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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  28-7-2005

Art. 13

Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni".
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.".
2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico";
b) al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".