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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2004, n. 295

Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2018)
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Testo in vigore dal:  29-12-2004

Art. 4

Procedura di riconoscimento
1. Le istituzioni di cui all'articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio postuniversitari utili all'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un docente stabile dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono scelti tra coloro che risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche, o che provengano dal settore della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. La Commissione esamina le istanze presentate ai sensi del comma 1, verificando la completezza della documentazione fornita e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, e compila, entro il mese di luglio, un elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a rilasciarli. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. La Commissione verifica ogni anno la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento dei titoli, anche richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento di attività ispettive presso i soggetti che li rilasciano. La Commissione, qualora accerti la carenza di almeno uno dei requisiti, dispone la sospensione temporanea del riconoscimento assegnando all'istituzione un termine entro cui provvedere. In caso di persistente carenza del requisito, o comunque di gravi inadempienze, la Commissione dispone la revoca del riconoscimento.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, viene nominata la Commissione interministeriale ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le istituzioni formative pubbliche e private interessate possono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le istanze di cui al comma 1.