DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 42-bis. 
        (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). 
 
  1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo  la
pratica sportiva, per non  gravare  cittadini  e  Servizio  sanitario
nazionale di ulteriori  onerosi  accertamenti  e  certificazioni,  e'
soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita'  ludico-motoria
e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e dal decreto del  Ministro  della  salute  24
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio
2013. 
  ((2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di  cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai  pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  dai   medici   della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico  nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si  avvalgono  dell'esame  clinico  e  degli  accertamenti,   incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto  del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale  degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).