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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. (18G00097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2018)
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Testo in vigore dal: 5-7-2018
al: 14-9-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/801  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di  ingresso
e soggiorno dei cittadini di  Paesi  terzi  per  motivi  di  ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di  scambio  di  alunni  o
progetti educativi, e collocamento alla pari; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1  della  legge
11  luglio  2003,  n.  170,  recante  disposizioni  urgenti  per   le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il
parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della  legge
24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, lettera c): 
      1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite  le
seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»; 
      2) le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 22,  comma
11-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  quanto  disposto
dall'articolo 39-bis. 1». 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
il comma 11-bis e' abrogato; 
  3. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro  il  30
giugno di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  nazionale  del  terzo
settore, di cui all'articolo 59  del  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, e' determinato il contingente annuale  degli  stranieri
ammessi a partecipare a programmi di  attivita'  di  volontariato  di
interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del presente  testo
unico. 
      2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'  consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma  di  attivita'
di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale,  di  cui
all'articolo 5, comma 1 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017,
previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica  dei
seguenti requisiti: 
        a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del  programma
di  volontariato  ad  una  delle  seguenti  categorie  che   svolgono
attivita' senza scopo di lucro e di utilita'  sociale:  1)  enti  del
Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN),  di
cui all'articolo 45 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017;  2)
organizzazioni  della  societa'  civile  e  altri  soggetti  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della  legge  11  agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in  base
alla  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'   enti   civilmente
riconosciuti in base alle leggi di  approvazione  di  intese  con  le
confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8,  terzo  comma,  della
Costituzione; 
        b)  stipula  di  apposita  convenzione  fra  lo  straniero  e
l'organizzazione  promotrice  e  responsabile  del  programma   delle
attivita'  di  volontariato  di  interesse  generale  e  di  utilita'
sociale, in cui siano  specificate:  1)  le  attivita'  assegnate  al
volontario;  2)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di
volontariato, nonche' i giorni e le ore in  cui  sara'  impegnato  in
dette attivita'; 3) le risorse  stanziate  per  provvedere  alle  sue
spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio  e  denaro  per  piccole  spese
sostenute e documentate direttamente  dal  volontario  per  tutta  la
durata del soggiorno; 4) l'indicazione  del  percorso  di  formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; 
        c) sottoscrizione obbligatoria da  parte  dell'organizzazione
promotrice e  responsabile  del  programma  di  volontariato  di  una
polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza  sanitaria,
alla responsabilita'  civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni
collegati all'attivita' di volontariato; 
        d) assunzione della piena responsabilita'  per  la  copertura
delle spese  relative  al  soggiorno  del  volontario,  per  l'intero
periodo di durata del programma stesso di volontariato,  nonche'  per
il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017,  l'attivita'
del  volontario  impegnato   nelle   attivita'   del   programma   di
volontariato  non  puo'  essere  retribuita  dall'ente  promotore   e
responsabile del programma medesimo.  Al  volontario  possono  essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute  e  documentate
per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni
preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso
vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»; 
    b) al comma 3, le parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono  inserite
le seguenti: «entro quarantacinque giorni»; 
    c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se  gia'  rilasciato,  e'
revocato quando: 
        a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1,  2  e
3; 
        b) i documenti presentati  sono  stati  ottenuti  in  maniera
fraudolenta o contraffatti; 
        c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,  lettera  a),
non  ha  rispettato  i  propri  obblighi  giuridici  in  materia   di
previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di
lavoro o  di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
contratti collettivi applicabili; 
        d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,  lettera  a),
e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. 
      4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter,  lettere  c)  e  d),  la
decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto  delle   circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via
telematica agli uffici consolari all'estero.»; 
    d) al comma 5, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale,
il volontario dichiara la propria presenza allo sportello  unico  per
l'immigrazione  che  ha   rilasciato   il   nulla   osta,   ai   fini
dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del
permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il  permesso
di soggiorno, che reca la dicitura  «volontario»  e'  rilasciato  dal
questore, con le modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  8,  entro
quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalita'  di  cui  al
primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma
per un periodo non superiore ad un anno.»; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
        a) e' stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
        b) se risulta  che  il  volontario  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per
cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»; 
    f) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      «6-bis. La  documentazione  e  le  informazioni  relative  alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
in lingua italiana.». 
  4. All'articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno
per ricerca» e, al comma 1,  dopo  le  parole:  «in  possesso  di  un
titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
stranieri: 
        a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per
motivi umanitari; 
        b)  che  soggiornano  in  quanto  beneficiari  di  protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  successive
modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; 
        c) che sono familiari di cittadini  dell'Unione  europea  che
hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione  ai
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a
quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra
l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi
terzi; 
        d) che beneficiano dello  status  di  soggiornante  di  lungo
periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di
lavoro autonomo o subordinato; 
        e)  che  soggiornano  in  qualita'  di  lavoratori  altamente
qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
        f) che sono ammessi nel  territorio  dell'Unione  europea  in
qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento
intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
        g) che sono destinatari di  un  provvedimento  di  espulsione
anche se sospeso.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in  caso
di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui  al  comma  1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui  il  ricercatore  si
impegna a realizzare l'attivita' di ricerca e l'istituto  si  impegna
ad accogliere il ricercatore.  L'attivita'  di  ricerca  deve  essere
approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo  che
valutano l'oggetto e la durata stimata della  ricerca,  i  titoli  in
possesso  del  ricercatore  rispetto   all'oggetto   della   ricerca,
certificati con una  copia  autenticata  del  titolo  di  studio,  ed
accertano la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  per  la  sua
realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico  e  le
condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a  sua
disposizione, sufficienti a non gravare  sul  sistema  di  assistenza
sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi', le
indicazioni sul titolo o sullo  scopo  dell'attivita'  di  ricerca  e
sulla  durata  stimata,  l'impegno  del  ricercatore   a   completare
l'attivita'  di  ricerca,  le  informazioni   sulla   mobilita'   del
ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia' nota al
momento della stipula della convenzione, l'indicazione della  polizza
assicurativa per malattia stipulata per  il  ricercatore  ed  i  suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto  di  provvedere  alla  loro
iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»; 
    e) al comma 3-bis: 
      1) dopo le parole: «risorse mensili di cui  al  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «e' valutata caso per caso, tenendo  conto  del
doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed»; 
      2) le parole «al progetto di  ricerca»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'attivita' di ricerca»; 
    f) al comma 4: 
      1) le parole: «per ricerca scientifica» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per ricerca»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «La  domanda
indica  gli  estremi  del  passaporto  in  corso  di  validita'   del
ricercatore o di un documento equipollente. Lo  sportello,  acquisito
dalla  questura  il  parere  sulla  sussistenza  di  motivi  ostativi
all'ingresso del ricercatore nel territorio  nazionale,  rilascia  il
nulla osta entro trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta
ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il  rigetto.
Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono  trasmessi  in
via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero
per il rilascio del visto di ingresso da richiedere  entro  sei  mesi
dal rilascio del nulla osta. Il visto e' rilasciato  prioritariamente
rispetto ad altre tipologie di visto.»; 
    g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o incompletezza della
documentazione, l'istituto di ricerca e'  invitato  ad  integrare  la
stessa e il termine di cui al comma 4 e' sospeso. 
      4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e,  se  gia'  rilasciato,  e'
revocato quando: 
        a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4; 
        b) i documenti presentati  sono  stati  ottenuti  in  maniera
fraudolenta o contraffatti; 
        c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri  obblighi
giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
lavoratori,  condizioni  di  lavoro  o  di  impiego,  previsti  dalla
normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 
        d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni a causa
di lavoro irregolare; 
        e) l'istituto di ricerca e' in corso  di  liquidazione  o  e'
stato liquidato per insolvenza  o  non  e'  svolta  alcuna  attivita'
economica. 
      4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e  d),  la
decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto  delle   circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via
telematica agli uffici consolari all'estero.»; 
    h) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
presenza  di  cause  che  rendono  impossibile   l'esecuzione   della
convenzione, l'istituto di  ricerca  ne  informa  tempestivamente  lo
sportello unico per i conseguenti adempimenti.»; 
    i) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta,  ai  fini
dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del
permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»; 
    l) al comma 7: 
      1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso  di  soggiorno»
fino a: «programma di ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
permesso  di  soggiorno   per   ricerca,   che   reca   la   dicitura
"ricercatore", e' rilasciato dal  questore,  ai  sensi  del  presente
testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento  delle  formalita'
di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Per  il
ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale  sulla  base  di
specifici programmi dell'Unione o multilaterali  comprendenti  misure
sulla mobilita', il permesso  di  soggiorno  fa  riferimento  a  tali
programmi.»; 
      3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono
sostituite dalle seguenti: «per ricerca»; 
    m) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
        a) e' stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
        b) se risulta che  il  ricercatore  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per
cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»; 
    n) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
      «8. Il ricongiungimento dei familiari di cui  all'articolo  29,
comma 1, lettere a) e b) e' consentito al ricercatore di cui ai commi
1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso  di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo  articolo
29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,  lettera  a).  Alla
richiesta  di  ingresso   dei   familiari   al   seguito   presentata
contestualmente  alla  richiesta  di  nulla  osta  all'ingresso   del
ricercatore si applica il termine di cui al comma 4.  Per  l'ingresso
dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies
e' richiesta la dimostrazione  di  aver  risieduto,  in  qualita'  di
familiari, nel primo Stato membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»; 
    o) al comma 9, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al  comma
4 si applica  anche  al  ricercatore  regolarmente  soggiornante  nel
territorio nazionale ad altro titolo.»; 
    p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis.  In  presenza   dei   requisiti   reddituali   di   cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo  restando  il  rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito  di
passaporto valido o altro documento equipollente, che  ha  completato
l'attivita' di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma  7
puo' dichiarare la propria immediata disponibilita' allo  svolgimento
di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro presso  i  servizi  per  l'impiego,  come  previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove  e
non superiore a dodici mesi  al  fine  di  cercare  un'occupazione  o
avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca completata. In
tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e' rinnovato  per  la
stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente  testo
unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di  soggiorno
per lavoro. 
      9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis, lo straniero,  oltre  alla  documentazione  relativa  al
possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo  di  cui
all'articolo 34, comma 3, allega idonea  documentazione  di  conferma
del  completamento  dell'attivita'  di  ricerca  svolta,   rilasciata
dall'istituto di ricerca.  Ove  la  documentazione  di  conferma  del
completamento  dell'attivita'  di  ricerca  svolta   non   sia   gia'
disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. 
      9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e'
rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
        a) se la documentazione di cui ai  commi  9-bis  e  9-ter  e'
stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta; 
        b) se  risulta  che  lo  straniero  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche'
le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal  presente
testo unico.»; 
    q) il comma 10, e' sostituito dal seguente: 
      «10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono
essere ammessi a parita' di condizioni con i  cittadini  italiani,  a
svolgere attivita' di insegnamento compatibile  con  le  disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.»; 
    r) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato  il  permesso
di soggiorno per ricerca  di  cui  al  comma  7  e'  riammesso  senza
formalita' nel territorio nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea che si  oppone  alla  mobilita'  di  breve
durata   del   ricercatore   ovvero   non    autorizza    o    revoca
un'autorizzazione alla mobilita' di lunga  durata,  anche  quando  il
permesso di soggiorno di cui al comma 7 e'  scaduto  o  revocato.  Ai
fini del presente articolo, si intende per mobilita' di breve  durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi non  superiori  a  centottanta
giorni  in  un  arco  temporale  di  trecentosessanta  giorni  e  per
mobilita' di lunga durata l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  periodi
superiori a centottanta giorni.»; 
    s) il comma 11 e' sostituito dai seguenti: 
      «11. Lo straniero titolare di  un  permesso  di  soggiorno  per
ricerca in corso di validita' rilasciato da  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea  e'  autorizzato  a  soggiornare  nel  territorio
nazionale al fine di proseguire la ricerca gia'  iniziata  nell'altro
Stato, per un periodo  massimo  di  centottanta  giorni  in  un  arco
temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al  comma
4 e'  sostituito  da  una  comunicazione  dell'istituto  di  ricerca,
iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo  sportello  unico  della
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si
svolge l'attivita' di ricerca. La comunicazione  indica  gli  estremi
del passaporto in corso di validita'  o  documento  equipollente  del
ricercatore e  dei  familiari,  ed  e'  corredata  dell'attestato  di
iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione
al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e
della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del  primo
Stato   membro   nonche'   della   documentazione    relativa    alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul sistema  di
assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione   sanitaria   per   il
ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi  non  risultino
dalla convenzione di accoglienza. 
      11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso in Italia
immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I  familiari
del ricercatore di cui al comma 11 hanno  il  diritto  di  entrare  e
soggiornare nel territorio  nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o
raggiungere il ricercatore, purche'  in  possesso  di  un  passaporto
valido o documento equipollente e di un'autorizzazione  in  corso  di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di
aver risieduto in qualita' di familiari nel primo  Stato  membro.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. 
      11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
11, lo sportello unico, acquisito  il  parere  della  questura  sulla
sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel  territorio
nazionale,  comunica  all'istituto  di   ricerca,   e   all'autorita'
competente designata come punto di contatto dal  primo  Stato  membro
che sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del ricercatore e
dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei  seguenti
casi: 
        a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11; 
        b) i documenti sono stati ottenuti  in  maniera  fraudolenta,
ovvero sono stati contraffatti; 
        c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di  cui
al comma 1; 
        d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno di  cui
al comma 11; 
        e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno
previste dal presente testo unico. 
      11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il ricercatore
e se presenti  i  suoi  familiari  cessano  immediatamente  tutte  le
attivita' e lasciano il territorio nazionale. 
      11-quinquies. Per periodi superiori a  centottanta  giorni,  lo
straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato
da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di  validita'
e' autorizzato  a  fare  ingresso  senza  necessita'  di  visto  e  a
soggiornare nel territorio  nazionale  per  svolgere  l'attivita'  di
ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui  al
comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in
cui lo straniero e' presente nel territorio nazionale  ai  sensi  del
comma 11, la richiesta di nulla  osta  e'  presentata  almeno  trenta
giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. 
      11-sexies. Il nulla  osta  di  cui  al  comma  11-quinquies  e'
rifiutato e se rilasciato e' revocato quando: 
        a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter; 
        b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade  durante  la
procedura di rilascio del nulla osta. 
      11-septies. Al ricercatore di  cui  al  comma  11-quinquies  e'
rilasciato   un   permesso   di   soggiorno   recante   la   dicitura
«mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi
6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca  del  permesso  di
soggiorno di cui  al  presente  comma  sono  informate  le  autorita'
competenti del primo Stato membro. 
      11-octies. Nelle more del  rilascio  del  nulla  osta  e  della
consegna del permesso di soggiorno e' consentito  al  ricercatore  di
cui  al  comma  11-quinquies  di  svolgere  attivita'  di  ricerca  a
condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia
in  corso  di  validita'  e  che  non  sia  superato  un  periodo  di
centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni. 
      11-nonies. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
articolo, si applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo. 
      11-decies. La documentazione e le  informazioni  relative  alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
in lingua italiana.». 
  5. All'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai  percorsi
di  istruzione  tecnico  superiore  e  ai  percorsi   di   formazione
superiore»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  In  materia  di
accesso ai corsi di istruzione e  formazione  tecnico  superiore,  ai
corsi degli Istituti tecnico superiori e alla  formazione  superiore,
nonche' agli interventi per il diritto allo studio, e' assicurata  la
parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,  nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo»; 
    c) al comma 2: 
      1) le parole: «le universita'» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le istituzioni di formazione superiore»; 
      2) le parole: «di cui all'articolo 1 della  legge  19  novembre
1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica»; 
      3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite  dalle
seguenti: «con istituzioni formative straniere»; 
    d) al comma 3: 
      1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle
seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore»
e  le  parole  «dell'universita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'istituzione»; 
      2) alla lettera e) la  parola:  «universitaria»  e'  sostituita
dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»; 
    e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti: 
      «4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso  di
validita', rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  in
quanto iscritto ad un corso di  istruzione  tecnica  superiore  o  di
formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore,  che
beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente
misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per
un periodo massimo di trecentosessanta giorni,  senza  necessita'  di
visto e di permesso  di  soggiorno  per  proseguire  gli  studi  gia'
iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di
studi  ad  essi  connesso.  Si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di
validita' provenga da uno Stato membro che non applica  integralmente
l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione  di
cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia  dell'autorizzazione  del
primo Stato membro  e  della  documentazione  relativa  al  programma
dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti  di
istruzione. 
      4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in  corso  di
validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non
beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente
misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia,  al
fine di svolgervi parte  degli  studi,  per  un  periodo  massimo  di
trecentosessanta giorni,  in  presenza  dei  requisiti  previsti  dal
presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso  di
soggiorno  con  la  documentazione,   proveniente   dalle   autorita'
accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha  svolto  il  corso  di
studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e'
complementare al programma di studi gia' svolto.»; 
    f) al comma 5: 
      1) la  parola:  «universitari»  e'  sostituita  dalle  seguenti
parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»; 
      2) dopo le parole: «in  possesso  di  titolo  di  studio»  sono
inserite le seguenti: «di scuola secondaria»; 
      3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino  a  «per
asilo  umanitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «titolari  di
permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  per  lavoro  autonomo,
per motivi familiari, per  asilo,  per  protezione  sussidiaria,  per
motivi umanitari»; 
    g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e'  rilasciato
dal  questore  un  permesso  di  soggiorno  per   studio   ai   sensi
dell'articolo 5, commi  3,  lettera  c)  e  8,  recante  la  dicitura
«studente». 
      5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui  all'articolo  5,
comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa  ingresso  nel
territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione  o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o
piu' istituti di istruzione superiore, il permesso  di  soggiorno  fa
riferimento a tali programmi o  accordi.  Lo  studente  titolare  del
permesso di soggiorno di cui al presente  comma  e'  riammesso  senza
formalita' nel territorio nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  che  si  oppone  alla  mobilita'  dello
studente anche quando il permesso di soggiorno  di  cui  al  presente
comma e' scaduto o revocato. 
      5-quater. Il permesso di soggiorno di  cui  ai  commi  5-bis  e
5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia'
rilasciato, e' revocato nei seguenti casi: 
        a) se e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
        b) se  risulta  che  lo  straniero  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di  soggiorno  previste  dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per  i
quali ha ottenuto il permesso di  soggiorno  ai  sensi  del  presente
articolo. 
      5-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  4-bis,  4-ter  e
5-ter non si applicano agli stranieri: 
        a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per
motivi umanitari; 
        b)  che  soggiornano  in  quanto  beneficiari  di  protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  successive
modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; 
        c) che sono familiari di cittadini  dell'Unione  europea  che
hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione  ai
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a
quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra
l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi
terzi; 
        d) che beneficiano dello  status  di  soggiornante  di  lungo
periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di
lavoro autonomo o subordinato; 
        e)  che  soggiornano  in  qualita'  di  lavoratori  altamente
qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
        f) che sono ammessi nel  territorio  dell'Unione  europea  in
qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento
intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
        g) che sono destinatari di  un  provvedimento  di  espulsione
anche se sospeso.». 
  6. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola:  «tirocinio»,  e'  eliminata  la
seguente parola: «professionale»; 
    b) al comma 1: 
      1) alla lettera a) le parole:  «secondaria  superiore  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le  parole:
«formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi
di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) ammessi a frequentare: 
          1)   corsi   di   formazione   professionale   e   tirocini
extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; 
          2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di
istruzione tecnica superiore  e  formazione  superiore,  promossi  da
istituzioni di formazione superiore, istituti di  istruzione  tecnica
superiore,   istituzioni   scolastiche,    centri    di    formazione
professionale; periodi  di  pratica  professionale  nonche'  tirocini
previsti  per  l'accesso  alle  professioni  ordinistiche;   tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito  di  programmi  comunitari  per
l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente
numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»; 
          3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero  degli  affari
esteri,  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal   Ministero   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere
le seguenti: «I programmi di scambio definiscono  le  responsabilita'
delle spese relative agli studi, in capo a terzi  oltre  all'alloggio
dell'alunno.»; 
    c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Per  i   tirocini   curriculari,   gli   istituti   di
insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti  di  paesi  terzi
sono    quelli    autorizzati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  a  erogare  corsi  di  formazione
tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti
tecnico  superiori.  I  tirocini  si  fondano  sulla  convenzione  di
formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente  ospitante  e
il  tirocinante  che  contiene  la  descrizione  del   programma   di
tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di  apprendimento,
la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di  inserimento  e
di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse  messe
a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per  le  spese  di
vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la  stipula  di
una polizza assicurativa per malattia. 
      1-ter.   Ai   tirocini    extracurriculari,    funzionali    al
completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
paese di origine e finalizzati ad acquisire  conoscenze,  pratica  ed
esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee  guida
di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. 
      1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1  e'  rilasciato  dal
questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi  dell'articolo
5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e  b),  ad  eccezione
degli  stranieri  ammessi  a  frequentare  tirocini  curriculari   ed
extracurriculari, la durata  del  permesso  di  soggiorno  e'  quella
prevista dall'articolo 5, comma 3,  lettera  c).  Per  gli  stranieri
ammessi a frequentare tirocini curriculari  ed  extracurriculari,  la
durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione
di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c)  e  d)
la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore  ad  un
anno o alla durata del programma di scambio o del progetto  educativo
se piu' breve. 
      1-quinquies. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
39, commi 5-ter e 5-quater.». 
  7. Dopo l'articolo 39-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 39-bis.1  (Permesso  di  soggiorno  per  ricerca  lavoro  o
imprenditorialita' degli studenti). - 1. In  presenza  dei  requisiti
reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente,
che ha conseguito in Italia il dottorato o  il  master  universitario
ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica,  o  il  diploma
accademico di primo livello o di secondo  livello  o  il  diploma  di
tecnico superiore, alla scadenza del permesso  di  soggiorno  di  cui
agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a),  puo'  dichiarare  la
propria  immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di   attivita'
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica  attiva  del
lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  e  richiedere  un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non  superiore
a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare  un'impresa
coerente con  il  percorso  formativo  completato.  In  presenza  dei
requisiti previsti dal presente testo unico, puo' essere richiesta la
conversione in permesso di soggiorno per lavoro. 
    2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
1, lo straniero oltre alla documentazione relativa  al  possesso  dei
requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo
34, comma 3, allega la documentazione relativa  al  conseguimento  di
uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione  relativa  al
conseguimento di uno dei titoli di cui  al  comma  1,  non  sia  gia'
disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1. 
    3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e'  rilasciato,
o se gia' rilasciato, e' revocato: 
      a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' stata ottenuta
in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta; 
      b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non  soddisfa
piu' le condizioni  previste  dai  commi  1  e  2  nonche'  le  altre
condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente  testo
unico.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234  (recante  norme  generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio  2013,  n.  3
          cosi' recita: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La direttiva (UE) n. 2016/801 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  relativa   alle
          condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini  di  paesi
          terzi   per   motivi   di   ricerca,   studio,   tirocinio,
          volontariato, programmi di scambio  di  alunni  o  progetti
          educativi, e collocamento alla  pari  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 21 maggio 2016, n. L 132. 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2016  -  2017),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   6
          novembre 2017, n. 259, cosi' recita: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
          n.  234.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al
          parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
          profili finanziari, ai sensi  dell'articolo  31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234.» 
 
                                  «Allegato A 
                             (articolo 1, comma 1) 
 
              1) direttiva (UE) 2015/1794 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  6  ottobre  2015,  che  modifica   le
          direttive   2008/94/CE,   2009/38/CE   e   2002/14/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive  98/59/CE
          e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
          (termine di recepimento: 10 ottobre 2017); 
              2) direttiva (UE) 2015/2302 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
          turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
          regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
          1° gennaio 2018); 
              3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   sulla   distribuzione
          assicurativa  (rifusione)  (termine  di   recepimento:   23
          febbraio 2018); 
              4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativa  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  6
          maggio 2018); 
              6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
          di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,
          indagine  e  azione  penale  nei  confronti  dei  reati  di
          terrorismo e dei reati gravi (termine  di  recepimento:  25
          maggio 2018); 
              7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,     dell'11      maggio      2016,      relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea (rifusione)  (termine  di  recepimento:  16  giugno
          2019); 
              8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle
          ferrovie (rifusione) (termine  di  recepimento:  16  giugno
          2019); 
              9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie  procedurali
          per i minori indagati o imputati  nei  procedimenti  penali
          (termine di recepimento: 11 giugno 2019); 
              10) direttiva (UE) 2016/801 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   relativa   alle
          condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini  di  paesi
          terzi   per   motivi   di   ricerca,   studio,   tirocinio,
          volontariato, programmi di scambio  di  alunni  o  progetti
          educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
          recepimento: 23 maggio 2018); 
              11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione,  del  27
          maggio 2016,  che  modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativa   alle
          disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
          (termine di recepimento: 1° luglio 2017); 
              12) direttiva  (UE)  2016/881  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2016, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
          giugno 2017); 
              13) direttiva (UE) 2016/943 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sulla  protezione  del
          know-how  riservato  e   delle   informazioni   commerciali
          riservate  (segreti  commerciali)  contro   l'acquisizione,
          l'utilizzo  e  la   divulgazione   illeciti   (termine   di
          recepimento: 9 giugno 2018); 
              14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari (senza termine di recepimento); 
              15) direttiva (UE)  2016/1065  del  Consiglio,  del  27
          giugno 2016, recante modifica della  direttiva  2006/112/CE
          per quanto riguarda il trattamento dei  buoni  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2018); 
              16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 6 luglio 2016,  recante  misure  per  un
          livello comune  elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento:  9
          maggio 2018); 
              17) direttiva (UE)  2016/1164  del  Consiglio,  del  12
          luglio 2016, recante norme contro le pratiche  di  elusione
          fiscale che incidono  direttamente  sul  funzionamento  del
          mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018); 
              18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del  25
          luglio 2016, recante modifica  della  direttiva  2005/62/CE
          per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
          qualita'  per   i   servizi   trasfusionali   (termine   di
          recepimento: 15 febbraio 2018); 
              19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14  settembre  2016,  che  stabilisce  i
          requisiti tecnici per  le  navi  adibite  alla  navigazione
          interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
          la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7  ottobre
          2018); 
              20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  26  ottobre  2016,  sull'ammissione  al
          patrocinio a spese dello  Stato  per  indagati  e  imputati
          nell'ambito  di  procedimenti  penali  e  per  le   persone
          ricercate nell'ambito di  procedimenti  di  esecuzione  del
          mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
          2019); 
              21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   26    ottobre    2016,    relativa
          all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
          degli enti pubblici (termine di recepimento:  23  settembre
          2018); 
              22) direttiva  (UE)  2016/2258  del  Consiglio,  del  6
          dicembre 2016, che modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per
          quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'  fiscali
          alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
          recepimento: 31 dicembre 2017); 
              23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  concernente   la
          riduzione  delle   emissioni   nazionali   di   determinati
          inquinanti   atmosferici,   che   modifica   la   direttiva
          2003/35/CE e abroga la  direttiva  2001/81/CE  (termine  di
          recepimento: 1° luglio 2018); 
              24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,   relativa   alle
          attivita'  e  alla  vigilanza  degli   enti   pensionistici
          aziendali o professionali (EPAP) (termine  di  recepimento:
          13 gennaio 2019); 
              25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  che  modifica  la
          direttiva 2012/34/UE per  quanto  riguarda  l'apertura  del
          mercato dei servizi di trasporto ferroviario  nazionale  di
          passeggeri e la governance dell'infrastruttura  ferroviaria
          (termine di recepimento: 25 dicembre 2018); 
              26) direttiva (UE) 2017/541 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 marzo 2017,  sulla  lotta  contro  il
          terrorismo  e   che   sostituisce   la   decisione   quadro
          2002/475/GAI del Consiglio  e  che  modifica  la  decisione
          2005/671/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  8
          settembre 2018); 
              27) direttiva (UE) 2017/828 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno a lungo termine degli  azionisti  (termine  di
          recepimento: 10 giugno 2019); 
              28) direttiva (UE) 2017/853 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa  al  controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di  armi  (termine  di
          recepimento: 14 settembre 2018).». 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge  9
          maggio  2003,  n.  105   (Disposizioni   urgenti   per   le
          universita' e gli enti di ricerca  nonche'  in  materia  di
          abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  professionali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110,
          modificato  dal  presente  decreto,  si  veda  nelle   note
          all'articolo 2. 
              - La legge 11  luglio  2003,  n.  170  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio 2003,  n.  105,
          recante disposizioni urgenti per le universita' e gli  enti
          di ricerca)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          luglio 2003, n. 160. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Norme di attuazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme   sulla   condizione   dello   straniero   a    norma
          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          novembre 1999, n. 258, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 5 del decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5. (Permesso di soggiorno) (legge 6  marzo  1998,
          n. 40, art. 5). - 1.  Possono  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri  entrati  regolarmente  ai  sensi
          dell'articolo 4, che siano muniti di carta di  soggiorno  o
          di  permesso  di  soggiorno  rilasciati,  e  in  corso   di
          validita', a norma del presente testo unico o che siano  in
          possesso di permesso di  soggiorno  o  titolo  equipollente
          rilasciato  dalla  competente  autorita'   di   uno   Stato
          appartenente  all'Unione  europea,  nei  limiti   ed   alle
          condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                a)  superiore  a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                b); 
                c)  inferiore  al   periodo   di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 39-bis. 1; 
                d); 
                e)   superiore   alle    necessita'    specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno; 
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno una volta  nei  cinque  anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
          ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o  di
          altra  autorizzazione   che   conferisce   il   diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
              7-bis. Allo straniero di cui al  comma  7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
              7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
              7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  in  possesso  di  un   permesso   di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
                c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
                d) agli stranieri di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero  hanno
          richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono  in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                g) agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                a) che la richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
                b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. 
              - Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 22. (Lavoro subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.  20;  legge
          30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge  8  agosto
          1995, n. 335, art. 3, comma 13). - 1. In ogni provincia  e'
          istituito presso  la  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo   uno   sportello   unico    per    l'immigrazione,
          responsabile     dell'intero     procedimento      relativo
          all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a  tempo
          determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero deve  presentare,  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                b) idonea documentazione relativa alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
                c)  la  proposta  di  contratto  di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                d)  dichiarazione  di  impegno  a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
              5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei  limiti
          numerici stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo  3,
          comma 4. Le istanze eccedenti tali  limiti  possono  essere
          esaminate  nell'ambito   delle   quote   che   si   rendono
          successivamente disponibili tra  quelle  stabilite  con  il
          medesimo decreto. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   «Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. (abrogato). 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
                a) se i lavoratori occupati sono in numero  superiore
          a tre; 
                b) se i lavoratori occupati sono minori in  eta'  non
          lavorativa; 
                c) se i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle
          altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di
          cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.». 
              - Il testo dell'articolo 27-bis del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27-bis. (Ingresso e soggiorno per  volontariato).
          - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'interno  e  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  da
          emanarsi entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  sentito  il
          Consiglio nazionale del terzo settore, di cui  all'articolo
          59 del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  e'
          determinato il contingente annuale degli stranieri  ammessi
          a partecipare a programmi di attivita' di  volontariato  di
          interesse generale e  di  utilita'  sociale  ai  sensi  del
          presente testo unico. 
              2. Nell'ambito del contingente di cui  al  comma  1  e'
          consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
          di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
          ad un programma di attivita' di volontariato  di  interesse
          generale e di utilita'  sociale,  di  cui  all'articolo  5,
          comma 1 del decreto legislativo n.  117  del  2017,  previo
          rilascio di apposito nulla osta, a seguito  della  verifica
          dei seguenti requisiti: 
                a) appartenenza  dell'organizzazione  promotrice  del
          programma di volontariato ad una delle  seguenti  categorie
          che svolgono attivita' senza scopo di lucro e  di  utilita'
          sociale: 1) enti del Terzo  settore  iscritti  al  Registro
          unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo  45  del
          decreto legislativo n.  117  del  2017;  2)  organizzazioni
          della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
          di cui all'articolo 26, comma  3,  della  legge  11  agosto
          2014,   n.   125;   3)   enti   ecclesiastici    civilmente
          riconosciuti, in base alla legge 20 maggio  1985,  n.  222,
          nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi  di
          approvazione di intese  con  le  confessioni  religiose  ai
          sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 
                b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
          l'organizzazione promotrice e  responsabile  del  programma
          delle attivita' di volontariato di interesse generale e  di
          utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
          assegnate al volontario; 2)  le  modalita'  di  svolgimento
          delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le  ore
          in cui sara' impegnato in dette attivita';  3)  le  risorse
          stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,  vitto,
          alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
          direttamente  dal  volontario  per  tutta  la  durata   del
          soggiorno. 4)  l'indicazione  del  percorso  di  formazione
          anche  per  quanto  riguarda  la  conoscenza  della  lingua
          italiana; 
                c)    sottoscrizione    obbligatoria     da     parte
          dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
          di volontariato di una polizza assicurativa  per  le  spese
          relative  all'assistenza  sanitaria,  alla  responsabilita'
          civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni   collegati
          all'attivita' di volontariato; 
                d) assunzione  della  piena  responsabilita'  per  la
          copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
          per l'intero periodo di  durata  del  programma  stesso  di
          volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
          In conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  17  del
          decreto  legislativo  n.117  del  2017,   l'attivita'   del
          volontario  impegnato  nelle  attivita'  del  programma  di
          volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
          e  responsabile  del  programma  medesimo.  Al   volontario
          possono essere rimborsate soltanto le spese  effettivamente
          sostenute e documentate  per  l'attivita'  prestata,  entro
          limiti massimi e alle condizioni preventivamente  stabilite
          dall'ente medesimo. Sono  in  ogni  caso  vietati  rimborsi
          spese di tipo forfettario. 
              3.  La  domanda  di  nulla  osta  e'  presentata  dalla
          organizzazione promotrice  del  programma  di  volontariato
          allo  Sportello  unico   per   l'immigrazione   presso   la
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente  per
          il  luogo  ove  si  svolge   il   medesimo   programma   di
          volontariato. Lo Sportello,  acquisito  dalla  Questura  il
          parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso
          dello  straniero  nel  territorio  nazionale  e  verificata
          l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e  2,  rilascia
          entro quarantacinque giorni il nulla osta. 
              4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
          sportello unico  per  l'immigrazione,  alle  rappresentanze
          consolari all'estero, alle quali e' richiesto  il  relativo
          visto di ingresso entro sei mesi  dal  rilascio  del  nulla
          osta. 
              4-bis.  Il  nulla  osta  e'  rifiutato   e,   se   gia'
          rilasciato, e' revocato quando: 
                a) non sono rispettate le condizioni di cui ai  commi
          1, 2 e 3; 
                b) i documenti  presentati  sono  stati  ottenuti  in
          maniera fraudolenta o contraffatti; 
                c) l'organizzazione o  l'ente  di  cui  al  comma  2,
          lettera a), non ha rispettato i propri  obblighi  giuridici
          in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
          lavoratori, condizioni di lavoro  o  di  impiego,  previsti
          dalla  normativa  nazionale  o  dai  contratti   collettivi
          applicabili. 
                d) l'organizzazione o  l'ente  di  cui  al  comma  2,
          lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di  lavoro
          irregolare. 
              4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d),
          la decisione  di  rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata in via telematica agli uffici  consolari
          all'estero. 
              5.  Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale, il  volontario  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta, ai fini  dell'espletamento  delle
          formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
          ai  sensi  del  presente  testo  unico.  Il   permesso   di
          soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e'  rilasciato
          dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
          8,  entro  quarantacinque  giorni  dall'espletamento  delle
          formalita' di cui al  primo  periodo,  per  la  durata  del
          programma di volontariato e di norma  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno. In casi  eccezionali,  specificamente
          individuati nei programmi di volontariato e valutati  sulla
          base  di  apposite  direttive  che  saranno  emanate  dalle
          Amministrazioni interessate, il  permesso  puo'  avere  una
          durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
          nessun  caso  il  permesso  di  soggiorno,   che   non   e'
          rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
          di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi. 
              5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o  il
          suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato nei seguenti casi: 
                a) e' stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) se risulta che il volontario  non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo. 
              6. Il periodo  di  durata  del  permesso  di  soggiorno
          rilasciato ai sensi  della  presente  disposizione  non  e'
          computabile ai fini del rilascio del permesso di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo  di  cui  all'articolo
          9-bis. 
              6-bis. La documentazione  e  le  informazioni  relative
          alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  presente
          articolo sono fornite in lingua italiana.». 
              - Il testo dell'articolo 27-ter del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27-ter. (Ingresso e soggiorno per ricerca). 
              In vigore dal 24 dicembre 2013. 
              1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi  superiori  a
          tre mesi, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo  3,
          comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di
          un titolo di dottorato o di un titolo di studio  superiore,
          che nel Paese  dove  e'  stato  conseguito  dia  accesso  a
          programmi di dottorato. Il cittadino straniero,  denominato
          ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle  procedure
          previste  nel  presente  articolo,  e'  selezionato  da  un
          istituto di ricerca iscritto  nell'apposito  elenco  tenuto
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea
          o per motivi umanitari; 
                b)  che  soggiornano   in   quanto   beneficiari   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251,  e  successive  modificazioni,  ovvero  hanno
          richiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono  in
          attesa di una decisione definitiva; 
                c)  che  sono  familiari  di  cittadini   dell'Unione
          europea che hanno esercitato o esercitano il  diritto  alla
          libera circolazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive  modificazioni,  o  che,
          insieme  ai  loro   familiari   e   a   prescindere   dalla
          cittadinanza, godano  di  diritti  di  libera  circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla  base
          di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi  Stati  membri  e
          Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; 
                d) che beneficiano dello status  di  soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                e)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori
          altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
                f)  che  sono  ammessi  nel  territorio   dell'Unione
          europea in qualita' di dipendenti in tirocinio  nell'ambito
          di   un   trasferimento   intrasocietario   come   definito
          dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
                g)  che  sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
              2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  1,  valida
          per cinque anni, e' disciplinata con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede: 
                a) l'iscrizione nell'elenco  da  parte  di  istituti,
          pubblici o  privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca
          intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica  per
          aumentare  il  bagaglio  delle  conoscenze,   compresa   la
          conoscenza dell'uomo, della cultura  e  della  societa',  e
          l'utilizzazione  di  tale  bagaglio   di   conoscenze   per
          concepire nuove applicazioni; 
                b) la determinazione delle risorse finanziarie minime
          a   disposizione   dell'istituto   privato   per   chiedere
          l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; 
                c) l'obbligo  dell'istituto  di  farsi  carico  delle
          spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
          ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione,  per
          un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione  della
          convenzione di accoglienza di cui al comma 3; 
                d) le condizioni per la  revoca  dell'iscrizione  nel
          caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 
              2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera  c),  cessa
          in caso di rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al
          comma 9-bis. 
              3. Il ricercatore e l'istituto di  ricerca  di  cui  al
          comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
          ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di  ricerca
          e l'istituto  si  impegna  ad  accogliere  il  ricercatore.
          L'attivita' di ricerca deve essere approvata  dagli  organi
          di  amministrazione  dell'istituto  medesimo  che  valutano
          l'oggetto e la durata stimata della ricerca,  i  titoli  in
          possesso  del  ricercatore   rispetto   all'oggetto   della
          ricerca, certificati con una copia autenticata  del  titolo
          di studio, ed accertano  la  disponibilita'  delle  risorse
          finanziarie  per  la  sua  realizzazione.  La   convenzione
          stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di  lavoro
          del  ricercatore,  le   risorse   mensili   messe   a   sua
          disposizione, sufficienti a  non  gravare  sul  sistema  di
          assistenza sociale, le spese per il viaggio di  ritorno,  e
          contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
          dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
          del ricercatore a completare  l'attivita'  di  ricerca,  le
          informazioni sulla mobilita' del ricercatore in  uno  o  in
          diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
          stipula  della  convenzione,  l'indicazione  della  polizza
          assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
          suoi  familiari  ovvero   l'obbligo   per   l'istituto   di
          provvedere  alla  loro  iscrizione  al  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di  cui  al
          comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
          dell'importo  dell'assegno  sociale,  ed  e'  accertata   e
          dichiarata  da  parte  dell'istituto   di   ricerca   nella
          convenzione di  accoglienza,  anche  nel  caso  in  cui  la
          partecipazione del ricercatore al all'attivita' di  ricerca
          benefici del sostegno finanziario dell'Unione  Europea,  di
          un'organizzazione  internazionale,  di  altro  istituto  di
          ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. 
              4. La domanda di  nulla  osta  per  ricerca,  corredata
          dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
          di copia autentica della convenzione di accoglienza di  cui
          al comma 3, e' presentata  dall'istituto  di  ricerca  allo
          sportello    unico    per    l'immigrazione    presso    la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo competente  per
          il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La  domanda
          indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
          ricercatore o di un documento equipollente.  Lo  sportello,
          acquisito dalla questura il  parere  sulla  sussistenza  di
          motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
          nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
          presentazione  della  richiesta  ovvero,  entro  lo  stesso
          termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla  osta
          e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi  in  via
          telematica dallo  sportello  unico  agli  uffici  consolari
          all'estero  per  il  rilascio  del  visto  di  ingresso  da
          richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla  osta.  Il
          visto e'  rilasciato  prioritariamente  rispetto  ad  altre
          tipologie di visto. 
              4-bis.   In   caso   di   irregolarita'   sanabile    o
          incompletezza della documentazione, l'istituto  di  ricerca
          e' invitato ad integrare la stessa e il termine di  cui  al
          comma 4 e' sospeso. 
              4-ter.  Il  nulla  osta  e'  rifiutato   e,   se   gia'
          rilasciato, e' revocato quando: 
                a) non sono rispettate le condizioni di cui ai  commi
          1, 2, 3, 3-bis e 4; 
                b) i documenti  presentati  sono  stati  ottenuti  in
          maniera fraudolenta o contraffatti; 
                c) l'istituto di ricerca non ha rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni
          a causa di lavoro irregolare; 
                e) l'istituto di ricerca e' in corso di  liquidazione
          o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta  alcuna
          attivita' economica. 
              4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c)  e
          d), la decisione di rifiuto o di  revoca  e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata in via telematica agli uffici  consolari
          all'estero. 
              5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
          nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza
          di  cause  che  rendono  impossibile   l'esecuzione   della
          convenzione,   l'istituto    di    ricerca    ne    informa
          tempestivamente  lo  sportello  unico  per  i   conseguenti
          adempimenti. 
              6.  Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale, il ricercatore  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta, ai fini  dell'espletamento  delle
          formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
          ai sensi del presente testo unico. 
              7. Il permesso di soggiorno per ricerca,  che  reca  la
          dicitura «ricercatore»,  e'  rilasciato  dal  questore,  ai
          sensi  del  presente  testo  unico,  entro  trenta   giorni
          dall'espletamento delle formalita' di cui al comma  6,  per
          la  durata  del  programma  di  ricerca,  il  permesso   di
          soggiorno e' rinnovato, per una durata pari  alla  proroga,
          previa  presentazione  del  rinnovo  della  convenzione  di
          accoglienza.  Nell'attesa  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno e' comunque consentita  l'attivita'  di  ricerca.
          Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
          sulla   base   di   specifici   programmi   dell'Unione   o
          multilaterali  comprendenti  misure  sulla  mobilita',   il
          permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.  Per
          le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso
          di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa
          di addestramento alla ricerca si applicano le  disposizioni
          previste per i titolari di permesso per motivi di studio  o
          formazione professionale. 
              7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o  il
          suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato nei seguenti casi: 
                a) e' stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) se risulta che il ricercatore non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo. 
              8.   Il   ricongiungimento   dei   familiari   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito  al
          ricercatore   di   cui   ai   commi   1   e   11-quinquies,
          indipendentemente  dalla  durata  del   suo   permesso   di
          soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
          articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma  3,
          lettera a). Alla richiesta di  ingresso  dei  familiari  al
          seguito presentata contestualmente alla richiesta di  nulla
          osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine  di
          cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
          ricercatore di cui al comma 11-quinquies  e'  richiesta  la
          dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di  familiari,
          nel primo Stato  membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un
          permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  ai   sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del ricercatore. 
              9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la  procedura
          di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  al   ricercatore
          regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
          titolo. In tale  caso,  al  ricercatore  e'  rilasciato  il
          permesso di soggiorno di cui al comma  7  in  esenzione  di
          visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
          all'estero per la procedura di rilascio del nulla  osta  di
          cui al comma 4. 
              9-bis. In presenza  dei  requisiti  reddituali  di  cui
          all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo  restando  il
          rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma  3,  lo
          straniero munito di passaporto  valido  o  altro  documento
          equipollente, che ha  completato  l'attivita'  di  ricerca,
          alla  scadenza  del  permesso  di  cui  al  comma  7   puo'
          dichiarare  la  propria   immediata   disponibilita'   allo
          svolgimento di attivita' lavorativa e  alla  partecipazione
          alle misure di politica attiva del lavoro presso i  servizi
          per l'impiego, come previsto dall'articolo 19  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  e  richiedere  un
          permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e  non
          superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
          avviare un'impresa  coerente  con  l'attivita'  di  ricerca
          completata. In  tal  caso  il  permesso  di  soggiorno  dei
          familiari e' rinnovato per la stessa  durata.  In  presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          essere richiesta la conversione in  permesso  di  soggiorno
          per lavoro. 
              9-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          di  cui  al  comma  9-bis,   lo   straniero,   oltre   alla
          documentazione   relativa   al   possesso   dei   requisiti
          reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo
          34,comma 3, allega idonea documentazione  di  conferma  del
          completamento dell'attivita' di ricerca svolta,  rilasciata
          dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma
          del completamento dell'attivita' di ricerca svolta non  sia
          gia' disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta
          giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui  al
          comma 9-bis. 
              9-quater. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma
          9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
                a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter
          e' stata ottenuta in  maniera  fraudolenta,  falsificata  o
          contraffatta; 
                b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
          soddisfa piu' le condizioni  previste  dai  commi  9-bis  e
          9-ter,  nonche'  le  altre  condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno previste dal presente testo unico. 
              10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e  11-quinquies
          possono essere  ammessi  a  parita'  di  condizioni  con  i
          cittadini italiani, a svolgere  attivita'  di  insegnamento
          compatibile con le disposizioni statutarie e  regolamentari
          dell'istituto di ricerca. 
              10-bis. Il ricercatore a cui  e'  stato  rilasciato  il
          permesso di soggiorno per ricerca di  cui  al  comma  7  e'
          riammesso senza formalita'  nel  territorio  nazionale,  su
          richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che  si
          oppone alla  mobilita'  di  breve  durata  del  ricercatore
          ovvero  non  autorizza  o  revoca  un'autorizzazione   alla
          mobilita' di lunga durata,  anche  quando  il  permesso  di
          soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai  fini
          del presente articolo, si intende per  mobilita'  di  breve
          durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
          a   centottanta   giorni   in   un   arco   temporale    di
          trecentosessanta giorni e per  mobilita'  di  lunga  durata
          l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  periodi   superiori   a
          centottanta giorni. 
              11. Lo straniero titolare di un permesso  di  soggiorno
          per ricerca in corso di validita' rilasciato  da  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione   europea   e'   autorizzato   a
          soggiornare nel territorio nazionale al fine di  proseguire
          la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per  un  periodo
          massimo di centottanta  giorni  in  un  arco  temporale  di
          trecentosessanta giorni. A tal fine non  e'  rilasciato  al
          ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
          al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
          di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al  comma  1,  allo
          sportello unico della Prefettura-Ufficio  territoriale  del
          Governo della provincia in cui  si  svolge  l'attivita'  di
          ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
          in  corso  di  validita'  o  documento   equipollente   del
          ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
          di iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  1,  di  copia
          dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
          ricercatore  e  dei  familiari  e  della   convenzione   di
          accoglienza con  l'istituto  di  ricerca  del  primo  Stato
          membro   nonche'   della   documentazione   relativa   alla
          disponibilita' di risorse sufficienti per non  gravare  sul
          sistema  di  assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione
          sanitaria per il ricercatore e per i  suoi  familiari,  ove
          tali  elementi   non   risultino   dalla   convenzione   di
          accoglienza. 
              11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a  fare  ingresso
          in Italia immediatamente dopo la comunicazione  di  cui  al
          comma 11. I familiari del ricercatore di cui  al  comma  11
          hanno il diritto di entrare e  soggiornare  nel  territorio
          nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o  raggiungere   il
          ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido  o
          documento equipollente e di un'autorizzazione in  corso  di
          validita',  rilasciata  dal  primo  Stato  membro,   previa
          dimostrazione di aver risieduto in  qualita'  di  familiari
          nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 7. 
              11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere  della
          questura sulla sussistenza  di  eventuali  motivi  ostativi
          all'ingresso    nel    territorio    nazionale,    comunica
          all'istituto  di  ricerca,   e   all'autorita'   competente
          designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
          sussistono  motivi  di  opposizione  alla   mobilita'   del
          ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
          questura, nei seguenti casi: 
                a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11; 
                b)  i  documenti  sono  stati  ottenuti  in   maniera
          fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti; 
                c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco
          di cui al comma 1; 
                d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno
          di cui al comma 11; 
                e) non sono soddisfatte le condizioni di  ingresso  e
          soggiorno previste dal presente testo unico. 
              11-quater. In caso di  opposizione  alla  mobilita'  il
          ricercatore  e  se  presenti  i  suoi   familiari   cessano
          immediatamente tutte le attivita' e lasciano il  territorio
          nazionale. 
              11-quinquies.  Per  periodi  superiori  a   centottanta
          giorni, lo straniero titolare di un permesso  di  soggiorno
          per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
          europea e in corso  di  validita'  e'  autorizzato  a  fare
          ingresso senza necessita' di  visto  e  a  soggiornare  nel
          territorio nazionale per svolgere  l'attivita'  di  ricerca
          presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco  di  cui
          al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui  al  comma
          4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel  territorio
          nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
          e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
          periodo di soggiorno ivi previsto. 
              11-sexies. Il nulla osta di cui al  comma  11-quinquies
          e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando: 
                a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter; 
                b) l'autorizzazione  del  primo  Stato  membro  scade
          durante la procedura di rilascio del nulla osta. 
              11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies
          e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la  dicitura
          «mobilità-ricercatore» e si applicano  le  disposizioni  di
          cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del  rilascio  e  dell'eventuale
          revoca del permesso di soggiorno di cui al  presente  comma
          sono informate le  autorita'  competenti  del  primo  Stato
          membro. 
              11-octies. Nelle more del rilascio  del  nulla  osta  e
          della consegna del permesso di soggiorno e'  consentito  al
          ricercatore  di  cui  al  comma  11-quinquies  di  svolgere
          attivita' di  ricerca  a  condizione  che  l'autorizzazione
          rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
          e che non sia superato un  periodo  di  centottanta  giorni
          nell'arco di trecentosessanta giorni. 
              11-nonies. Per quanto non  espressamente  previsto  dal
          presente  articolo,  si  applicano,  ove  compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
          6, secondo periodo. 
              11-decies. La documentazione e le informazioni relative
          alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  presente
          articolo sono fornite in lingua italiana.». 
              - Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 39. (Accesso ai percorsi  di  istruzione  tecnico
          superiore e ai percorsi di formazione superiore)  (Legge  6
          marzo 1998, n. 40, art. 37). 
              In vigore dal 24 dicembre 2013. 
              1. In materia di  accesso  ai  corsi  di  istruzione  e
          formazione  tecnico  superiore,  ai  corsi  degli  Istituti
          Tecnico Superiori e alla formazione superiore, nonche' agli
          interventi per il diritto allo  studio,  e'  assicurata  la
          parita' di trattamento tra  lo  straniero  e  il  cittadino
          italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al  presente
          articolo. 
              2. Le istituzioni di formazione superiore,  nella  loro
          autonomia  e   nei   limiti   delle   loro   disponibilita'
          finanziarie, assumono  iniziative  volte  al  conseguimento
          degli  obiettivi  del  documento   programmatico   di   cui
          all'articolo 3, promuovendo l'accesso  degli  stranieri  ai
          corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale
          e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
          materia, in particolare  riguardo  all'inserimento  di  una
          quota  di  studenti  universitari   stranieri,   stipulando
          apposite intese con istituzioni formative straniere per  la
          mobilita' studentesca, nonche'  organizzando  attivita'  di
          orientamento e di accoglienza. 
              3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: 
                a) gli adempimenti richiesti agli  stranieri  per  il
          conseguimento del visto  di  ingresso  e  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di studio anche con  riferimento  alle
          modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
          da  parte  di  enti  o  cittadini  italiani   o   stranieri
          regolarmente soggiornanti nel  territorio  dello  Stato  in
          luogo  della  dimostrazione  di  disponibilita'  di   mezzi
          sufficienti  di  sostentamento  da  parte  dello   studente
          straniero; 
                b) la rinnovabilita' del permesso  di  soggiorno  per
          motivi di studio, anche  ai  fini  della  prosecuzione  del
          corso di studi con l'iscrizione ad un corso  di  istruzione
          tecnica superiore e  di  formazione  superiore  diverso  da
          quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso,  previa
          autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attivita'
          di lavoro subordinato o autonomo da parte  dello  straniero
          titolare di tale permesso; 
                c) l'erogazione di borse di studio, sussidi  e  premi
          agli studenti stranieri, anche a partire da anni  di  corso
          successivi al primo, in coordinamento  con  la  concessione
          delle  provvidenze  previste  dalla  normativa  vigente  in
          materia  di  diritto  allo  studio  universitario  e  senza
          obbligo di reciprocita'; 
                d) i criteri  per  la  valutazione  della  condizione
          economica  dello  straniero  ai  fini  dell'uniformita'  di
          trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
          cui alla lettera c); 
                e) la realizzazione di corsi di lingua  italiana  per
          gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica
          e alla formazione superiore in Italia; 
                f) il riconoscimento dei titoli di studio  conseguiti
          all'estero. 
              4. 
              4-bis. Lo straniero titolare  di  un'autorizzazione  in
          corso  di  validita',  rilasciata  da  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea in  quanto  iscritto  ad  un  corso  di
          istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad
          un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di  un
          programma dell'Unione o multilaterale  comprendente  misure
          sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti  di
          istruzione superiore, puo' fare ingresso e  soggiornare  in
          Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta  giorni,
          senza necessita' di visto e di permesso  di  soggiorno  per
          proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato  membro
          o  per  integrarli  con  un  programma  di  studi  ad  essi
          connesso. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione  in  corso  di
          validita' provenga da uno  Stato  membro  che  non  applica
          integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento
          della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7 esibisce
          copia dell'autorizzazione del primo Stato  membro  e  della
          documentazione  relativa   al   programma   dell'Unione   o
          multilaterale o all'accordo tra  due  o  piu'  istituti  di
          istruzione. 
              4-ter. Lo straniero titolare  di  un'autorizzazione  in
          corso  di  validita'  rilasciata  da   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea, che  non  beneficia  di  un  programma
          dell'Unione  o  multilaterale  comprendente  misure   sulla
          mobilita' o di un  accordo  tra  due  o  piu'  istituti  di
          istruzione superiore, puo' fare ingresso e  soggiornare  in
          Italia, al fine di svolgervi  parte  degli  studi,  per  un
          periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei
          requisiti previsti dal presente testo unico.  Lo  straniero
          correda  la  domanda  di  permesso  di  soggiorno  con   la
          documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del
          Paese dell'Unione nel quale ha svolto il  corso  di  studi,
          che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia
          e' complementare al programma di studi gia' svolto. 
              5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai  corsi   di
          istruzione tecnica superiore o di  formazione  superiore  e
          alle  scuole  di  specializzazione  delle  universita',   a
          parita' di  condizioni  con  gli  studenti  italiani,  agli
          stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno   UE   per
          soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari,  per  asilo,  per  protezione  sussidiaria,  per
          motivi umanitari,  o  per  motivi  religiosi,  ovvero  agli
          stranieri regolarmente soggiornanti da almeno  un  anno  in
          possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore
          conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,  ovunque
          residenti, che  sono  titolari  dei  diplomi  finali  delle
          scuole italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere  o
          internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
          di  intese  bilaterali  o  di  normative  speciali  per  il
          riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e  soddisfino   le
          condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. 
              5-bis. Agli stranieri di cui ai  commi  4-ter  e  5  e'
          rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio
          ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8,  recante
          la dicitura «studente». 
              5-ter.  Quando  il  permesso  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 5, comma 3,  lettera  c)  e'  rilasciato  allo
          studente che fa ingresso  nel  territorio  nazionale  sulla
          base di specifici  programmi  dell'Unione  o  multilaterali
          comprendenti misure sulla mobilita' o  accordi  tra  due  o
          piu' istituti  di  istruzione  superiore,  il  permesso  di
          soggiorno fa riferimento a tali  programmi  o  accordi.  Lo
          studente titolare del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al
          presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio
          nazionale, su richiesta di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea che si oppone alla mobilita' dello  studente  anche
          quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
          scaduto o revocato. 
              5-quater. Il permesso di  soggiorno  di  cui  ai  commi
          5-bis e 5-ter  non  e'  rilasciato  o  il  suo  rinnovo  e'
          rifiutato ovvero,  se  gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
          seguenti casi: 
                a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
          soddisfa piu'  le  condizioni  d'ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per i quali ha ottenuto  il  permesso  di
          soggiorno ai sensi del presente articolo. 
              5-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  4-bis,
          4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea
          o per motivi umanitari; 
                b)  che  soggiornano   in   quanto   beneficiari   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251,  e  successive  modificazioni,  ovvero  hanno
          richiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono  in
          attesa di una decisione definitiva; 
                c)  che  sono  familiari  di  cittadini   dell'Unione
          europea che hanno esercitato o esercitano il  diritto  alla
          libera circolazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive  modificazioni,  o  che,
          insieme  ai  loro   familiari   e   a   prescindere   dalla
          cittadinanza, godano  di  diritti  di  libera  circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla  base
          di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi  Stati  membri  e
          Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; 
                d) che beneficiano dello status  di  soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                e)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori
          altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater; 
                f)  che  sono  ammessi  nel  territorio   dell'Unione
          europea in qualita' di dipendenti in tirocinio  nell'ambito
          di   un   trasferimento   intrasocietario   come   definito
          dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
                g)  che  sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso.». 
              - Il testo dell'articolo 39-bis del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  39-bis.  (Soggiorno  di  studenti,  scambio   di
          alunni, tirocinio). - 1.  E'  consentito  l'ingresso  e  il
          soggiorno  per  motivi  di  studio,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel  regolamento  di  attuazione,  dei  cittadini
          stranieri: 
                a) maggiori di eta' ammessi a  frequentare  corsi  di
          studio negli istituti di istruzione  secondaria  superiore,
          corsi  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore,
          percorsi  di  istruzione  tecnica  superiore  e  corsi   di
          formazione superiore; 
                b) ammessi a frequentare: 
                  1) corsi di  formazione  professionale  e  tirocini
          extracurriculari  nell'ambito  del  contingente   triennale
          stabilito con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con i Ministri  dell'interno
          e degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto  1997,  n.
          281; 
                  2) tirocini  curriculari  compresi  nell'ambito  di
          percorsi  di  istruzione  tecnica  superiore  e  formazione
          superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore,
          istituti  di  istruzione  tecnica  superiore,   istituzioni
          scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di
          pratica  professionale  nonche'   tirocini   previsti   per
          l'accesso   alle   professioni    ordinistiche;    tirocini
          transnazionali   realizzati   nell'ambito   di    programmi
          comunitari per l'istruzione e la  formazione  superiore.  I
          tirocini di cui al presente numero  non  sono  soggetti  al
          contingentamento  triennale  stabilito  con   decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e degli affari esteri  e  della
          cooperazione   internazionale,   sentita   la    Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
          legislativo 29 agosto 1997, n. 281; 
                c) minori di eta' non inferiore a  quindici  anni  in
          presenza di adeguate forme di tutela; 
                d) minori di eta' non inferiore  a  quattordici  anni
          che partecipano a programmi  di  scambio  o  di  iniziative
          culturali approvati dal Ministero  degli  affari  esteri  e
          della   cooperazione    internazionale,    dal    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  o  dal
          Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  la
          frequenza di corsi  di  studio  presso  istituti  e  scuole
          secondarie  nazionali  statali   o   paritarie   o   presso
          istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono
          le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo
          a terzi oltre all'alloggio dell'alunno. 
              1-bis. Per i  tirocini  curriculari,  gli  istituti  di
          insegnamento autorizzati  ad  accogliere  gli  studenti  di
          paesi  terzi  sono   quelli   autorizzati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare
          corsi di formazione tecnica superiore, corsi di  formazione
          superiore  nonche'  gli  Istituti  tecnico   superiori.   I
          tirocini si fondano sulla  convenzione  di  formazione  tra
          l'istituzione formativa inviante,  l'ente  ospitante  e  il
          tirocinante che contiene la descrizione  del  programma  di
          tirocinio, gli  obiettivi  educativi  e  le  componenti  di
          apprendimento, la  durata  complessiva  del  tirocinio,  le
          condizioni di inserimento e di supervisione del  tirocinio,
          le ore di tirocinio, le risorse messe  a  disposizione  dei
          richiedenti per la permanenza e per le  spese  di  vitto  e
          alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
          una polizza assicurativa per malattia. 
              1-ter.  Ai  tirocini  extracurriculari,  funzionali  al
          completamento di un percorso  di  formazione  professionale
          iniziato nel paese di origine e  finalizzati  ad  acquisire
          conoscenze,  pratica   ed   esperienza   in   un   contesto
          professionale, si applicano le  linee  guida  di  cui  alla
          legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. 
              1-quater.  Agli  stranieri  di  cui  al  comma   1   e'
          rilasciato  dal  questore  un  permesso  di  soggiorno  per
          studio, ai sensi  dell'articolo  5,  comma  8,  recante  la
          dicitura «studente»,  «tirocinante»  o  «alunno».  Per  gli
          stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad  eccezione
          degli stranieri ammessi a frequentare tirocini  curriculari
          ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e'
          quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera  c).  Per
          gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
          extracurriculari, la durata del permesso  di  soggiorno  e'
          quella prevista dalla convenzione di  formazione.  Per  gli
          stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata  del
          permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un  anno
          o alla durata del  programma  di  scambio  o  del  progetto
          educativo se piu' breve. 
              1-quinquies.  Si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.».