DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-5-2011
                               Art. 21 
 
 
           Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
 
   1.  Per  realizzare  in  forma  progressiva   e   territorialmente
equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia  di  entrata,
e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un  fondo  sperimentale  di
riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a  decorrere  dalla
data di attivazione del fondo perequativo previsto  dall'articolo  13
della citata legge n. 42 del 2009. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,  comma  6,  il
Fondo e' alimentato dal gettito della  compartecipazione  provinciale
all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1. 
  3. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  la
determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di
riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio. 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 5
          maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 13  (Principi  e  criteri  direttivi  concernenti
          l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per  gli  enti
          locali). - 1. I decreti legislativi di cui all' art. 2, con
          riferimento all'entita' e al riparto dei fondi  perequativi
          per gli enti  locali,  sono  adottati  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) istituzione nel  bilancio  delle  regioni  di  due
          fondi, uno a favore dei  comuni,  l'altro  a  favore  delle
          province e delle citta'  metropolitane,  alimentati  da  un
          fondo perequativo dello Stato alimentato  dalla  fiscalita'
          generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
          diverse tipologie di enti, a  titolo  di  concorso  per  il
          finanziamento delle funzioni da loro svolte; la  dimensione
          del fondo e' determinata, per ciascun livello  di  governo,
          con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali,  in
          misura uguale alla differenza tra il totale dei  fabbisogni
          standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
          standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
          e alle province ai sensi dell' art. 12, con esclusione  dei
          tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e),  del  medesimo
          articolo e dei contributi di cui all'art. 16, tenendo conto
          dei principi previsti dall' art. 2, comma  2,  lettera  m),
          numeri 1) e 2), relativamente al superamento  del  criterio
          della spesa storica; 
                b)  definizione  delle  modalita'   con   cui   viene
          periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di  cui  alla
          lettera  a)  e  sono  ridefinite  le  relative   fonti   di
          finanziamento; 
                c)  la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tra  i
          singoli  enti,  per  la  parte  afferente   alle   funzioni
          fondamentali di cui all' art.  11,  comma  1,  lettera  a),
          numero 1), avviene in base a: 
                  1)  un   indicatore   di   fabbisogno   finanziario
          calcolato come  differenza  tra  il  valore  standardizzato
          della spesa corrente al netto degli interessi e  il  valore
          standardizzato del gettito dei tributi ed  entrate  proprie
          di applicazione generale; 
                  2) indicatori di fabbisogno di  infrastrutture,  in
          coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
          finanziamento  della  spesa   in   conto   capitale;   tali
          indicatori tengono  conto  dell'entita'  dei  finanziamenti
          dell'Unione europea di carattere infrastrutturale  ricevuti
          dagli enti locali  e  del  vincolo  di  addizionalita'  cui
          questi sono soggetti; 
                d) definizione  delle  modalita'  per  cui  la  spesa
          corrente standardizzata e' computata ai fini  di  cui  alla
          lettera c) sulla base di una quota uniforme  per  abitante,
          corretta per tenere conto della diversita' della  spesa  in
          relazione all'ampiezza  demografica,  alle  caratteristiche
          territoriali, con particolare riferimento alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive dei diversi enti. Il peso delle  caratteristiche
          individuali  dei  singoli  enti  nella  determinazione  del
          fabbisogno  e'  determinato   con   tecniche   statistiche,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  dei  singoli  enti,
          tenendo  conto  anche  della  spesa  relativa   a   servizi
          esternalizzati o svolti in forma associata; 
                e) definizione delle modalita'  per  cui  le  entrate
          considerate  ai  fini  della   standardizzazione   per   la
          ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti  sono
          rappresentate  dai  tributi  propri  valutati  ad  aliquota
          standard; 
                f) definizione delle modalita' in  base  alle  quali,
          per le spese relative all'esercizio delle funzioni  diverse
          da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
          quello per le  province  e  le  citta'  metropolitane  sono
          diretti a ridurre le differenze tra le  capacita'  fiscali,
          tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto  di
          una soglia da individuare con i decreti legislativi di  cui
          all' art. 2, del fattore della  dimensione  demografica  in
          relazione inversa  alla  dimensione  demografica  stessa  e
          della loro partecipazione a forme associative; 
                g) definizione delle modalita' per  cui  le  regioni,
          sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
          di Conferenza unificata,  e  previa  intesa  con  gli  enti
          locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
          risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
          ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'  metropolitane
          inclusi  nel  territorio  regionale,  procedere  a  proprie
          valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
          dei criteri  di  cui  alla  lettera  d),  e  delle  entrate
          standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni  di
          infrastrutture; in  tal  caso  il  riparto  delle  predette
          risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
          le modalita' di cui alla presente lettera; 
                h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo  di  fondo
          perequativo per i comuni e per  le  province  e  le  citta'
          metropolitane del territorio sono trasferiti dalla  regione
          agli  enti  di  competenza  entro  venti  giorni  dal  loro
          ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro  tale
          termine alla ridefinizione  della  spesa  standardizzata  e
          delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle  quote
          del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
          secondo le modalita' previste dalla lettera  g),  applicano
          comunque i criteri  di  riparto  del  fondo  stabiliti  dai
          decreti legislativi di  cui  all'  art.  2  della  presente
          legge.   La    eventuale    ridefinizione    della    spesa
          standardizzata e  delle  entrate  standardizzate  non  puo'
          comportare   ritardi   nell'assegnazione   delle    risorse
          perequative agli enti locali. Nel caso in  cui  la  regione
          non  ottemperi  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente
          lettera, lo Stato esercita il  potere  sostitutivo  di  cui
          all' art. 120, secondo comma, della Costituzione,  in  base
          alle disposizioni di cui all' art. 8 della legge  5  giugno
          2003, n. 131.».