LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 18-3-1999
                              Art. 18.
  (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive)
 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  il  Fondo di
solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e'
alimentato da:
 a)  un  contributo,  determinato  ai  sensi  del  comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi
ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990;
 b)   un   contributo   dello  Stato  determinato  secondo  modalita'
individuate  dalla  legge,  nel  limite  massimo di lire 80 miliardi,
iscritto  nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale
di  base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998
e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
 c)  una  quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle
somme  di  denaro  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a
norma  dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965,
relative  ai  beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
 2.  La  misura  percentuale  prevista  dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  1992, n. 172, puo' essere
rideterminata,  in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
sono  emanate,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).
          Note all'art. 18:
           - Il testo dell'art. 2-undecies della citata legge n.  575
          del 1965 e' il seguente:
           "Art.  2-undecies.  -  1. L'amministratore di cui all'art.
          2-sexies versa all'ufficio del registro:
           a) le somme di denaro confiscate che  non  debbano  essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;
           b)   le  somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda,  ivi  compresi quelli registrati, e dei titoli. Se
          la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
          del dirigente del competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero  delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
          la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
           c) le somme derivanti dal recupero dei crediti  personali.
          Se  la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo
          accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore  svolti  dal
          competente  ufficio  del  territorio  del  Ministero  delle
          finanze,  avvalendosi  anche  degli  organi  di polizia, il
          debitore risulti insolvibile, il credito e'  annullato  con
          provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del
          Ministero delle finanze.
           2. I beni immobili sono:
           a)  mantenuti  al  patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
           b) trasferiti al patrimonio del comune ove  l'immobile  e'
          sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo'
          amministrare   direttamente   il   bene   o  assegnarlo  in
          concessione a titolo gratuito  a  comunita',  ad  enti,  ad
          organizzazioni  di volontariato di cui alla legge 11 agosto
          1991, n. 266, e  successive  modificazioni,  a  cooperative
          sociali  di  cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, o a
          comunita' terapeutiche e  centri  di  recupero  e  cura  di
          tossicodipendenti  di  cui  al  testo  unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309.  Se
          entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto
          alla   destinazione   del   bene,  il  prefetto  nomina  un
          commissario con poteri sostitutivi;
           c) trasferiti al patrimonio del comune ove  l'immobile  e'
          sito,  se  confiscati  per  il reato di cui all'art. 74 del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309. Il comune puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i  criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
          associazioni,  comunita'  o  enti  per   il   recupero   di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile.
           3. I beni aziendali sono  mantenuti  al  patrimonio  dello
          Stato e destinati:
           a)  all'affitto,  quando  vi  siano fondate prospettive di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  previa valutazione del competente ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
          imprese pubbliche o  private,  ovvero  a  titolo  gratuito,
          senza   oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
          lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
          dell'affittuario  sono  privilegiate   le   soluzioni   che
          garantiscono  il  mantenimento dei livelli occupazionali. I
          beni  non  possono  essere   destinati   all'affitto   alle
          cooperative    di    lavoratori   dipendenti   dell'impresa
          confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
          affine o convivente con  il  destinatario  della  confisca,
          ovvero  nel  caso  in  cui  nei  suoi  confronti  sia stato
          adottato taluno dei provvedimenti  indicati  nell'art.  15,
          commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
           b)  alla  vendita,  per  un  corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla stima del competente  ufficio  del
          territorio  del  Ministero delle finanze, a soggetti che ne
          abbiano  fatto  richiesta,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita'  per  l'interesse  pubblico.  Nel  caso di vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario  puo'  esercitare  il  diritto  di prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte del Ministero delle finanze;
           c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita'
          per  l'interesse pubblico, con le medesime modalita' di cui
          alla lettera b).
           4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente
          del competente ufficio del territorio del  Ministero  delle
          finanze,   che  puo'  affidarle  all'amminitratore  di  cui
          all'art. 2-sexies, con l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui  al  comma  3  dell'art. 2-nonies, entro sei mesi dalla
          data di emanazione del provvedimento del direttore centrale
          del demanio del Ministero delle finanze di cui al  comma  1
          dell'art. 2-decies.
           5.  I  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla vendita o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono  versati
          all'ufficio del registro.
           6.  Nella  scelta  del  cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Amministrazione  delle  finanze  procede
          mediante  licitazione  privata  ovvero,  qualora ragioni di
          necessita' o di convenienza,  specificatamente  indicate  e
          motivate,  lo  richiedano, mediante trattativa privata. Sui
          relativi  contratti  e  richiesto  il  parere   di   organi
          consultivi  solo per importi eccedenti due miliardi di lire
          nel caso di licitazione privata e un miliardo di  lire  nel
          caso  di  trattativa privata. I contratti per i quali non e
          richiesto il parere del Consiglio di Stato sono  approvati,
          dal  dirigente  del  competente  ufficio del territorio del
          Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale  del
          demanio del medesimo Ministero.
           7.  I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art.
          2-decies e dei commi 2  e  3  del  presente  articolo  sono
          immediatamente esecutivi.
           8.  I  trasferimenti  e  le  cessioni  di  cui al presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta".
           -  Il  testo  dell'art.  6,  comma 2, del decreto-legge 31
          dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 1992, n. 172 (Istituzione  del  Fondo  di
          sostegno  per  le  vittime  di  richieste estorsive), e' il
          seguente:
           "2. Ai fini di quanto disposto al  comma  1,  lettera  a),
          l'imposta   sui   premi  assicurativi  dei  rami  incendio,
          responsabilita'  civile  diversi,  auto  rischi  diversi  e
          furto,   e'  aumentata  dell'uno  per  cento.  Tale  misura
          percentuale puo' essere rideterminata,  in  relazione  alle
          esigenze    del    Fondo,    con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  di  grazia  e
          giustizia".