  modello  F24,  all'atto  del
riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora  le
somme  da  riversare  alle  province  a  titolo  di   imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
risultino incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
quarto periodo del presente comma, il versamento  al  bilancio  dello
Stato della  parte  non  recuperata  e'  effettuato  a  valere  sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia
delle  entrate  -  Fondi  di  Bilancio"  che  e'  reintegrata  con  i
successivi versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori. 
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di  cui  all'articolo  76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con  legge  n.  133  del
2008, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2012  d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  stabiliti  i   parametri   di   virtuosita'   per   la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti  locali,  tenendo
prioritariamente conto del  rapporto  tra  dipendenti  e  popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in  servizio  presso  gli  enti,  considerando  anche  le  unita'  di
personale in servizio presso le  societa'  di  cui  all'articolo  76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del  2008.  A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che  risultino
collocati ad un livello superiore del  20  per  cento  rispetto  alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli  enti
che risultino collocati ad un livello  superiore  del  40  per  cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione  delle  eventuali
situazioni di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  e
seguenti. 
  9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). 
  10. All'articolo 28-quater, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
del  Servizio  sanitario  nazionale  non   versi   all'agente   della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
ne da' comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'  recuperato
mediante  riduzione  delle  somme   dovute   dallo   Stato   all'ente
territoriale a qualsiasi  titolo,  incluse  le  quote  dei  fondi  di
riequilibrio o perequativi  e  le  quote  di  gettito  relative  alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui  il  recupero  non  sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla  base  del
ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del  presente
decreto.». 
  11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento 
  12. All'articolo 4-ter, del decreto legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno"  sono  sostituite  dalle
parole: "20 settembre"; 
    b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro  lo
stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le  comunicazioni  gia'
trasmesse"; 
    b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "200 milioni"; 
    c) al comma 5, le parole "entro il  30  luglio"  sono  sostituite
dalle parole "entro il 5 ottobre". 
  12-bis. Nell'anno 2012, alle  regioni  a  statuto  ordinario,  alla
Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono  beneficiari  di
risorse erariali, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura  pari  all'83,33
per cento degli  spazi  finanziari,  validi  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi  indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente  decreto.  Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito. 
  12-ter. Gli importi indicati per  ciascuna  regione  nella  tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a  invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire,  entro  il  6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma  12-bis,
nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi
di quanto disposto dal comma  138  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n.  220.  Gli  spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna
regione vengono ripartiti  tra  i  comuni,  al  fine  di  favorire  i
pagamenti dei  residui  passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei
creditori. 
  12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  12-sexies. Alla copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti  dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro  per  l'anno  2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
  12-septies. Le  regioni  sottoposte  al  piano  di  stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge,  l'anticipo
all'anno  2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma  14-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  attribuito  al  Commissario
straordinario del Governo  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro
dall'indebitamento   pregresso,   previsto   dall'articolo   78   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario  straordinario  del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di  servizio  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in data 5  dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per  i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri  del  piano  di
rientro. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 79  (in
G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato: 
  - "l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo  del  comma  2
dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella  parte
in cui non prevede  che,  in  caso  di  mancata  deliberazione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  «e'  comunque  emanato  entro  il  15
febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16,  comma  2,  ultimo
periodo, del d.l. n. 95 del 2012"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16,  comma  2,  quarto
periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle  parole  «e  del
terzo periodo»". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 6 giugno 2016,  n.
129  (in   G.U.   1ª   s.s.   8/6/2016,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   16,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte  in  cui  non
prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo
sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune  nell'anno
2013, alcuna forma di  coinvolgimento  degli  enti  interessati,  ne'
l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura  non
regolamentare del Ministero dell'interno". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  La L. 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificata  dalla  L.  11
dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1,  comma  380-novies)
che "Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  380  a  380-octies  che
riguardano i  criteri  di  ripartizione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a),
riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante  alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30  milioni  di  euro
annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, ai comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione,  trovano
applicazione sino  alla  determinazione  del  Fondo  stesso  relativo
all'anno 2016".