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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
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    l'allontanamento dal territorio dello Stato
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    l'allontanamento dal territorio dello Stato
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
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    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
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  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
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  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 5

Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.:
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. G1i stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila a lire 600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell'Interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.